Nota 1 febbraio 2007 - Imposta di bollo sugli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e sulle domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno
1 febbraio 2007
Prot. n. m_dg.DAG.05/02/2007.14803.U
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi
e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Nel corso di verifiche ispettive è stato riscontrato che alcuni uffici giudiziari, dopo l'introduzione del contributo unificato, non hanno più provveduto all'esazione dell'imposta di bollo sulle domande e sugli atti successivi all'apertura delle curatele, quali rendiconti periodici, bilancio finale ed eventuali atti funzionali alla curatela, ad eccezione dei diritti di copia e di certificazione, nonché sulle domande e sugli atti di uguale natura successivi all'apertura delle amministrazioni di sostegno.
Dell'accennata problematica questa Direzione Generale ha provveduto ad interessare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che in data 9 ottobre 2006, con la nota prot. n. 954/131988/2006, ha reso il proprio parere di cui si riporta il contenuto.
Preliminarmente l'Agenzia osserva che l'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario e gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice civile. Detta disposizione, come noto, è da ritenersi abrogata per effetto della previsione introdotta con l'art. 42 del DPR n. 601/73.
Tuttavia, per gli "atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario", l'esenzione dall'imposta di bollo è stata confermata dall'articolo 13 della Tabella degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, allegata al DPR n. 642/72.
Una modifica a tale regime è stata introdotta con l'art. 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che, nell'aggiungere l'art. 46-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ha espressamente stabilito: "gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti ad obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato".
Come già avuto modo di chiarire (vedi risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78 del 16/06/06 e nota di questa Direzione Generale prot. n. 80510.U del 27/07/06), il rinvio operato dal legislatore agli atti e provvedimenti del Titolo XII del libro primo del c.c., individua l'ambito applicativo della norma con esclusivo riferimento alle "misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia", vale a dire agli istituti dell'amministrazione di sostegno (capo I), dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (capo II).
Ciò posto, risulta evidente che gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.
In proposito l'amministrazione finanziaria ha, più volte precisato che il contributo unificato ha natura alternativa rispetto all'imposta di bollo. L'art. 18 del DPR 115/02 stabilisce, infatti, che qualora gli atti e i provvedimenti del processo sono soggetti al contributo unificato non si applica l'imposta di bollo, che, di conseguenza, acquista natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. Tale principio opera anche con riferimento ai processi che il legislatore ha esentato dal contributo unificato.
Il contributo unificato comporta la non applicabilità dell'imposto di bollo per "atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione (&). Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali" (art. 18 T.U. sulle spese di giustizia).
Il significato da attribuire ai termini "antecedenti , funzionali e necessari" è stato già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 70 del 14/08/02, con la quale è stato chiarito che, ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, deve ricorrere il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti ed, inoltre, è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
Pertanto, gli atti in argomento, quali atti di gestione funzionale all'attuazione dei procedimenti giurisdizionali della curatela e dell'amministrazione di sostegno sono da ritenersi esenti dall'imposta di bollo, in quanto rappresentano atti "antecedenti, necessari o funzionali" allo stesso procedimento giurisdizionale, al quale sono "logicamente rapportabili", proprio in termini "funzionali" e "necessari".
Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza degli uffici giudiziari interessati quanto sopra rappresentato.
Roma, 1 febbraio 2007
IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa