Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Relazione al Parlamento ex art. 49 D.Lgs. 159/2011 (giugno 2025)

aggiornamento: 30 giugno 2025

pubblicazione del 4 agosto 2025

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni

Indice

INTRODUZIONE

  1. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
  2. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale
  3. Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati
  4. Classificazione
     

Tabelle allegate (formato zip, 728 Kb)
 

Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati
art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

INTRODUZIONE

La presente relazione riporta elementi informativi statistici, aggiornati al 30 giugno 2025, relativi ai beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) il Governo, ogni sei mesi, trasmette una relazione al Parlamento concernente i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. 

L’art. 49 cit. espressamente prevede che “la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati” è disciplinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa.

Il decreto 24 febbraio 1997, n. 73 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997- Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati – stabilisce che tutti i dati raccolti presso i vari uffici interessati affluiscono al Ministero della Giustizia che provvede al trattamento dei dati nell'ambito di un apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati.

La Banca dati centrale, all’uopo istituita, è coordinata dalla Direzione generale affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia sulla base delle disposizioni previste dalle citate norme del Codice antimafia e del citato Regolamento emanato sulla base della normativa previgente (legge n. 109/1996).

Nella presente relazione si prendono, dunque, in esame i procedimenti iscritti in Bdc fino al 31 dicembre 2024 e lo stato dei beni coinvolti nei citati procedimenti aggiornato al 30 giugno 2025. Giova fin da subito precisare che per “stato dei beni” si intende l’indicazione concernente la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.

Appare doveroso premettere che la correttezza e tempestività con cui vengono inserite le informazioni nei sistemi in uso agli Uffici Giudiziari (per quanto attiene all’individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione) e all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione) incidono inevitabilmente sull’esposizione dei dati nel prosieguo indicati.

Trattandosi, infatti, di un archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all’utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie, appare evidente come il suo fedele e tempestivo popolamento sia in via principale riconnesso ai dati in esso registrati.

  1. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati

La modalità di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine della predisposizione della relazione semestrale che il Governo deve presentare al Parlamento, come detto, è disciplinata dal c.d. Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e dal citato Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73.

In epoca previgente all’introduzione del decreto legislativo 6 settembre 2011n. 159, che ha raccolto in modo organico le disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata, tale adempimento era previsto dall’art. 3 della legge n. 109/1996[1]. Quest’ultima norma ha inteso introdurre uno strumento funzionale all’esercizio di un controllo sulla efficacia dell’attività giudiziaria e amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.

La constatata frammentarietà dei dati raccolti dalle Amministrazioni interessate mediante autonomi sistemi di rilevazione, riferiti a diverse fasi procedimentali e non coordinati tra loro ha fatto sorgere l’esigenza di istituire una Banca dati centrale al fine di istituire un raccordo fra tali rilevazioni e renderle tra loro confrontabili nell’ottica di rendere più efficace la strategia di contrasto alla criminalità.

Come si è detto, l’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha disposto che la raccolta dei dati “relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione dei beni” venisse disciplinata da un Regolamento, che è stato emanato, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997 e che contiene la “Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati”.

I dati oggetto di raccolta e valutazione – con le precisazioni di cui si dirà in seguito –riguardano i provvedimenti ablatori previsti dalla normativa all’epoca vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale (legge n. 575 del 1965, c.d. legge antimafia), con esclusione, pertanto, dei beni sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti penali ordinari (artt. 240 c.p., 416 bis, comma 7, c.p., 12 sexies L. 356/1992, ora art. 240 bis c.p.).

Il D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia che, come detto, costituisce un testo organico delle disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata, all’art. 49[2] (nella formulazione ancora vigente) ha riproposto la previsione contenuta nel testo dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/96. L’art. 49 cit. ha, inoltre, previsto che i dati raccolti siano trasmessi all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (di seguito “Agenzia”). L’Agenzia è stata istituita con Decreto- legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50 e ad essa sono state attribuite tutte le competenze in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in precedenza di pertinenza di varie autorità, quali Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario.

Per l’esercizio dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, l’Agenzia procede: “all’acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, di dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria”…all’acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; all’acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; alla verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; alla programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; all’analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

L’art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce ulteriori compiti all’Agenzia, tra i quali vale segnalare l’ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I titolo III e nel corso dei procedimenti penali ex art. 240 bis c.p.; l’amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso dei suddetti procedimenti dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello; l’adozione di iniziative necessarie per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

Come noto, l’art. 13 co. 5 della legge n. 161/2017 reca modifiche all'articolo 38 del Codice Antimafia, relativo a ruolo e compiti che l'Agenzia nazionale svolge nel corso del procedimento. In particolare, l'attività di supporto dell'Agenzia nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria è prorogata fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come in precedenza, di primo grado) emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia nazionale che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. 

