Circolare 10 aprile 2026 - Recupero del contributo unificato e dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 248, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
10 aprile 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile
Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei tribunali
A Equitalia Giustizia s.p.a.
Al Consiglio Nazionale Forense
E, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell’Ispettorato
Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Oggetto: Recupero del contributo unificato e dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 248, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002- circolare
Sono pervenuti a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire la modalità operativa da seguire per il recupero del contributo unificato insufficiente od omesso (sia esso relativo all’atto introduttivo del giudizio ovvero alla costituzione in giudizio del convenuto che comporti il pagamento di un autonomo contributo unificato secondo la previsione dell’art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002), e per la riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto delle modifiche intervenute in tale materia con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 248 del medesimo testo unico.
In particolare, gli uffici chiedono “quali siano gli obblighi a cui è tenuto il cancelliere nell’ipotesi in cui venga depositata nel fascicolo telematico la ricevuta di un pagamento del contributo unificato effettuato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 248, comma 3-bis del TUSG”.
Tenuto conto delle diverse modalità operative riscontrate e stante la necessità di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, si osserva quanto segue.
Come noto, la legge di bilancio per l’anno 2025, legge n. 207 del 2024, con l’art. 1, comma 812, lettera b), ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Con tale ultimo comma è stato previsto che “Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Dalla norma sopra richiamata emerge che qualora il pagamento del contributo unificato sia stato effettuato tempestivamente entro i 30 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo (termine decorrente dall’iscrizione a ruolo del procedimento ex art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, o dalla costituzione in giudizio del convenuto ex art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. cit.), non vi è luogo all’applicazione di interessi e sanzioni e l’ufficio non è tenuto ad avviare alcuna attività di riscossione.
Qualora, decorsi 30 giorni indicati dall’art. 248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, non vi sia stato il pagamento dell’importo dovuto, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia s.p.a., tramite SIAMM (a breve con SPEDIGIUS), utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi e della sanzione.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’avvocato provveda al pagamento del contributo unificato decorsi i trenta giorni di cui all’art. 248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, accedendo direttamente al fascicolo telematico e depositando la relativa ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPa, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta, solo nel caso in cui, dalla consultazione del registro SIAMM, non risulti ancora aperta la partita di credito da parte della società Equitalia giustizia s.p.a., secondo le indicazioni già fornite da questa Direzione con circolare DAG n. prot. 60783.U del 19.03.2024 diramata a tutti gli uffici. Tuttavia, considerato che si tratta di un pagamento tardivo, restano dovuti sia gli interessi che la sanzione, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 115 del 2002 in combinato disposto con il comma 3-bis dell’art. 248 del medesimo testo unico; ne consegue che, una volta accettato il pagamento tardivo del contributo unificato, l’ufficio giudiziario dovrà inviare ad Equitalia giustizia la richiesta di recupero relativa soltanto agli interessi e alla sanzione, notiziando la società dell’avvenuta accettazione del pagamento del contributo.
Diversamente, quando dalle verifiche del registro SIAMM risulterà che Equitalia giustizia S.p.A. abbia già aperto la partita di credito, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società.
I principi sopra individuati si applicano anche all’ipotesi del recupero dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, con l’unica differenza che emerge dal dato testuale della norma in esame è che l’obbligo del pagamento dell’importo dovuto sorge con il deposito del provvedimento. Di conseguenza, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia la richiesta di recupero al momento della pubblicazione della sentenza, ma il soggetto tenuto al pagamento potrà adempiere tempestivamente effettuando il pagamento entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, senza incorrere nell’applicazione della sanzione e degli interessi. In questo caso, l’ufficio giudiziario, previa bruciatura della ricevuta telematica di pagamento e dopo averla associata al relativo procedimento, dovrà informare la società Equitalia di avere accettato tale pagamento, in modo che la società non proceda all’apertura della partita di credito.
Qualora invece il pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sia avvenuto tardivamente oltre i 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, ma prima dell’apertura della partita di credito, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta; tuttavia, trattandosi di un pagamento tardivo, restano dovuti sia gli interessi che la sanzione, per cui l’ufficio giudiziario dovrà notiziare Equitalia dell’avvenuto pagamento tardivo in modo che la società possa poi procedere al recupero della sanzione e degli interessi.
Diversamente, quando dalle verifiche del registro SIAMM risulterà che Equitalia giustizia S.p.A. abbia già aperto la partita di credito, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società.
Per quanto concerne le attività di riscossione relative ai procedimenti instaurati dinanzi alla Corte di Cassazione, considerato che l’attività di recupero è svolta dall’Ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento passato in giudicato o che è divenuto definitivo (ai sensi dell’art. 208, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 115 del 2002), e considerato che la Suprema Corte non dispone del registro SIAMM, si ritiene che, nel caso di pagamenti effettuati tardivamente decorsi i trenta giorni di cui al citato art. 248, comma 3-bis, gli adempimenti connessi al recupero del contributo unificato sopra descritti, ivi inclusa l’accettazione del pagamento effettuato tardivamente, ma prima dell’apertura della partita di credito, siano a carico dell’ufficio giudiziario competente ad effettuare il recupero, anche nel caso del pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tenuto conto di quanto rappresentato, a parere di questa Direzione generale la soluzione prospettata, oltre ad essere aderente al dettato normativo, risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in quanto evita di dare corso a procedure di rimborso del contributo unificato garantendo, al contempo, il recupero degli interessi e della sanzione che sono comunque dovuti in caso di pagamenti tardivi.
Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Cordialmente
Roma, 10 aprile 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda