Parere su esenzione IVA per il naviglio della Polizia penitenziaria (aprile 2014)

  • pubblicato nel 2014
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

IVA. Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all’esportazione. Naviglio del Corpo di Polizia Penitenziaria

  1. Come è noto, rientrano nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e le importazioni. Le esportazioni, invece, si considerano effettuate fuori del territorio dello Stato e, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 26.10.1972 n. 633, non sono imponibili e non danno luogo al pagamento dell’imposta. Non sono imponibili nemmeno le operazioni assimilate alle esportazioni, fra le quali l’art. 8 bis dello stesso decreto indica le cessioni di navi e aeromobili e le prestazioni dei servizi connessi. Fra le operazioni assimilate l’art. 8 bis comprendeva, nella lettera a), le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca e ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, e, nella lettera b), le cessioni di navi e aeromobili a organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica nonché, nella lettera e), le prestazioni di servizi relative alle navi e aeromobili di cui alle precedenti lettere. Pertanto tutte le cessioni di navi e aeromobili allo Stato erano non imponibili ai fini dell’IVA. Al fine di adeguare le disposizioni nazionali in materia di IVA all’ordinamento dell’Unione europea, l’art. 8 della legge 15.12.2011 n. 217 ha modificato il menzionato art. 8 bis aggiungendo, nella lettera a), la previsione delle navi adibite alla navigazione in alto mare e all’esercizio della pesca costiera, e inserendo, dopo la lettera a), la lettera a bis) la quale specifica che sono operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi di cui agli artt. 239 e 243 dell’Ordinamento militare (d.lgs. 15.3.2010 n. 66). In correlazione a questa nuova previsione la legge n. 217/2011 ha eliminato il riferimento alle navi che era contenuto nella lettera b), la quale ora è limitata soltanto agli aeromobili.
     
  2. Per effetto della normativa introdotta con la predetta legge n. 217/2011, mentre è rimasta immutata la disciplina degli aeromobili, sono state assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi rese non imponibili non più le cessioni di tutte le navi ma soltanto quelle delle navi di cui agli artt. 239 e 243, cioè delle navi militari e da guerra, le cui caratteristiche ai sensi del primo dei due articoli sono l’iscrizione nel ruolo del naviglio militare, il comando e l’equipaggiamento di personale militare e i segni distintivi della Marina Militare e di altre Forze Armate o di forze di polizia a ordinamento militare. Il secondo dei due articoli specifica che le unità navali in dotazione dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto, sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. Soltanto le navi militari, quindi, rientrano nella previsione della lettera a bis) del decreto sull’IVA con la conseguenza che soltanto le loro cessioni sono non imponibili.
    Pertanto rimangono fuori dell’ambito della lettera b) dell’art. 8 bis le navi del Corpo di Polizia Penitenziaria, che non sono militari né sono iscritte in alcun ruolo di naviglio militare dello Stato. Né può giovare il richiamo alle motovedette in dotazione del cessato Corpo degli Agenti di Custodia che in passato erano iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato in forza del d.p.r. 20.2.1985, e ciò in quanto questo decreto è stato abrogato, come è confermato dal rilievo che il Regolamento in data 15.2.1999, n. 82 del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel dettare i principi generali del servizio navale e le caratteristiche del naviglio appartenente al Corpo (artt. 54-65), non fa alcun riferimento all’iscrizione di mezzi navali della Polizia Penitenziaria in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
     
  3. Sotto altro aspetto, però, l’acquisizione delle motovedette del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei relativi servizi possono essere considerate operazioni non imponibili ai fini dell’IVA, così come si sostiene nelle note in data 24.7.2013 e 28.1.2014 del Direttore della Casa di reclusione di Porto Azzurro. Come si è detto, nella lettera a) dell’art. 8 bis del d.p.r. 633/1977 sull’IVA, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 217/2011, sono ritenute operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi non imponibili le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Ciò premesso, è da rilevare che il Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria nell’art. 54 comma 3 prevede, fra le varie tipologie considerate, il naviglio di altura, cioè “atto alla navigazione senza particolari limitazioni”, e nell’art. 55 comma 4, lett. a), ne dispone l’impiego per lo svolgimento, oltre che dell’attività ordinaria, anche di “quella che si rendesse necessaria per compiti di soccorso, salvataggio e assistenza”. Questi sono compiti di istituto (e non attività occasionali o volontarie) in quanto sono indicati nel Regolamento del Corpo e dallo stesso Regolamento sono affidati alla responsabilità dei direttori degli istituti penitenziari, dei preposti alle basi navali e dei comandanti dei singoli mezzi navali. Di conseguenza essi rientrano nella previsione della lettera a) dell’art. 8 bis che considera non imponibili le cessioni di navi destinate a operazioni di salvataggio e di assistenza in mare; le prestazioni di servizi che le riguardano, quindi, devono essere assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi della lettera e).
     
  4. Deve concludersi che gli istituti penitenziari in indirizzo non sono tenuti al pagamento dell’IVA per l’acquisizione e la manutenzione delle motovedette del Corpo di Polizia Penitenziaria. La stessa conclusione è stata tratta nel caso analogo delle squadre nautiche del Corpo Forestale dello Stato, che, come è previsto nel decreto del Capo del Corpo in data 18.2.2013 sulla riorganizzazione del servizio nautico del CFS, sono competenti per attività di protezione civile e pubblico soccorso (v. nota 19.4.2013 dell’Ispettorato generale del Corpo Forestale, divisione IV).

Roma, 3 aprile 2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano