Parere su certificazione di conformità da parte dei tecnici dell'amministrazione penitenziaria (marzo 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

  1. La legge n. 46/90 e successive modifiche non disciplina espressamente gli impianti installati, trasformati, ampliati e mantenuti dagli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici (aziende ed enti pubblici). Tuttavia il regolamento di attuazione, il DPR 447/91, recita all’art. 7 comma 2: ”la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica”.Tale norma sembra legittimare l’esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè esse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione di legge. In tal senso occorre richiamare l’art. 2 comma 2 della legge citata che richiede il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio di queste attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Anche dal D.P.R. n. 392/94 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza - si evince che i responsabili degli uffici tecnici interni delle aziende possono rilasciare la dichiarazione di conformità, purchè in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa. L’art. 5 reca: “I responsabili degli uffici tecnici interni delle aziende non installatrici che possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3 della legge e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità……”. Occorre fare riferimento, da ultimo, al Decreto Sviluppo n. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) che, introducendo diverse novità in materia di certificazione degli impianti (es. nuovi modelli di certificazione e conformità), prevede che le dichiarazioni di conformità provengano da un professionista iscritto all’Albo e che abbia esercitato almeno per cinque anni nel settore di competenza
     
  2. Alla luce di quanto sopra sembra legittimo che soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa (e comunque non soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte), quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate dalla legge n. 46/90 e successive modifiche.L’ufficio tecnico interno, il cui responsabile deve possedere i prescritti requisiti tecnico-professionali e deve rilasciare la dichiarazione di conformità,è dunque equiparato ad una impresa installatrice, con campo di attività ,limitato agli impianti propri ma con gli stessi obblighi.Occorre aggiungere che la legge non richiede per gli uffici tecnici interni la comunicazione del nome del responsabile tecnico alla Camera di Commercio (che poi si riserva di verificare la validità dei titoli sui quali si basano i requisiti tecnico-professionali). Tenuto conto del tipo di interventi che è possibile eseguire in amministrazione diretta, la procedura più idonea appare  quella dell’effettuazione del collaudo da parte di un tecnico abilitato – che non sia né il progettista né il direttore dei lavori – poiché attraverso prove, verifiche e misure essa garantirebbe una maggiore sicurezza rispetto alla sola compilazione della dichiarazione di conformità, senza sacrificare esigenze di economicità e speditezza.

Roma, 17 marzo 2015

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberta Palmisano