Decreto 23 giugno 2026 - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 - Procedura valutativa di progressione tra le aree per varie famiglie professionali

23 giugno 2026


pubblicazione del 25 giugno 2026

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Il Direttore generale del personale

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art.52, comma 1-bis;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010;

VISTO il D.M. 5 agosto 2022, concernente la rideterminazione della dotazione organica territoriale del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione Penitenziaria come modificato dal D.M. 10 giugno 2025 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16 del 31 agosto 2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189 – “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87”.

VISTO il DPCM 7 agosto 2025, (Tabella 14), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 218 del 19 settembre 2025 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato autorizzato all’avvio delle procedure relative alle progressioni tra le aree tramite procedure valutative di n. 41 unità di personale appartenente all’area degli Assistenti;

VISTA la nota del Dipartimento 16 aprile 2026, prot.n. 178822, recante richiesta di assunzione di personale del Comparto funzioni centrali – TURN OVER per cessazioni anno 2025 - Tabella DAP - del Ministero della Giustizia, limitatamente alla parte in cui si fa espresso riferimento all’inquadramento nell’area dei funzionari mediante progressioni tra aree – 0,55% monte salari 2018, ex articolo 18, comma 6, del C.C.N.L. Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per n. 11 posti;

VISTO il P.D.G. 14 novembre 2022, recante l’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019 – 2021. Trasposizione automatica a decorrere dal 1° novembre 2022;

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2026 – Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sulla definizione delle “Famiglie professionali e delle relative competenze” in attuazione dell’art. 18 CCNL – Comparto Funzioni centrali 2019 - 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL 2019-2021 le progressioni tra le aree di cui al comma 6 “sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL”;

VISTO l’art. 19 del CCNL 2022-2024 rubricato “modifica art.18 CCNL 9 maggio 2022” che prevede che all’articolo 18 comma 6, del CCNL 9 maggio 2022, le parole “31 dicembre 2024” siano sostituite dalle parole “30 giugno 2026”;

DATO ATTO che è stato effettuato il confronto sindacale sui criteri per le procedure di progressioni in deroga, ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. h) e 18, commi 6 e 7, rispettivamente del CCNL 2022-2024 e CCNL 2019-2021;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure di passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
 

DECRETA
 

Articolo 1
(Posti disponibili)

  1. È indetta la procedura valutativa di progressione tra le aree, ai sensi dell’art.18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, come modificato dall’art.19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, per il passaggio di complessive n. 52 unità di personale appartenente al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari.
  2. Il numero complessivo dei posti disponibili per il passaggio all’Area dei Funzionari è ripartito nell’ambito delle rispettive famiglie professionali come segue:
    1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: n. 10 posti
    2. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI CONTABILI: n. 26 posti:
    3. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI INFORMATICI – STATISTICI: n. 12 posti
    4. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI: n. 4 posti;
  3. È possibile presentare un numero massimo di due domande per due differenti famiglie professionali.
  4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle Famiglie professionali saranno ripartiti fra le altre Famiglie professionali in misura proporzionale al numero dei posti previsti e nei limiti delle dotazioni organiche delle singole Famiglie professionali.
  5. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

  1. La presente procedura è riservata al personale appartenente al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente, in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere inquadrato nell’Area degli Assistenti del Comparto Funzioni Centrali;
    2. essere in possesso di laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
    3. ovvero in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
  2. Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti che abbiano riportato nell’ultimo triennio condanne con sentenza definitiva per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione o siano comunque incompatibili con l’esercizio delle funzioni previste.
  3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
  4. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto del direttore generale del personale, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 3
(Presentazione delle domande. Termini e modalità)

  1. Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto di legge, sul sito web del Ministero della Giustizia, all’indirizzo www.giustizia.it.
  2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo attraverso l’utilizzo delle credenziali ADN, al Sistema unitario del personale (SUP) dalla rete unica giustizia (RUG), nella sezione “Gestione Interpelli”, seguendo le relative istruzioni, a far data dal giorno 20 luglio al giorno 30 settembre 2026. Il dipendente dovrà utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di Active Directory Nazionale (ADN).
  3. L’accesso al Portale SUP (sistema unico del personale) è consentito da qualsiasi postazione dell’Amministrazione.
  4. I dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria in posizione di comando, di distacco, o di altra posizione giuridica presso altra Pubblica amministrazione o Ente, nonché i dipendenti comunque assenti dal servizio, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, possono accreditarsi alla procedura con le stesse modalità di cui al punto 3 presso gli Uffici e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria più vicini alla propria residenza e/o Ufficio in cui presta attività in posizione sopra richiamata.
  5. Nella domanda di partecipazione gli interessati devono dichiarare:
    1. la famiglia professionale per la quale si intende concorrere tra quelle indicate all’art.1, comma 2, del presente bando. È possibile presentare la candidatura per massimo n. 2 Famiglie professionali;
    2. l’esperienza professionale maturata in relazione a quanto previsto al successivo art. 6, tipologie di servizio A - B - C;
    3. il titolo di studio e gli ulteriori titoli posseduti, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7, lettere A - F;
    4. i candidati dovranno, altresì, allegare alla domanda di partecipazione telematica debitamente compilati e sottoscritti, anche se di contenuto negativo, i seguenti modelli che costituiscono parte integrante del presente bando:
      • allegato A “Aspettative”
      • allegato B “Titoli di studio".
    5. di non aver riportato nell’ultimo triennio condanne con sentenza definitiva per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione o siano comunque incompatibili con l’esercizio delle funzioni previste e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    6. di non aver riportato nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. In caso contrario dovrà indicare quali e data dei relativi provvedimenti.
  6. Eventuali correzioni o integrazioni della domanda dovranno essere effettuate, secondo le medesime modalità, entro il termine di chiusura della piattaforma, attraverso l’inoltro di una nuova domanda che sostituirà la precedente e che sarà ritenuta la sola valida a tutti gli effetti.
  7. I requisiti, i titoli in possesso e ogni ulteriore elemento indicato dal candidato nella domanda di partecipazione sono intesi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarati sotto la piena ed esclusiva responsabilità del dichiarante.
  8. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
  9. Con l’invio della/e domanda/e il candidato esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Articolo 4
(Commissione esaminatrice)

  1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dall’articolo 9 del D.P.R. n. 487/1994 come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023 e in conformità ai principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettera e) e 35 bis comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e integrità della procedura.
  5. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura l’Amministrazione si riserva di nominare una o più sottocommissioni.

Articolo 5
(Criteri di valutazione)

  1. La progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari avviene tramite procedura comparativa basata sulla valutazione dei seguenti criteri:
    1. esperienza professionale: massimo 35 punti
    2. titoli di studio: massimo 35 punti;
    3. competenze professionali: massimo 30 punti
  2. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
  3. Qualora il dipendente abbia riportato nell’ultimo triennio una o più sanzioni disciplinari più grave del rimprovero scritto, il punteggio finale complessivo sarà ridotto di punti 0,50 per ciascuna sanzione inflitta.

Articolo 6
(Esperienza professionale)

  1. L’esperienza professionale sarà valutata tenendo conto del periodo di servizio prestato nell’area di appartenenza – Area degli Assistenti, nonché di quella maturata in altra area del comparto funzioni centrali del Ministero della Giustizia, nonché in altro Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n.165/2001, fino ad un massimo di punti 35,00, secondo i seguenti criteri:
     
Tipologia di Servizio A Esperienza professionale maturata nella Area degli
Assistenti nel Ministero della Giustizia - Comparto Funzioni Centrali[1]
1 punto per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi
Tipologia di Servizio B Esperienza professionale maturata in altra Area del Ministero della Giustizia - Comparto funzioni centrali 0,75 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi
Tipologia di Servizio C Esperienza professionale maturata in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi

 

  1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno valutatati i periodi di aspettativa e di congedo o ogni altra situazione giuridica non utile ai fini della decorrenza dell’anzianità ai sensi della vigente normativa di cui al Modello Allegato A.

Articolo 7
(Titoli di studio)

  1. I titoli di studio e gli ulteriori titoli ammessi e i criteri di valutazione per un punteggio massimo di 35 punti sono i seguenti:
    1. diploma di scuola secondaria di secondo grado: Punti 27;
    2. laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: Punti 30;
    3. laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto: Punti 33;
    4. master universitario di primo livello: Punti 1
    5. master universitario di secondo livello e diploma di scuola di specializzazione: Punti 1,5
    6. dottorato di ricerca / abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero della Giustizia: Punti 2.
  2. Il dipendente è tenuto a dichiarare il possesso del titolo di studio più elevato, il quale assorbe quelli di livello inferiore. Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, devono essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente ovvero aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di richiesta dell’equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alla prova concorsuale in attesa dell’emanazione del suddetto provvedimento.

Articolo 8
(Competenze professionali)

  1. La valutazione del possesso delle competenze attinenti alla Famiglia professionale per la quale si intende partecipare, avverrà mediante una prova scritta di trenta domande a risposta multipla sulle seguenti materie nonché per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche:
  1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI:
  • Ordinamento penitenziario
  • Elementi di diritto costituzionale
  • Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al pubblico impiego e al procedimento amministrativo
  • Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza e anticorruzione
  1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI CONTABILI:
  • Ordinamento penitenziario
  • Elementi di diritto costituzionale
  • Elementi diritto amministrativo
  • Ragioneria pubblica e contabilità di Stato con particolare riferimento ai servizi contabili dell’Amministrazione penitenziaria
  1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI INFORMATICI – STATISTICI:
  • Ordinamento penitenziario
  • Elementi di diritto costituzionale
  • Elementi diritto amministrativo
  • Normativa in materia di gestione banche dati / uso sistemi informatici e trattamento e protezione dati personali
  1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI:
  • Ordinamento penitenziario
  • Elementi di diritto costituzionale
  • Elementi di diritto amministrativo
  • Codice dei contratti pubblici
  1. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione, ove necessario, è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso le Commissioni esaminatrici provvederanno alla validazione dei quesiti.
  2. È fatto salvo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento della prova.
  3. Alla prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti e il punteggio conseguito concorrerà a determinare il punteggio finale, secondo quanto indicato nel successivo art. 9.
  4. Le modalità e il luogo di svolgimento della prova saranno comunicate con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9
(Formazione della graduatoria)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito per ciascuna famiglia professionale, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione della esperienza professionale, dei titoli e nella prova scritta, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.
  2. A parità di punteggio è data la precedenza al dipendente che abbia prestato servizio temporaneo all’estero ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001; in caso di persistente parità è data la precedenza al dipendente con maggior anzianità di servizio nell’area degli assistenti; in caso di ulteriore persistente parità è data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio nel Ministero della Giustizia; in caso di ulteriore persistente parità è data la precedenza al dipendente con minore età anagrafica.
  3. Le graduatorie così definite saranno approvate con decreto del Direttore generale del personale e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, con valore di notifica per tutti gli interessati alla procedura.
  4. Al termine della procedura saranno rese note le sedi disponibili su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle famiglie professionali. La scelta della sede di assegnazione avverrà nel rispetto della posizione assunta nelle relative graduatorie.

Articolo 10
(Inquadramento nell’area superiore)

  1. I candidati dichiarati vincitori della presente procedura per ciascuna graduatoria, saranno inquadrati nell’Area dei Funzionari per la quale hanno partecipato nell’ambito della relativa Famiglia professionale.
  2. Il candidato che sia risultato vincitore in due graduatorie, dopo la pubblicazione delle sedi, sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per la Famiglia professionale di destinazione.
  3. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
  4. Il candidato deve possedere i requisiti di accesso alla procedura al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
  5. La mancata presentazione del vincitore, in assenza di giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall’Amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dalla graduatoria.
  6. In caso di rinunce l’Amministrazione procederà allo scorrimento delle graduatorie fino alla completa copertura dei posti disponibili per ciascuna delle Famiglie professionali, fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 4.

Articolo 11
(Trattamento dati personali)

  1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Articolo 12
(Accesso agli atti)

  1. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura stessa.
  2. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13
(Norme di salvaguardia)

  1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
  2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.
  3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
  4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, 23 giugno 2026

Il Direttore generale
Rita Russo

[1] Incluso il personale transitato ai sensi dell’art. 5 L. 395/1990.