Circolare 21 marzo 2023 - Pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

21 marzo 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni

UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
ai sig.ri Presidenti dei tribunali per i minorenni
ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni

LORO SEDI

Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
 

Oggetto: pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - circolare

Facendo seguito alla risposta fornita con nota prot. DAG 43041.U del 23.02.2023, pubblicata anche sul sito del Ministero della giustizia, e considerata altresì la circolare diramata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, prot. DOG 8933.U del 6.03.2023, questa Direzione intende fornire i seguenti chiarimenti, con particolare riguardo all’ambito di operatività dell’art. 196 d.P.R. n. 115/2002, nel testo vigente.

A tal fine, si osserva che il testo dell’articolo in questione è stato integralmente sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera f), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adottato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Nella relazione illustrativa al d.lgs. n.149/2022, a margine della novella del citato art. 196, è posto in evidenza che “per esigenze di coordinamento e semplificazione” si è inteso uniformare le modalità di pagamento del diritto di copia e certificato, oltreché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, a quelle del contributo unificato disciplinate dall’art.192 d.P.R. n. 115/2002.

Inoltre, non risulta l’abrogazione esplicita dell’art. 285 d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo”; tale disposizione parrebbe avere conservato la funzione di norma di chiusura del sistema, applicabile alle ipotesi sottratte all’ambito di operatività dell’art.196 cit.

Tutti questi indici conducono a concludere che, come già affermato da questa Direzione generale nella nota citata in apertura, la disposizione dell’art. 196 d.P.R. n.115/2002, laddove impone l’utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile.

È appena il caso di aggiungere che la disposizione in parola, in quanto relativa all’assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell’attuale formulazione, a prescindere dalla data d’introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie.

Allo stato, per quanto attiene al settore penale, considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell’art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.

Si prega le SS.LL. di portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli Uffici.

Cordialità.

Roma, 21 marzo 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo