Commissione Rovelli - per la revisione sistematica del diritto commerciale (13 aprile 1999) - Relazione e articolato in materia di revisione del Libro I, Titolo II del Codice civile (Allegato 1 alla Relazione generale)
ALLEGATO 1
Sommario:
Relazione
Articolato
Legenda
Relazione allo schema di disegno di legge per la revisione del Libro I, Titolo II del Codice civile
La Commissione è stata istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia che nel conferire il mandato per la revisione del diritto commerciale ha esplicitamente segnalato "l'esigenza di regolamentare, anche in relazione all'attività d'impresa, la realtà del c.d. terzo settore (non profit) rivedendo la normativa generale sulle associazioni e fondazioni". E da qui l'istituzione di un sottogruppo con il compito di predisporre una proposta di revisione del titolo secondo del libro primo del codice civile.
La proposta di revisione nasce dalla necessità di adeguare la disciplina del diritto comune alla emersione di fenomeni associativi di notevole rilevanza sociale e da una esigenza di coordinamento tra il codice civile e la legislazione speciale di settore.
Esiste in primo luogo un divario tra la limitatezza dello statuto codicistico delle associazioni riconosciute e non riconosciute e delle fondazioni e l'ampiezza del fenomeno delle organizzazioni collettive che possono rientrare nella tipologia regolata dal codice civile.
Vengono in considerazione qui soprattutto i sindacati e i partiti che, in quanto caratterizzati dall'essere organizzazioni collettive a struttura aperta e finalizzate ad uno scopo ideale non economico o al più solo indirettamente economico, rientrano nello schema delle associazioni.
Si deve tener presente infatti che anche quando il sindacato si propone il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, tale miglioramento viene realizzato attraverso la stipulazione del contratto individuale e non attraverso l'attività del sindacato e dunque non si può attribuire ai sindacati il perseguimento di scopi economici.
E' ovvia la constatazione che le più importanti organizzazioni sindacali sono coinvolte dal governo, spinto da crisi economiche e di governabilità, nelle scelte di politica economica. Come pure è nota la legislazione speciale che ha adempiuto al precetto costituzionale sulla garanzia della libertà sindacale (statuto dei lavoratori e altro) ma il fenomeno sindacale resta non regolato nonostante che la legge a diversi fini vi attribuisca rilevanza. Pertanto i sindacati si configurano come associazioni di fatto cui non si può nemmeno applicare il meccanismo per il conseguimento della personalità giuridica previsto dal codice perchè la Costituzione prevede un procedimento particolare mai attuato.
Il divario tra l'importanza sociale del fenomeno e il sistema del codice civile è ancora più evidente se si pensa che si tratta di associazioni non riconosciute cui il codice civile riserva solo tre articoli (art. 36-38).
Oltre a questo, ripetutamente la legislazione speciale è intervenuta a regolare, da qualche anno a questa parte, altri fenomeni associativi in modo frammentario. Esemplificando si va dalla disciplina delle associazioni dei produttori agricoli (L. 20/10/1978, n. 674, modificata con L. n. 752/1986) alla legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato (L. 11/8/1991, n. 266) alla disciplina per la trasformazione in fondazioni degli enti lirici (D.lgs. 29/6/1996, n. 367), alla disciplina fiscale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.d. ONLUS a termini D.lgs. n. 460/1997) con totale esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dalle attività commerciali ed industriali da esse scelte, per finire alle Fondazioni bancarie (L. 30/7/1990, n. 218).
Vi è dunque un problema di rapporti tra il codice civile, da un lato, e l'importanza sociale dei fenomeni associativi e la legislazione speciale di settore, dall'altro lato.
Se non si interviene con una tecnica di novellazione del codice il rischio è quello di relegare la disciplina di diritto comune a disciplinare fenomeni marginali soprattutto laddove gli statuti speciali realizzino una disciplina dettagliata. La funzione del codice invece è sempre stata un'altra, quella, cioè, di fornire una disciplina generale, neutra e adattabile ad ogni organizzazione purché non profit, destinata anche agli enti regolati dalle leggi speciali per tutto quanto da esse non previsto. E così è ancora intesa nella prassi giudiziale.
D'altra parte lo statuto del codice sulle persone giuridiche del primo libro è vecchio e superato e non ha subito nel tempo riforme di rilievo se non quella relativa all'abrogazione dell'art. 17 realizzata nel 1997 e quella recentissima che ha modificato il procedimento del riconoscimento della personalità giuridica (Reg. del 4/2/2000, adottato con D.P.R.).
Si tratta di due mini riforme, la prima, quella che ha portato all'abrogazione dell'art. 17 cod. civ., è stata per lo più commentata come la caduta necessaria di un arcaico relitto.
La norma era una derivazione dal codice del 1865, che nel disporre che le eredità e le donazioni a favore dei corpi morali non potevano essere accettate senza l'autorizzazione (cfr. artt. 932, 1060), aveva perseguito la duplice finalità di frenare l'espansione della c.d. manomorta ecclesiastica (nell'800 infatti le persone giuridiche erano soprattutto espressione dell'organizzazione ecclesiastica e la conservazione nelle loro mani di ingenti patrimoni immobiliari era considerato un ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura e alla libera circolazione dei beni) e di tutelare gli eredi ( circolava il sospetto di abusi dell'autorità spirituale per captare liberalità ingenti con sacrificio dei successibili).
In pendenza del codice attuale si sostenne anche che la funzione del controllo ex art. 17 c.c. fosse anche quella di tutela del credito essendo il patrimonio dell'ente garanzia dell'adempimento dei debiti ( tesi accreditata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato).
