Misure cautelari personali emesse nel 2024 - Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 (gennaio 2025)


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni

Misure Cautelari Personali e
Riparazione per Ingiusta Detenzione
dati anno 2024

(Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47)

Aggiornamento Gennaio 2025

INDICE

INTRODUZIONE

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

1. Metodologia del monitoraggio

2. Tipologia dei dati raccolti
    2.1. Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi
    2.2. Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate
    2.3. Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti

3. Analisi delle misure emesse nell’anno 2024
    3.1. Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia
    3.2. Analisi delle misure emesse: per area geografica (maggiori distretti)
    3.3. Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento
    3.4. Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo
    3.5. Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento

4. Analisi delle misure emesse nell’anno 2024 nei procedimenti definiti nel medesimo anno
    4.1. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti
    4.2. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento
    4.3. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura
        4.3.1. Provvedimenti per tipologia di misura emessa
        4.3.2. Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)
        4.3.3. Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena
        4.3.4. Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo


PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
ENTITA’ DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

  1. Considerazioni introduttive
  2. Presentazione dei dati rilevati

       3.1 I dati relativi ai procedimenti finalizzati al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
       3.2 Le ragioni di accoglimento delle domande

  1. L’entità delle riparazioni
     
  2. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi

CONCLUSIONI

ALLEGATI

  1. Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2024: Italia
  2. Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2024: Distretti e Capoluoghi + Tribunali di Roma, Milano, Napoli e Torino
     

La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali e sulla Riparazione per ingiusta detenzione1
(Legge 16 aprile 2015 n. 47)

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Come noto, la linea riformatrice è diretta a conferire effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

Ai sensi dell’articolo 15 della suddetta legge: “il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.

Ad integrazione della disposizione sopra citata, l’art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103, ha esteso l’obbligo di informativa anche ai “dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi”.

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all’obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Ciò posto, la Relazione sulle misure cautelari (in seguito Relazione) si articolerà in due parti di cui una dedicata alla trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari personali (Parte I), e l’altra ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (Parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della Relazione per l’anno 2017 – edizione aprile 2018[1].

Tra gli interventi legislativi successivi, si segnala la legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Segnatamente, l’art. 16, la legge n. 69/2019 ha modificato il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

Il Codice Rosso merita inoltre di essere segnalato ove mira a conferire maggiore effettività alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevedendo il controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) come modalità esecutiva della misura disciplinata dall’art. 282 ter c.p.p. Detta modalità era inizialmente disciplinata dall'art. 275 bis c.p.p. per gli arresti domiciliari. Come noto, il d.l. n. 93 del 2013 ha esteso l’applicazione di tali forme di controllo alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis, c.p.p.

L’art. 15 comma 2 della legge 19 luglio 2019, n. 69 ha poi modificato l’art. 282 ter, comma 1, c.p.p. prevedendo che: “…il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis”, ovvero mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici.

Per mero dovere di completezza e limitandosi a brevi cenni non incidendo le nuove disposizioni sulla Relazione in esame in ragione della loro recentissima emanazione, si segnalano le modifiche da ultimo apportate alle misure cautelati dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dalla L. 24 novembre 2023, n. 168 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, entrata in vigore il 9.12.2023 e dal D.L. 29 novembre 2024, n. 178 -Misure urgenti in materia di giustizia, entrato in vigore il 30.11.2024.

In particolare:

- il comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p. è stato modificato dall'art. 12 (Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico), comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici), comma 1, lettera c) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178;

- il comma 1 dell’art. 282 ter c.p.p. è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7, comma 1, lettera d) D.L. 29 novembre 2024, n. 178, mentre il comma 2 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023.

Infine, si segnala che l’art. 275 bis c.p.p., che prescrive procedure di controllo nel contesto applicativo delle misure cautelari, è stato modificato al comma 1 dall'art. 12, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178.

Con riferimento a più recenti arresti giurisprudenziali, successivi alla menzionata Relazione per l’anno 2017 – edizione aprile 2018, fondamentale rilievo assume la pronuncia del giudice delle leggi (sentenza n. 39005 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28 ottobre 2021, ud. 29 aprile 2021) in tema di divieto di avvicinamento quale frutto del bilanciamento operato dal legislatore tra le istanze di protezione della vittima di reati violenti e le garanzie di libertà dell’accusato. Detta misura cautelare rappresenta una novità nel sistema, trattandosi di un provvedimento altamente discrezionale dal contenuto peculiare con il quale il giudice, tenendo conto delle caratteristiche del reato e della condotta, potrà individuare le risposte più opportune alle specifiche necessità cautelari. “Il criterio di giudizio”, osserva la Corte, “consiste nel considerare che la norma prevede una pluralità di prescrizioni che possono essere imposte alternativamente o cumulativamente, dovendo essere modulate in base alle esigenze di cautela da garantire nel caso concreto. La disposizione, seguendo e completando il sistema già adottato con l'articolo 282 bis cod. proc. pen. introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica”.

D’altra parte, la misura si pone nell’ottica di una effettiva gradualità delle misure cautelari che fa leva sul principio del “minimo sacrificio per la libertà personale” e sul principio di “adeguatezza” secondo cui la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in attuazione degli art. 13, primo comma e 27 secondo comma della Costituzione, oltre che dei commi secondo e quarto dell’art. 13.

Osserva la Corte che “il campo effettivo di applicazione della misura dell'articolo 282 bis codice di procedura penale è senza dubbio quello dei reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica; nella casistica, infatti, il reato più frequente è quello di maltrattamenti dell'art. 572 cod. pen. Sul piano astratto”, continua la Corte, “comunque valgono le regole generali per le misure coercitive… si tratta di misura applicabile per qualsiasi reato nel rispetto delle condizioni di legge… È indubbio che l'articolo 282 ter cod. proc. pen. contempla una misura cautelare legata da un rapporto privilegiato con il delitto di atti persecutori e quindi volta ad attuare la protezione del “soggetto debole” è altrettanto pacifico che la disposizione è destinata a trovare applicazione anche a reati affini al delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., come ad esempio i delitti di maltrattamenti, di lesioni aggravate, altri reati con minaccia e violenza nei confronti della data vittima …Non vi è però ragione di escludere l'adozione della misura per reati obiettivamente di altra natura in cui risulta necessario tutelare la persona da aggressioni mirate…Non vi è alcun dubbio che la legge abbia introdotto la nuova misura avendo di mira determinate materie, ma la stessa legge ha in modo altrettanto indiscutibile scelto di inserire la disposizione nella materia generale delle misure coercitive senza alcuna limitazione.”

Infine, si segnala la recente sentenza della Cassazione penale, sez. V, 13.02.2024, n. 20136. “In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. braccialetto elettronico, non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa”.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica sedes materiae.

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1La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia.

2Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero:
    - Relazione per l’anno 2017 (edizione aprile 2018)