Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie (agosto 2024)
aggiornamento: 8 agosto 2024
Indice della Relazione
- Premessa
- La relazione richiesta dall’articolo 79 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
- Nota metodologica
- I risultati dell’indagine statistica presso il S.I.C..
- I dati relativi al gettito delle pene pecuniarie comminate in applicazione del d.lgs. n. 150/2022
- Osservazioni conclusive
Premessa
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ha apportato profonde innovazioni alla disciplina in materia di irrogazione e di esecuzione delle pene pecuniarie, nonché di applicazione delle “sanzioni sostitutive” delle pene detentive brevi, previste dal decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689.
Il legislatore delegato ha inteso perseguire lo scopo di “restituire effettività” alla pena pecuniaria principale di cui all’art. 17 c.p., mediante la razionalizzazione, la semplificazione e l’efficacia del procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, in vista della sua effettiva riscossione ovvero, in subordine, della conversione in caso di mancato pagamento.
Conseguentemente, l’intervento normativo non è stato limitato alle procedure ma più approfonditamente ha ricalibrato concettualmente la pena pecuniaria e il procedimento di esecuzione e di eventuale conversione, secondo le seguenti direttrici principali, come emergono dalla relazione illustrativa al decreto legislativo:
- abbandono dell’impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere, previa iscrizione a ruolo, evidenziando il carattere afflittivo della pena, che non viene meno per il fatto che da esso deriva un debito verso l’Erario: al mancato pagamento non consegue la tipica procedura esecutiva dei crediti di diritto pubblico, ma direttamente la procedura di conversione, secondo una logica interamente endopenalistica;
- valorizzazione della distinzione delle due simmetriche situazioni di insolvenza e insolvibilità, alla base dell’inadempimento della pena, intese rispettivamente come assenza di volontà e assenza di possibilità di pagare la somma dovuta da parte del condannato;
- di conseguenza, superamento dell’abrogato sistema in cui solo la pena pecuniaria non assolta per insolvibilità determinava la conversione in sanzione sostitutiva (con eventuale conversione di secondo grado in pena detentiva), mentre, la pena pecuniaria non pagata dall’insolvente (colui che può pagare ma non vuole) restava un credito che lo Stato continuava a cercare di riscuotere, ovviamente invano nella quasi totalità dei casi;
- in questa direzione, recupero della centralità del ruolo del pubblico ministero come organo dell’esecuzione, che adotta un provvedimento esecutivo per le pene pecuniarie previsto dal novellato art. 660 c.p., modellato su quello delle pene detentive, disciplinato dall’art. 656 c.p.p..
Le ragioni della riforma, come sopra illustrate, si fondano principalmente sulla farraginosità e sostanziale inefficacia del sistema previgente, disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia) e improntato alla equiparazione della pena pecuniaria agli altri crediti maturati, per diverso titolo, dall’Erario dello Stato verso soggetti terzi.
In sostanza, il credito per pena pecuniaria, alla stregua di un generico credito erariale, veniva esatto tramite riscossione mediante ruolo, quindi con emissione di cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione; il procedimento, all’esito della stipula della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A. (ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevedeva quindi l’interlocuzione tra almeno tre soggetti, quali gli uffici giudiziari, la indicata società, in house al Ministero, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il dato relativo alla percentuale delle riscossioni rispetto al carico affidato, a titolo di pena pecuniaria, ad Equitalia Giustizia S.p.A., è piuttosto eloquente quanto alla sostanziale inefficacia del previgente sistema di recupero e di riscossione di tale peculiare credito erariale.
►LA RELAZIONE AL PARLAMENTO (pdf, 446 Kb)