Questo vincolo secolare cade con la legge Bassanini-bis dettante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa" del 15/5/1997, n. 126. L'art. 13 della legge abroga l'art. 17 c.c., oltre alla L. n. 218/1896 (c.d. legge Crispi che attribuiva al Prefetto la competenza al rilascio delle autorizzazioni per gli acquisti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di assistenza) e tutte le disposizioni speciali relative ai controlli sugli acquisti delle persone giuridiche.
L'abrogazione veniva motivata, oltreché per la perdita di rilevanza dell'originaria finalità di evitare l'accumulo di risorse in mano ad enti non profit, anche con la lentezza delle procedure burocratiche di rilascio delle autorizzazioni.
Nel contempo la L. n. 59/1997 (la prima legge Bassanini) aveva disposto che entro l'anno dovesse essere adottato un regolamento volto a snellire il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica e per l'approvazione delle modifiche di statuto e atto costitutivo. Tale regolamento (intitolato alla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche ecc.) costituisce la seconda mini riforma ed è stato emanato soltanto il 4 febbraio 2000 con decreto del Presidente della Repubblica.
Esso si caratterizza per tre aspetti fondamentali: il primo, riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto con istituzione di un registro delle persone giuridiche presso le prefetture; il secondo, controllo più veloce sulla liceità dello scopo perseguito e sull'adeguatezza del patrimonio; il terzo, perdita da parte dell'autorità amministrativa di poteri di ingerenza in ordine al tipo di scopo che l'ente vuole perseguire. Il riconoscimento appare in sostanza quasi automatico.
Risulta dunque necessario inglobare nel codice civile tale normativa almeno per quanto riguarda il diritto sostanziale rinviando alle disposizioni di attuazione la disciplina degli aspetti procedurali.
Ed è questa la strada percorsa dallo schema di riforma qui presentato che riassorbe nel corpo del codice la nuova procedura di riconoscimento.
E sotto questo profilo la proposta si limita alla redazione di un progetto di coordinamento tra codice civile e disposizioni di attuazione e a recepire il decreto relativo.
Ma urgono riforme di portata generale perché il legislatore speciale, in particolare quello tributario, si è appropriato di terreni normalmente di competenza del codice civile e ha elaborato per il mondo non profit, in grande crescita, regole dettagliate.
In primo luogo la Legge quadro sul volontariato (L. 11/8/1991) prevede agevolazioni fiscali e rilevanti finanziamenti pubblici per le organizzazioni che si avvalgono di prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, quindi senza fini di lucro anche indiretto, per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale, ma nel contempo stabilisce una serie di requisiti necessari per l'iscrizione nei registri regionali e per accedere ai benefici previsti dalla legge, oltre a rilevanti controlli sia preventivi che successivi (cfr. art. 6, comma 4). Le organizzazioni di volontariato devono prevedere nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità delle stesse e delle prestazioni degli aderenti. Vi è inoltre l'obbligo di formazione del bilancio. La forma è libera ma nella prassi la forma cui si è ricorso abitualmente è quella dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta.
In secondo luogo si è avuta una fioritura di leggi speciali volte ad incentivare, con agevolazioni fiscali, l'impegno nel settore sociale. In questo quadro il D.lgs. 4/12/1997, n. 460 ha provveduto al "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)". Con tale decreto il legislatore tributario ha delineato la figura delle Onlus non tanto come una tipologia nuova di enti, ma per definire una precisa qualificazione che gli enti privatistici, dalle associazioni alle fondazioni, dai comitati alle società cooperative, devono rivestire per usufruire di una gamma di agevolazioni fiscali. In particolare sono indicati i settori in cui deve essere rivolta l'attività dell'ente: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione o valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ex L. 1/6/1939, n. 1089, tutela e promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale (cfr. art. 10, comma 1, lett. a).
Un altro requisito che caratterizza il decreto è quello di collegare il regime tributario privilegiato, non alla sola assenza di lucro, ma al perseguimento di scopi considerati apprezzabili dalla legge anche tramite l'autofinanziamento di attività imprenditoriali svolte dalle Onlus.
La legislazione in esame prevede inoltre in modo dettagliato gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti negli statuti e la istituzione dell'anagrafe presso il Ministero delle Finanze delle Onlus e di una Autorità di controllo che ad oggi non è ancora venuta ad esistenza.
Da tale legislazione appare, inoltre, chiaro il superamento della distinzione tra enti riconosciuti e enti di fatto, superamento confermato, come si dirà infra, dalla giurisprudenza che ha sempre di più riconosciuto l'applicabilità diretta di norme previste per le persone giuridiche agli enti di fatto.
Infine vi è la vicenda delle fondazioni bancarie che nasce con la L. 30 luglio 1990, n. 218, (legge Amato) per effetto della quale Istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio dovettero procedere ad una ristrutturazione attraverso fusioni con altri enti di qualsiasi natura (anche privata) o trasformazioni da cui risultassero società per azioni operanti nel settore del credito, e quindi si scissero (cfr. D.Lgs. di attuazione della legge citata del 20 novembre 1990, n. 356, art. 11 ) in due distinte entità: da un lato le società bancarie (conferitarie) e, dall'altro lato, i c.d. enti conferenti, ovvero le fondazioni bancarie.