La competenza attiene sia ai beni relativi a procedimenti di prevenzione che ai beni oggetto di procedimenti “penali ordinari” ex art. 240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p.

Occorre sottolineare che con d.P.R. n. 233 del 15.12.2011 è stato emanato il regolamento sulla disciplina dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia. In particolare, l’art. 1 prevede che l’ANBSC «gestisce i flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l’Autorità Giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia …». Inoltre, l’art. 2 stabilisce che «i flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l’Autorità giudiziaria avvengono attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione…il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all’esercizio dell’azione, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali…la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159…».

  1. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale

In attuazione del citato Regolamento, pubblicato in data 28 marzo 1997, si è dato corso all’attività di raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione mediante la Banca Dati istituita e gestita dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero.

Nel primo periodo, tra il 1997 ed il 2007, si procedeva al materiale inserimento dei dati attinenti ai sequestri e alle confische disposti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, sulla base delle risposte trasmesse dai competenti Tribunali e pervenute all’ufficio mediante moduli cartacei previamente compilati.

Nell’anno 2008 è stato introdotto il sistema informatico SIPPI, inizialmente sperimentato in alcune Regioni dell’Italia Meridionale e a decorrere dal 2 gennaio 2011 esteso all’intero territorio nazionale mediante l’automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti di Appello, consentendo così di attuare un monitoraggio in tutto il territorio nazionale.[3]

La Bdc è stata quindi istituita presso la Direzione generale affari interni del DAG del Ministero della Giustizia per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati”.

La Bdc consente l’accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia per la registrazione dei dati nonché il collegamento con tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, in particolare:

  • il Ministero dell’Interno;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Agenzia);
  • le Prefetture;
  • i Comuni.

Successivamente è entrato in funzione il “Sistema informativo telematico delle misure di prevenzione”, il SIT.MP, che consente di gestire e monitorare le misure di prevenzione disposte nell'ambito delle normative antimafia e di contrasto alla criminalità organizzata. Il sistema è stato creato per facilitare l'attività di monitoraggio, gestione e archiviazione dei dati relativi alle misure di prevenzione già presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale.

Il nuovo sistema SIT.MP permette la trasmissione dei dati tra uffici giudiziari, in relazione alle diverse fasi processuali, con riduzione dei tempi e del rischio di errori nella ripetizione delle operazioni di digitazione delle informazioni.

Oltre alla condivisione di dati, esso consente anche la gestione documentale, con proficua semplificazione nella consultazione del fascicolo processuale.

Le principali funzioni del SIT-MP includono:

  • gestione dei dati: il sistema raccoglie e archivia informazioni sui procedimenti di prevenzione, incluse le misure patrimoniali (come sequestro e confisca);
  • monitoraggio e controllo: il SIT-MP consente alle autorità competenti di monitorare l'andamento delle misure di prevenzione, verificare lo stato dei procedimenti e garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge;
  • accesso alle informazioni: fornisce un accesso centralizzato alle informazioni per le autorità giudiziarie, forze dell'ordine e altri enti competenti, permettendo una gestione più efficiente dei dati e un miglior coordinamento delle attività;
  • integrazione con altri sistemi: è spesso integrato con altri sistemi informativi, ad esempio quelli utilizzati per la gestione dei procedimenti penali o per il controllo dei beni sequestrati, al fine di evitare duplicazioni e migliorare la coerenza delle informazioni;
  • trasparenza e tracciabilità: permette di garantire una maggiore trasparenza nei procedimenti e una tracciabilità delle operazioni, fondamentale per il contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla gestione dei beni sequestrati o confiscati;
  • supporto alla decisione e al monitoraggio: le informazioni gestite dal sistema supportano le decisioni delle autorità competenti, fornendo una visione chiara e aggiornata sulla situazione delle misure di prevenzione, contribuendo a prendere decisioni tempestive e ben informate.

In sintesi, il SIT-MP è uno strumento che aiuta a coordinare e gestire le misure di prevenzione in Italia, supportando la lotta alla criminalità organizzata e alla mafia in particolare, attraverso l'uso della tecnologia e l'automazione dei processi anche amministrativi.

  1. Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati

La comprensione della metodologia di rilevazione adottata e la corretta valutazione dei dati esposti nella presente relazione non può prescindere da alcune precisazioni attinenti:

  1. i flussi informativi tra l’ANBSC e la Bdc;
  2. i flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari-Bdc e l’ANBSC.
  1. Flussi informativi tra ANBSC e Bdc

Ad oggi sono stati fatti notevoli passi avanti verso la realizzazione dell’obiettivo di automazione dei flussi informativi richiesta dall’art. 110 del “codice antimafia” e dal Regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 233/2011. In particolare, dal settembre 2020 risulta attivo il flusso informativo tra l’Agenzia e la Bdc.

