Il lavoro in esecuzione penale - Interventi (2010)

Intervento di Riccardo Turrini Vita, direttore generale dell'Esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al convegno "Accompagnare dalla pena al lavoro - integrazione delle politiche di inclusione a livello locale, nazionale, comunitario" - Roma, 23 febbraio 2010

1 -  Italia Lavoro, non senza qualche insistenza di cui devo ringraziare perché mi appare come una ripetuta attestazione di stima,  ha chiesto porgere una breve comunicazione sulla mens della nostra Amministrazione circa il lavoro penitenziario.La materia dunque non si differenzia dall’oggetto generale di questo convegno, che celebra il compimento di un’esperienza importante, costruita nell’emergenza conseguita all’immediata liberazione di molte migliaia di detenuti. In realtà circa le dimensioni modeste ricordati dal Presidente Forlani, un sistema ordinato avrebbe affrontato l’improvviso flusso aggiuntivo con sussidi di disoccupazione e con un progressivo avviamento al lavoro. In realtà per gli assetti del sistema sociale italiano,  si è reso necessario un’azione straordinaria dell’autorità centrale dello Stato: giacché è propria del servizio sociale della giustizia la funzione di assistenza postpenitenziaria, si determinò la competenza della direzione generale dell’esecuzione penale esterna.
Mi si vorrà permettere, in questa occasione, di ringraziare i nostri uffici, regionali e locali, i direttori ed i funzionari che si sono applicati a quella impresa di cui oggi raccontiamo effetti e dimensioni.
Passare dall’eccezionalità del postindulto all’ordinaria crisi del lavoro dei ristretti riconduce il tema nella competenza della direzione generale dei detenuti: ringrazio il collega, cons. Sebastiano Ardita, e l’ufficio del trattamento per i dati che hanno avuto la bontà di parteciparmi.
La mia comunicazione  si articola in  tre parti: principi di riferimento, qualità e quantità dell’azione dell’Amministrazione nel 2009, forma del lavoro penitenziario.

2 -  Si usa ricordare, nei nostri convegni, il precetto dell’articolo 27 della Costituzione, che conforma i fini ed i modi della legislazione e dell’amministrazione nell’irrogare e nell’eseguire la pena.
Questa, ai costituenti, appariva unicamente quale pena detentiva  una comprensione limitata all’ordinamento italiano: come ogni opera umana, anche la parte prima della Carta costituzionale non è absoluta dalla storia.
Vorrei però ricordare, giacché discorriamo di lavoro, gli articoli 1 e 4 della nostra Costituzione e propriamente l’articolo 1 come fondamento per il contenuto prescrittivo dell’articolo 4. Mi limiterò ad accostare i due testi.
Articolo 1, comma 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Articolo 4, comma 2: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Sottolineo la parola dovere che si trova così raramente usata nella società odierna.

3 -   Veniamo ai dati ed alle iniziative del 2009.
3.1  Fra le diverse attività lavorative di tipo produttivo che l’Amministrazione cura (industrie, laboratori artigianali, colonie e tenimenti agricoli), meritano attenzione quelle che presentano legami con le realtà economiche e produttive del territorio.
Per statuto ontologico ciò è eminente nelle cd bonifiche agrarie  ove si spazia dall’orticoltura biologica alla frutticoltura in serra, dall’allevamento dei conigli alla floricoltura, all’itticoltura e all’apicoltura. Circa quest’ultima, piace ricordare che, in applicazione del Regolamento CEE 1221/97 (oggi 797/04, regolamentazione delle produzioni e commercializzazione del miele), di intesa con il Ministero delle politiche agricole, anche per la Campagna 2010 si sono ottenuti i fondi comunitari per corsi professionali di apicoltura destinati a 375 detenuti in 25 istituti penitenziari.
Lasciamo la grazia virgiliana delle api e diciamo che i detenuti che lavoravano nelle aziende agricole dell’Amministrazione erano 436 al 30 giugno 2009 (375 al 30 giugno 2008).
L’Amministrazione è anche riuscita ad aumentare il numero degli addetti alle industrie, grazie alle commesse per la realizzazione delle suppellettili necessarie all’arredamento delle nuove sezioni detentive (letti, armadietti, sedie, coperte ecc.).
In tali lavorazioni, come vengono chiamate con formula antica, i detenuti impiegati erano al 30 giugno 2009 ben 590, rispetto a 459 al 30 giugno 2008 e 388 al 30 giugno 2007.
Le attività produttive, dunque, presentano un saldo attivo che, nei tempi presenti, può ben essere considerato un successo.
3.2 Considerando invece la totalità dei detenuti lavoranti per l’Amministrazione al 30 giugno 2009, essi erano 13.408: un numero quasi eguale a quello di 13.413 del giugno 2008.
E’ però evidente la diminuzione della percentuale dei detenuti lavoranti sul totale dei presenti, dal 24% al 21%. In effetti, il capitolo di bilancio dedicato al pagamento delle retribuzioni dei lavoranti addetti ai servizi domestici era stato ridotto nel 2009 del 20 per cento rispetto al 2008: ciò ha mortificato i servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, incidendo negativamente sia sul numero dei detenuti addetti sia, inevitabilmente, sulla vita dei ristretti e di riflesso del personale. Si aggiunga che tali lavori sono sovente la sola fonte di un modesto reddito per i ristretti.
3.3 Per quanto riguarda i detenuti che lavorano non alle dipendenze dell’Amministrazione, anche per i positivi effetti della legge 22 giugno 2000, n. 193, si contavano 1798 persone al 30 giugno 2009, con un piccolo incremento rispetto ai 1780 registrati al 30 giugno 2008.
Qui il solo mantenimento dell’occupazione va salutato come un successo, poiché si tratta di imprese che operano sul mercato generale, e dunque risentono dell’infelice congiuntura economica mondiale.
3.4 Ricordiamo, ancora, alcune iniziative di promozione fra le più significative.
Il 7 maggio 2009,  la Direzione generale dei detenuti e del trattamento e quattro cooperative sociali (Lecce, Trani, Vercelli, Torino, Milano San Vittore e Milano Bollate) hanno firmato un’Intesa sulle strategie operative ed imprenditoriali orientate all’inclusione sociale. E’ seguita, in ottobre,  la registrazione del marchio “Sigillo” che certifica la connotazione etica dell’attività delle imprese che  pongano la persona detenuta al centro di un progetto di recupero o acquisizione di capacità produttiva.
Con eguale intento di ampliare le occasioni di lavoro, il 30 settembre 2009, il Ministro ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Francesco Di Vincenzo. La collaborazione della Fondazione si concretizzerà nel supporto tecnico per la progettazione e gestione di interventi finalizzati sia alla promozione di attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti sia all’implementazione della banca dati acquisita tempo addietro dal Ministero del lavoro e diffusa ai provveditorati regionali.
La collaborazione fra Amministrazione e Confcooperative Federsolidarietà, ed in particolare il Consorzio di cooperative sociali CGM, si è formalizzata in un protocollo d’intesa, per la più ampia divulgazione ed applicazione della legge Smuraglia.
Non sono mancate interlocuzioni con Unioncamere, ma se la Direzione generale dei detenuti ha avuto incontri con le Camere di Commercio di Bergamo, Pavia, Cremona, Mantova, Monza e Brescia, nessun seguito ha invece avuta analoga progettazione prospettata dalla Direzione generale dell’esecuzione penale esterna. Tale contraddittoria situazione resta di difficile interpretazione.

4 -  Una parola di conclusione sulla natura del lavoro penitenziario.
Il successo, in termine di concreti risultati, dei benefici fiscali e previdenziale
 costituisce la prima evidenza da cui muovere.
Altro elemento da considerare è la presenza, necessaria, di un cogestore pubblico del rapporto di lavoro: vuoi per l’afferenza al Ministero della Giustizia, vuoi anche per il carattere per così dire ferrigno dell’Amministrazione penitenziaria, esso è sì un presidio di legalità ma insieme di pesantezza gestionale.
Si può immaginare che migliori procedimenti e più ampie deleghe ad organi con competenze tecniche, come oggi Italia Lavoro, e ad associazioni ad hoc riducano la pesantezza.
Circa il carattere di stretta legalità, esso non può certo essere derogato; già discuterne è  quasi una profanazione, ma siamo indotti a parlarne dalla situazione reale del lavoro nello Stato italiano, ed ormai non solo in alcune porzioni del territorio nazionale.
La ragion massima di tale legalità del rapporto sta però non tanto nella garanzia per il lavoratore, in termini soprattutto retributivi, ma nel carattere educativo che durante l’esecuzione della pena il lavoro assume: non credo necessario attardarmi su tale esigenza del lavoro di una persona che si è posta in opposizione al consorzio civile.
Legalità però non coincide con il mantenimento dell’impostazione storica degli anni 70 che ancora grava sull’ordinamento penitenziario. Perchè lo scrupolo di legalità non mortifichi la dedizione dei funzionari e dei volontari, aggiungendo peso a peso ed impedimento legale a impedimento economico, rapidi interventi di modifica normativa sono ormai indifferibili.


     Riccardo Turrini Vita