Il fine dichiarato della legge era la privatizzazione delle banche pubbliche e la modernizzazione del sistema bancario italiano. Ci si proponeva di stimolare una parte importante del sistema creditizio italiano ad accrescere la sua efficienza e competitività per essere in grado di fronteggiare la concorrenza che l'apertura dei mercati finanziari in ambito europeo avrebbe comportato. Con l'adozione del modello societario per le banche si pensava di poter rendere più agevoli i processi di fusione e di aggregazione nel settore creditizio da tutti segnalati come urgenti e indifferibili.
Con la creazione delle fondazioni si inventò un soggetto distinto nei confronti del quale gli amministratori delle banche fossero responsabili evitando nel contempo, per gli Istituti di credito pubblici che il Ministero del Tesoro, cui spetta istituzionalmente il potere di indirizzo sulla politica del credito e della finanza, assumesse anche il ruolo di unico azionista dei maggiori Istituti.
In un primo tempo la privatizzazione riguardò soltanto la forma organizzativa, ma poi con una direttiva del Ministro del Tesoro si è programmata una procedura di dismissioni delle partecipazioni da deliberare da parte degli enti conferenti.
Ciò che interessa segnalare in questa sede è che mentre nella legge Amato del 1990 emergeva una distinzione tra casse di risparmio con struttura originaria di fondazioni (le antiche opere pie) e casse di risparmio con struttura associativa (derivanti da antiche corporazioni di gruppi di cittadini) oggi il D.lgs. n.153 del 1999 designa tutti gli enti conferenti con il termine di fondazioni e li definisce persone giuridiche private. Essi sono tuttavia sottoposti a penetranti controlli anche di merito da parte dell'Autorità di vigilanza, sì da far dubitare, al di là del nomen iuris, che si tratti di enti privatistici.
Quindi il problema posto dalla legislazione speciale sulle fondazioni bancarie è quello, in primo luogo, della creazione legislativa di una nuova figura di persona giuridica di diritto privato di cui vengono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi, e, in secondo luogo, quello della individuazione di una nuova forma di controllo esterno, sia dal punto di vista del soggetto del controllo sia dell'ambito dei poteri di controllo.
Può costituire questo un modello per il legislatore del diritto comune ?
Si tenga anche presente che all'interno della nuova disciplina delle fondazioni bancarie vi è un articolo che testualmente rinvia a una nuova disciplina codicistica laddove viene regolata la vigilanza sulle fondazioni. Si tratta dell'art. 10 D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 che inizia così: "Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, (....) la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (...) "
Questo, qui succintamente descritto, è il retroscena legislativo in cui si inserisce la proposta di revisione del codice civile.
Ma occorre anche tener conto dei punti di approdo dell'evoluzione giurisprudenziale che hanno messo in discussione sia la distinzione, che costituisce un cardine del titolo II° del libro I° del codice, tra persone giuridiche e enti di fatto, sia la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali, o meglio tra enti regolati dal I° libro del codice e le società regolate nel libro V° nella misura in cui anche i primi, quando svolgono attività d'impresa, sono stati assoggettati a fallimento. E' dunque in crisi il fondamento tradizionale della distinzione tra enti non profit ed enti a scopo lucrativo basata sulla natura dell'attività svolta perché la presenza di uno scopo non profit non ha impedito alle associazioni e alle fondazioni di svolgere attività commerciale.
Infine, occorre esaminare l'impatto che l'abrogazione dell'art. 17 ha avuto sulla situazione degli enti.
La dottrina ha criticato le modalità di tale abrogazione, operata nel quadro di una legge elefantiaca senza alcun coordinamento sistematico (si pensi agli artt. 600 e 786 cod.civ. che, non essendo stati abrogati espressamente perpetuano un regime di sfavore in ordine agli acquisti degli enti di fatto). Da qui la necessità di eliminare legislativamente questa discordanza e, al di là di questo, di affrontare il problema dell'inserimento nel codice civile di forme di controllo diverse sulle acquisizioni degli enti. Infatti si è rilevato che chi dà i suoi risparmi per avere un ritorno economico è più tutelato dal diritto societario di chi conferisce i suoi risparmi per un fine altruistico. Ma quale controllo, quello amministrativo introdotto dal nuovo sistema di acquisizione della personalità giuridica, quello del giudice o quello di un'autorità indipendente?
In questo quadro il sottogruppo ha tenuto conto del dibattito dottrinale, dei modelli stranieri, in particolare degli ordinamenti francese e americano, dell'evoluzione giurisprudenziale in Italia e delle indicazioni (specialmente di quelle espresse in modo costante) emerse dalla legislazione speciale e propende per una diversificazione dei controlli in funzione delle varie tipologie di enti.