La complessità della interazione dei due sistemi di raccolta dei dati ha determinato finora buoni risultati che tuttavia vanno migliorati in termini di alimentazione e scambio di informazioni.

In ultimo, si precisa che nella presente Relazione si procederà ad un’analisi statistica dei dati così come forniti dall’ANBSC.

  1. Flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari - Bdc e l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati

Con riferimento a tale flusso informativo, occorre evidenziare come lo stesso sia stato attivato nei primi mesi dell’anno 2021 in attuazione del dettato normativo di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 233 del 15.12.2011[4], che prevede l’attivazione della “modalità bidirezionale” di trasmissione telematica dei dati tra le banche dati interessate. Si osserva che, allo stato, il problema dell’identificativo “ID” “comune” tra Bdc e Agenzia dei beni trasmessi dagli Uffici Giudiziari non è stato del tutto risolto.

  1. Classificazione
     

Gli schemi che seguono mostrano categorie e relative sottocategorie.


BENI IMMOBILI

Categoria

Sottocategoria

Unità immobiliari

per uso di abitazione e assimilabili

Appartamento in condominio - Abitazione indipendente -

Palazzo di pregio artistico e storico, Castello – Villa – Box, garage, autorimessa, posto auto – Tettoia chiusa o aperta – Altro

Unità immobiliari

per alloggi e usi collettivi

Collegio e convitto, educandato, ricovero, orfanotrofio, ospizio, convento, seminario – Casa di cura, ospedale - Ufficio pubblico – Scuola, laboratorio scientifico – Biblioteca, museo, galleria – Cappella, oratorio – Opificio – Albergo, pensione – Teatro, cinematografo, sala per concerti, spettacoli e simili – Istituti di credito, cambio ed assicurazione - Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali – Edificio galleggiante o sospeso, Ponte privato – Altro

Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale

Negozio, bottega – Magazzino/locale di deposito –

Laboratorio per arti e mestieri – Stabilimento balneare, stabilimento di acque curative – Stalla, scuderia – Fabbricato/locale per esercizi sportivi – Fabbricato industriale – Magazzino sotterraneo - Altro

Altre unità immobiliari

Fabbricato in corso di costruzione indivisibile – Ex fabbricato rurale – Altro

Terreno

Terreno agricolo – Terreno con fabbricato rurale – Terreno edificabile


BENI MOBILI

Categoria

Sottocategoria

Denaro

Contante – Conto corrente bancario – Conto corrente postale – Libretto postale – Libretto bancario – Altro

Collezioni

Francobolli – Libri – Monete – Quadri – Altro

Altri oggetti

Apparecchiature elettroniche – Arredi per uso abitativo – Arredi per uso professionale/commerciale – Cassetta di sicurezza – Macchine artigianali - Oggetti artistici – Preziosi e gioielli – Scorte - Altro

Animali

An. esotici – Bovini – Cavallo da corsa – Equini – Ovini – Suini - Altro


BENI MOBILI REGISTRATI

Categoria

Sottocategoria

Veicoli

Aeromobile – Elicottero – Autobus – Automezzo furgonato –

Automezzo pesante – Autocaravan, camper – Autovettura – Ciclomotore – Fuoristrada – Motoveicolo – Motofurgone – Natante – Nave – Imbarcazione – Quadriciclo – Rimorchio – Veicolo agricolo

Veicolo industriale – Altro

Beni immateriali

Marchio – Brevetto – Modello industriale


BENI FINANZIARI

Categoria

Sottocategoria

Titoli cambiari

Assegno bancario – Assegno circolare – Cambiale/tratta

Titoli obbligazionari o di prestito

Titoli di stato (Bot, Cct, Btp, Cte, Btz, Bte) – Certificato di deposito – Obbligazioni

Titoli di partecipazione

Azioni – Strumenti finanziari partecipativi – Titoli atipici

Titoli rappresentativi di merci

Fede di deposito – Nota di pegno – Polizza di carico

Altri beni finanziari

Contratto leasing – Crediti vari – Polizza assicurativa – Prestiti, fidi – Altro


AZIENDE (qui non sono previste sottocategorie)

Categoria

Categoria

Impresa individuale

iscritta nel registro delle imprese

Società in accomandita semplice

Società a r.l.

Società in nome collettivo

Società cooperativa e cooperativa a r.l.

Società per azioni

Società di fatto registrata

Società semplice

Società in accomandita per azioni

Associazione, Consorzio, Altro


[1]L’art. 3 della legge n. 109/1996 prevede: “ …..Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti”.

[2] “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti”.

[3] Vedi Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, 27/11/2008, 26/11/2009 e 23/12/2010.

[4] “L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia…”