SCHEMA DI PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA REVISIONE DEL LIBRO I TITOLO II DEL CODICE CIVILE
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TESTO VIGENTE |
PROPOSTA DI RIFORMA |
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TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE
Disposizioni generali |
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE E CAPO I Disposizioni generali |
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Art.11. Persone giuridiche pubbliche - Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. |
Testo invariato |
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Art. 12. Persone giuridiche private - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. |
Art. 12. Nozione. Soggettività giuridica - Gli enti regolati dal presente titolo sono organizzazioni che si costituiscono per il perseguimento di scopi ideali e non lucrativi. Tali enti sono titolari di situazioni giuridiche e possono essere dotati di un proprio patrimonio. Fra essi rientrano le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni di volontariato e altre istituzioni a carattere privato o pubblico. Tali enti possono svolgere attività economica a condizione che non distribuiscano, neppure in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ai sensi del presente articolo, è attività economica quella che è organizzata con gestione a proprio rischio ed è idonea a coprire i costi con i proventi dell'attività stessa. Opzione: [Gli enti regolati dal presente titolo operano per il perseguimento di scopi non lucrativi. Sono, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, titolari di diritti e di doveri e possono essere dotati di diritti e di doveri e possono essere dotati di un proprio patrimonio. Fra essi rientrano le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni di carattere privato. Gli associati, i fondatori o i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente neppure nel caso in cui l'ente si estingua. E' vietata la cessione a titolo oneroso della quota associativa. Per perseguire i propri scopi non lucrativi gli enti possono svolgere attività economica ma i relativi utili o avanza di gestione non possono, neppure in forma indiretta essere distribuiti agli associati o attribuiti al fondatore o ai suoi eredi. Ai sensi del presente articolo, è attività economica quella che è organizzata con gestione a proprio rischio ed è idonea a coprire i costi con i proventi dell'attività stessa.]* *N.B. : l'opzione sopra riportata è stata suggerita dal prof. Francesco Galgano in occasione del convegno "Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate" tenutosi nei giorni 23-24 giugno 2000 a Villa Alba, Gardone Riviera (BS) - V. guida esplicativa. |
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Art. 12 bis Persone giuridiche private - Salvo quanto previsto nelle leggi speciali, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato acquistano personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture. Il Prefetto provvede all'iscrizione verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Per determinate categorie di enti le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione e che operano nelle materie attribuite dalla legge alla competenza delle regioni, il riconoscimento consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. (1) [art. 2 disp. att. cod. civ. e D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616]. (1) Articolo novellato dal D.P.R,. approvato il 4.2.2000, contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, a norma dell'art. 20, comma 8, L. 15 marzo 1997, n. 59 |
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Art. 12 ter. Effetti dell'iscrizione - Dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, delle obbligazioni assunte in nome dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio. Per le operazioni compiute in nome dell'ente prima dell'iscrizione rispondono illimitatamente e solidalmente nei confronti dei terzi coloro che hanno agito ed i soggetti indicati nel capo terzo del presente titolo [art. 38, 40, 41] . |
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Art. 13. Società - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. |
Art. 13. Società ed altri enti che svolgono attività economica- - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. Gli enti, diversi dalle società, che svolgono professionalmente attività economica sono assoggettati anche alla disciplina dell'impresa di cui al libro V e leggi complementari, in presenza dei relativi presupposti. [Gli enti di cui al comma precedente che svolgono attività di impresa commerciale in modo non esclusivo o principale non sono soggetti alla disciplina del fallimento]* *Il terzo comma traduce un'opinione maggioritaria della Commissione e, pertanto, al fine di tenere conto delle opinioni dissenzienti, il testo viene presentato in guisa di opzione da valutare in sede legislativa (v. guida esplicativa) |
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CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni |
CAPO II
Delle associazioni, delle fondazioni |
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Art. 14. Atto costitutivo - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. |
Art. 14. Atto costitutivo - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. In caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda il riconoscimento può essere concesso d'ufficio. (1) 1. Articolo novellato dal D.P.R. del 4.2.2000, cit. |
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Art. 14 bis Fondazioni di origine bancaria - Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, le fondazioni di origine bancaria sono regolate dalle norme del presente titolo. |
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Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione- L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. |
Testo invariato |
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Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni- L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12. |
Art. 16. Atto costitutivo e statuto - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica. (1) (1) Articolo novellato dal D.P.R. del 4.2.2000, cit. Opzione: Aggiunta di un quarto comma del seguente tenore: [In caso di invalidità dell'atto costitutivo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 2332.] (v. guida esplicativa). |
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Art.17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati- La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità, nè conseguire legati senza l'autorizzazione governativa [473, 782 comma 4; 5-7 att.]. Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [473] (1) (1)Articolo abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127 |
Art. 17. Diverse opzioni: a. Nessun controllo sulle acquisizioni e sull'andamento della gestione; b. Nessun controllo sulle acquisizioni e sull'andamento della gestione ma controllo sulla effettiva devoluzione dei fondi raccolti agli scopi annunciati da parte del prefetto o dall'organismo di controllo previsto dalle leggi speciali (v. sub d); c. Controllo giudiziario sul modello dell'art. 2409 c.c. su tutta l'attività di gestione; d. Controllo di una autorità amministrativa indipendente* sul modello delle previsioni del D.lgs.460/1997 art.11 (ONLUS) e del D.lgs. 153/1999 (fondazioni bancarie) sulla ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge; e. Prevedere il controllo sub c) solo per le organizzazioni che forniscono servizi e usufruiscono di agevolazioni fiscali; f. Prevedere anche il controllo sub c) anche sulla sana e prudente gestione (sul modello del D.lgs. 153/99 art.10 sulle fondazioni bancarie);. g. Prevedere l'isitituzione di un organo interno di controllo (del tipo collegio sindacale) per gli enti dotati un notevole patrimonio. * N.B.: autorità di vigilanza diverse a seconda del tipo di ente e del servizio eventualmente fornito ---------------------- La Commissione ha optato per l'opzione sub (c), ossia il controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. nei termini seguenti: "Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, o sulla effettiva devoluzione dei fondi raccolti agli scopi annunciati, gli associati che rappresentano un decimo dell'assemblea possono denunciare i fatti al tribunale. "Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione dell'ente a spese dei richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. "Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. "L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. "Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione dell'ente "I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, sia per le associazioni che per le fondazioni, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico dell'ente" ** ** Si richiama qui di seguito il testo dell'art. 2409 cod. civ. da cui si è tratto il modello per l'opzione sub (c): Art. 2409 - Denunzia al tribunale Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società. |
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Art. 18. Responsabilità degli amministratori- Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392]. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [2260 comma 2, 2392 comma 3] |
Testo invariato |
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Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza- Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza[1396, 2207 comma 2, 2298, 2384]. |
Testo invariato |
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Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni- L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio[2364 comma 2]. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367; 8 att.]. |
Testo invariato |
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Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea- Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto [2373 comma 3]. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno trequarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365; 4 att.]. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno trequarti degli associati [11 att.]. |
Testo invariato |
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Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori- Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [2393, 2941 n. 7]. |
Testo invariato |
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Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni- Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [1109, 1137, 2377 comma 2; 69 ss. c.p.c.]. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti inesecuzione della deliberazione medesima [1445, 2377 comma 3]. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109 comma 2, 1137 comma 2]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [9 att.]. |
Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni- Comma invariato Comma invariato Il Tribunale può sospendere, quando sussistono gravi motivi, l'esecuzione della deliberazione impugnata nelle forme previste dagli artt. 669 bis e segg. c.p.c. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori Comma abrogato |
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Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati- La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285]. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286]. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione |
Testo invariato |
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Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni- L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti inesecuzione della deliberazione medesima [1445, 2377 comma 3,2391 comma 3]. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. |
Testo invariato |
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Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione- La autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28 comma 3]. |
Testo invariato |
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Art. 27. Estinzione della persona giuridica - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio. |
Art. 27. Estinzione della persona giuridica - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dai commi precedenti e da comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ. (1) (1) Articolo novellato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
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Art. 28. Trasformazione delle fondazioni- Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [10 att.]. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione[16 comma 2] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate. |
Testo invariato |
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Art. 29. Divieto di nuove operazioni- Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima[21 comma 3]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 1292 s., 2279, 2449]. |
Testo invariato |
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Art. 30. Liquidazione- Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [11-21 att.]. |
Testo invariato |
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Art. 31. Devoluzione dei beni- I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16]. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento[21 comma 3] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324, 2456 comma 2]. |
Testo invariato |
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Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare- Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. |
Testo invariato |
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Art.33.Registrazione delle persone giuridiche - In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte. |
Art. 33. Registrazione delle persone giuridiche - Nel registro delle persone giuridiche di cui all'art. 12 devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. (1)
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Art. 34. Registrazioni di atti - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. |
Art. 34. Registrazioni di atti - Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. (1) (1) Articolo novellato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
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Art. 35. Disposizione penale- Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice [25 ss. att.], sono puniti con l'ammenda da lire ventimila, a lire un milione. |
Testo invariato |
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Art. 35 bis. Organizzazioni di volontariato - Rientrano nella categoria delle associazioni le organizzazioni di volontariato costituite al fine di svolgere attività senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, ed è fatta salva la possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza. Alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni del presente capo. |
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CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. |
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dal contratto associativo, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo il contratto associativo, è conferita la presidenza o la direzione. Per tutto quanto non previsto dal contratto associativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo precedente. In ogni modo, il contratto associativo non può derogare alla disciplina prevista per l'ipotesi di recesso e di esclusione dell'associato. (art. 24) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione e di ottenere adeguata informazione. |
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Art. 37. Fondo comune - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. |
Art. 37. Patrimonio dell'associazione - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il patrimonio dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la distribuzione del patrimonio, né pretenderne la quota in caso di recesso. I singoli associati non possono ottenere la distribuzione del patrimonio o il rimborso della quota se l'associazione ha svolto attività economica o ricevuto erogazioni da terzi. |
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Art. 38. Obbligazioni - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. |
Art. 38. Obbligazioni - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e gli amministratori che hanno partecipato alla relativa deliberazione salvo che abbiano fatto constare il loro dissenso. |
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Art. 39. Comitati. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali. |
Testo invariato |
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Art. 40. Responsabilità degli organizzatori. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. |
Testo invariato |
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Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica , i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente |
Testo invariato Opzione: [I componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a ottemperare le obbligazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente. Ove il comitato promuova, per la gestione dei fondi raccolti e per la loro destinazione allo scopo annunciato, il riconoscimento della personalità giuridica, all'ente così riconosciuto si applicano le norme sulle fondazioni. Delle obbligazioni assunte prima del riconoscimento i componenti del comitato rispondono in solido con l'ente].* *N.B. : l'opzione sopra riportata è stata suggerita dal prof. Francesco Galgano in occasione del convegno "Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate" tenutosi nei giorni 23-24 giugno 2000 a Villa Alba, Gardone Riviera (BS) - (v. guida esplicativa). |
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Art. 42. Diversa destinazione dei fondi. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. |
Testo invariato |
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Opzione: [Art. 42 bis Gli artt. 38,40 e 42 si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni non riconosciute come persone giuridiche]* *N.B. : l'opzione sopra riportata è stata suggerita dal prof. Francesco Galgano in occasione del convegno "Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate" tenutosi nei giorni 23-24 giugno 2000 a Villa Alba, Gardone Riviera (BS) - V. guida esplicativa. |
Disposizioni di attuazione al codice civile
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TESTO VIGENTE |
PROPOSTA DI RIFORMA |
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CAPO I
SEZIONE I |
CAPO I
SEZIONE I |
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Art. 1 - L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia .(1) (1). Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private |
Art. 1 - Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti. |
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Art. 2 - La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi. Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R., cit. |
Art. 2 - La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma precedente, ne da motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se nell'ulteriore termine di trenta giorni il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. |
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Art. 3 - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni. La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, l'indicazione degli eredi e della loro residenza. Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, agli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. |
Art. 3 - Testo invariato |
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Art. 4 - La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 21 del codice. Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione. (1)
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Art. 4 - Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dagli articoli precedenti. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. Per le fondazioni alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto. |
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Art. 5 - La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni. Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove no sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica. Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127. |
Art. 5 - Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 |
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Art. 6 - L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto. |
Art. 6 - Testo invariato |
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Art. 7 - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede. |
Art. 7 - Testo invariato |
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Art. 8 - La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. |
Art. 8 - Testo invariato |
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Art. 9 - Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo. In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione. |
Art. 9 - Articolo abrogato |
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Art. 10 - Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 10 - La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice e da comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle presenti disposizioni di attuazione. |
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Art. 11 - Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto. Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratore uscenti. In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale. |
Art. 11 - Testo invariato |
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Art. 12 - I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. |
Art. 12 - Testo invariato |
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Art. 13 - I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale. Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario è redatto dall'ufficiale giudiziario procedente. |
Art. 13 - Testo invariato |
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Art. 14 - Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale della passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche. Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo. In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio. Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori. |
Art. 14 - Testo invariato |
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Art. 15 - Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano. I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali. Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale. Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa. I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'articolo 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa. |
Art. 15 - Testo invariato . |
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Art. 16 - Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209,210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti. |
Art. 16 - Testo invariato |
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Art. 17 - I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14 |
Art. 17 - Testo invariato |
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Art. 18 - La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancellerai del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche. |
Art. 18 - Testo invariato |
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Art. 19 - Le attribuzioni che, secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale. |
Art. 19 - Testo invariato |
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Art. 20 - Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale. (1) (1) Comma abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 20 - Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche |
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Art. 21 - La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo di provincia in cui è registrata la persona giuridica. |
Art. 21 - Testo invariato |
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Art. 22 - Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 22 - Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del Prefetto. |
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Art. 23 - Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenete il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'articolo 33 e nel primo comma dell'articolo 34 del codice. Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 23 - Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenete il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'articolo 33 e nel primo comma dell'articolo 34 del codice. Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita. |
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Art. 24 - Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica. Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d'iscrizione. |
Art. 24 - Testo invariato |
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Art. 25 - Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato. L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 25 - Articolo abrogato |
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Art. 26 - Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 26 - Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica. |
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Art. 27 - L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici. Per le iscrizioni previste nell'articolo 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio. Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina. Per le iscrizioni previste nell'articolo 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organo dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'articolo 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 27 - Articolo abrogato |
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Art. 28 - La registrazione della persona giuridica prevista nell'articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento. La registrazione d'ufficio prevista nel terzo comma dell'articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 28 - Articolo abrogato |
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Art. 29 - Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 29 - Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Agli adempimenti relativi alla presente procedura di riconoscimento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti. |
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Art. 30 - Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro. (1) (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 4.2.2000, cit. |
Art. 30 - Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina del registro il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro. |
Legenda allo schema di disegno di legge per la revisione del Libro I Titolo II del Codice Civile
La rubrica del titolo II° è stata corretta al fine di comprendere sia gli enti dotati di personalità giuridica sia quelli non riconosciuti, ma si è mantenuta la suddivisione in tre capi, il primo dedicato alle disposizioni generali, il secondo alle associazioni, fondazioni e altri enti riconosciuti (il titolo è stato modificato per ricomprendere le nuove tipologie), il terzo alle associazioni non riconosciute e ai comitati.
Nell'ordine delle disposizioni, nell'articolo l2 è stata inserita la nozione di ente c.d. non profit, caratterizzato, da un lato dal perseguimento di scopi ideali, dall'altro, dal divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali.
Si è così raccolta l'opinione emersa nel gruppo di lavoro nella seduta di Roma dell'8 aprile c.a. secondo cui sembra opportuno inserire nelle disposizioni generali una definizione volta a differenziare gli enti del primo libro da quelli societari, ponendo l'accento sul divieto della distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, come connotato dei primi, sulla scorta del modello americano di organizzazioni non profit e di altri europei e nel contempo si è colta l'occasione per chiarire la nozione di attività economica sulla scorta della più accreditata dottrina civilistica che nel vuoto legislativo ne ha offerto la definizione che si legge nello schema dell'art. 12, comma 5. Come è noto, l'espressione "attività economica" si legge nella definizione di imprenditore contenuta nell'art. 2082 c.c., definizione che richiama lo statuto generale dell'impresa, ivi comprese quella agricola e quella commerciale.
Anche il modello francese, sotto questo profilo (esercizio di attività economica), attraverso l'avvicendarsi di numerose leggi speciali, ha evidenziato un avvicinamento tra i due tipi di enti, le società e gli enti non profit, consentendosi a questi ultimi l'esercizio di attività di impresa, purché non in modo esclusivo e prevalente e senza divisione di utili.
Nell'articolo 12 bis si recepisce il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti introdotto dal D.P.R. citato nella relazione.
A questo proposito la tecnica della novellazione è avvenuta per inserimento delle norme di diritto sostanziale nel corpo del codice e con la sostituzione delle norme procedurali nuove a quelle delle disposizioni di attuazione abrogate.
Nell'articolo 12 ter si è introdotta una norma concernente gli effetti dell'iscrizione sul modello della disposizione societaria (art. 2331), stante l'analogia e l'automatismo degli effetti che si ricollegano all'iscrizione. La norma non c'era nel sistema precedente e gli interpreti erano costretti a derivarla indirettamente dall'articolo 41 cod. civ. che in materia di comitato afferma la responsabilità piena dei componenti per le obbligazioni assunte quando il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica.
Si è anche inserita, in alternativa al testo approvato dalla Commissione un'opzione che, al seguito della presentazione dello schema di revisione da parte del Presidente Rovelli in occasione del convegno svoltosi nei giorni 23-24 giugno 2000 presso il Centro Congressi Villa Alba di Gardone Riviera (BS) sul tema "Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate", è stata proposta dal prof. Francesco Galgano. La versione oggetto dell'opzione differisce solo formalmente dal testo proposto dalla commissione salvo per quanto riguarda la soppressione della menzione dello scopo ideale. Su questo punto chi scrive caldeggia tale soluzione perché tiene conto che nella realtà esistono enti che svolgono attività di produzione di beni e di servizi quale mezzo per realizzare gli scopi istituzionali e che si propongono statutariamente di coprire i costi con le contribuzioni dei propri membri e fondazioni che svolgono una rilevante attività economica anche se non in via principale ed esclusiva. A fronte di tale realtà non è ben chiaro che cosa voglia dire scopo ideale e il confine tra tale nozione e quella di scopo economico. La soluzione di eliminare l'aggettivo ideale ha trovato inoltre un consenso generalizzato nell'ambito dei lavori del convegno sopra indicato.
Nell'art. 13 la proposta di riforma si propone di dar conto, da un lato, della prassi che ha segnalato a più riprese l'esercizio di attività economica da parte di enti diversi dalle società e, d'altro lato, dell'evoluzione del diritto giurisprudenziale che ha esteso alle associazioni e fondazioni che svolgono attività di impresa lo statuto dell'imprenditore previsto dal libro V°. In particolare, per quanto riguarda l'attività di impresa commerciale esercitata, sono state considerate applicabili le norme sul registro delle imprese, sulla tenuta dei libri contabili, sulla disciplina della concorrenza sleale.
Per un'ipotesi in relazione alla quale una fondazione viene qualificata imprenditore agricolo a titolo principale, così da fruire di agevolazioni previste dalla legge per tale categoria di soggetti, si rinvia a T.A.R. Umbria, 27 aprile 1982, n. 90.
Qualora l'attività economica sia commerciale ed esercitata in via esclusiva o prevalente, la giurisprudenza ha poi tratto dalla qualifica di imprenditore commerciale dell'ente la conseguenza dell'assoggettabilità al fallimento. Si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. 9/11/1979, n. 5770 e Cass. 18/9/1993, n. 9589; per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 17 giugno 1994; App. Palermo, 7 aprile 1989.
A questo proposito è prevalsa l'opinione nel gruppo di lavoro che, essendo l'attività d'impresa degli enti non profit sempre strumentale ai fini statutari si debba limitare l'applicabilità della procedura fallimentare alla sola ipotesi in cui l'attività d'impresa sia esercitata in via esclusiva o principale. Tuttavia, poiché in sede di discussione generale nella commissione si è levata qualche voce favorevole alla estensione della disciplina fallimentare anche al di fuori di questa ipotesi, ovvero quando l'attività di impresa pur rilevante non è quella svolta in via principale od esclusiva, si è preferito presentare il testo dell'ultimo comma dell'art. 13 in guisa di opzione da valutare in sede legislativa. Occorre tenere conto peraltro che tale opzione ricalca l'orientamento della giurisprudenza (vedi supra).
La giurisprudenza ritiene univocamente applicabile ad enti senza scopo di lucro la legislazione volta a tutelare la libera concorrenza nell'esercizio delle attività economiche, come risulta da App. Milano, 25 settembre 1995, Trib. Napoli, 21 giugno 1995; T.A.R. Lazio, sez. I, 2 novembre 1993, n. 1549. La casistica di maggiore interesse, come è evidente, riguarda le distorsioni del gioco della concorrenza cui possono dar luogo gli atti riferibili ad associazioni di imprenditori di settore. Può ancora ricordarsi il provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza n. 4381 del 31 ottobre 1996.
Indipendentemente dalla qualificazione dell'ente come imprenditore commerciale o meno, si ritiene che anche gli enti senza scopo di lucro possano invocare la tutela dei propri segni distintivi in caso di abuso degli stessi da parte di terzi (cfr. Cass., 29 agosto 1995, n. 9073; Trib. Torino, 22 ottobre 1984).
A conferma di questa tendenza giurisprudenziale è intervenuta la disciplina sulle fondazioni bancarie, che impone a tali enti di redigere il bilancio in conformità a quanto dispone l'art. 2423 c.c. e di tenere i libri e le scritture contabili (art. 9 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153): in relazione agli strumenti di documentazione dell'attività svolta dall'ente, sembra dunque essere stato recepito il modello societario. Del resto queste disposizioni costituiscono il logico corollario delle norme che espressamente riconoscono l'attitudine delle fondazioni bancarie all'esercizio dell'attività di impresa, sebbene circoscritta ai soli "settori rilevanti" e necessariamente preordinata al perseguimento degli scopi statutari (art. 3 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153). In relazione agli enti lirici, l'esigenza di una rigorosa conformità a criteri "di imprenditorialità e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio" è poi sottolineata da Corte Conti, sez. contr. enti, 25 settembre 1997, n. 39.
Nel capo II° è stato inserito l'art. 14 bis sulle fondazioni di origine bancaria, prevedendo in via residuale l'estensione ad esse delle norme del titolo I° del codice civile. Atteso, peraltro, che si tratta di enti, la cui natura presenta connotati di diritto pubblico e di diritto privato insieme, previsti e disciplinati in modo dettagliato dalla legislazione speciale, sono state fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
In definitiva si tratta di una norma di rinvio analoga a quella contenuta nell'attuale articolo 13 cod. civ. per le società.
In ordine all'art. 16 il testo proposto dal gruppo di lavoro risulta invariato rispetto a quello vigente. Tuttavia si è voluto dare atto di un'opzione suggerita da docenti esterni alla Commissione Rovelli (Galgano, Marasà) e condivisa da alcuni membri del gruppo (Quatraro).
Residua il problema in ordine all'opportunità di inserire una forma di controllo sulla gestione degli enti, pur avendo presente che gli amministratori degli enti non profit, rispetto ai manager delle società commerciali, hanno meno occasioni e incentivi ad utilizzare i proventi dell'ente per fini personali o diversi da quelli per i quali sono state corrisposte le contribuzioni.
Da qui deriva una minore necessità di tutela da possibili abusi e conflitti di interesse da parte degli amministratori perché il divieto di distribuzione degli utili, che nello schema di proposta è previsto espressamente e che in precedenza si ricavava in via interpretativa, costituisce una garanzia o meglio il fondamento della fiducia riposta nell'ente da parte dei finanziatori e degli utenti dell'eventuale servizio.
Tuttavia ci si può porre l'interrogativo se debbano esserci lo stesso dei controlli e se sia sufficiente che questi siano finalizzati a far sì che il presupposto della non distribuzione degli utili sia rispettato.
Nello schema di proposta si formulano diverse opzioni nell'ottica di una sostituzione dell'art. 17 cod. civ. abrogato.
Sul problema del controllo sulla gestione nell'interesse del patron e dei terzi si evidenzia anche nei modelli stranieri la necessità di frantumare la categoria degli enti non profit e di parametrare i controlli al tipo di ente.
L'attenzione si è concentrata anche all'estero soprattutto sui controlli atti a verificare l'effettivo rispetto della non distribution constraint.
In quest'ottica sono state individuate diverse forme di abuso e di pratiche distorsive che possono intercorrere nell'ambito dei rapporti contrattuali tra l'ente e gli amministratori e, sotto il profilo dei controlli, risulta che la categoria delle non profit organizations ha perso la propria unitarietà.
In questo quadro si pone anche il problema di assicurare la massima autonomia statutaria nell'universo degli organismi privati non orientati al profitto economico e si può immaginare anche il possibile ricorso a un tipo misto di associazione-fondazione e ad enti che non hanno un sostrato né patrimoniale né associativo (v. Rescigno e Galgano) ma questo è un discorso che richiede un'attività di monitoraggio molto approfondita che finora è mancata nel nostro paese.
Nei lavori della Commissione è stata largamente condivisa l'opzione per un controllo sul modello dell'art. 2409 cod.civ., controllo che nell'ambito del diritto societario ha dato buoni frutti e che nella proposta di revisione è stato prospettato, per le associazioni, in modo da tener conto della loro diversa struttura, mentre per le fondazioni risulta circoscritto all'iniziativa del pubblico ministero (v. lo schema).
Per quanto riguarda l'impugnativa delle delibere dell'assemblea delle associazioni è stato modificato il testo del terzo comma art. 22 per armonizzarlo con la riforma del codice di procedura civile (vedi artt. 669 bis e seguenti) e si è abrogato l'ultimo comma che attribuiva il potere di sospensione della esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, disposizione da considerare, a giudizio della Commissione, arcaica.
L'art. 36 collocato nel capo terzo delle associazioni non riconosciute e dei comitati, nella versione proposta dalla Commissione tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha esteso norme predisposte formalmente per le persone giuridiche anche agli enti non riconosciuti, in particolare la disciplina dell'esclusione e del recesso dell'associato. Da qui l'inserimento di un comma ove si rinvia esplicitamente alle disposizioni contenute nel capo precedente in quanto compatibili. Inoltre si è ritenuto utile inserire una norma che prevede esplicitamente il diritto di partecipazione e di informazione degli associati.
Nell'art. 37 si è optato per la sostituzione del termine vigente "fondo comune" con quello di "patrimonio dell'associazione" per meglio evidenziare che i contributi degli associati costituiscono un patrimonio autonomo dell'ente e non assimilabile alla condizione giuridica della comunione dei diritti reali regolata dal terzo libro del codice civile. Anche a questo proposito la giurisprudenza si è espressa conformemente (vedi Cass, 16.11.1976, n. 4252).
Infine una innovazione che ha trovato il consenso dei componenti del gruppo di lavoro riguarda l'art. 38 e la responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione. La formula vigente, secondo la quale rispondono solidalmente al fondo comune le persone che hanno agito, è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, ma è una formula che letteralmente non si presta a comprendere fra i responsabili i soggetti che hanno partecipato alla formazione della deliberazione pur non essendo i rappresentanti legali forniti del potere di spendita del nome. Da qui la proposta di riforma che affianca alle persone che hanno agito in nome dell'associazione anche gli amministratori che hanno partecipato alla relativa deliberazione salvo che abbiano fatto constare il loro dissenso.
Con riferimento alla disciplina dei comitati il gruppo di lavoro non ha avuto il tempo di approfondirne le possibili modifiche e si riserva di farne oggetto di studio in caso di rinnovo dell'incarico alla Commissione Rovelli.
Si è ritenuto comunque opportuno segnalare un'opzione suggerita dal prof. Francesco Galgano e condivisa dai docenti presenti al convegno sopra citato. In particolare l'opzione riguarda la disciplina della trasformazione del comitato in fondazione e una esplicita previsione circa l'ammissibilità delle fondazioni di fatto.