Circolare 24 febbraio 2026 - Rimborso dei diritti di copia e di certificato
24 febbraio 2026
m_dg.DAG.24/02/2026.0040323.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale Forense
E, p.c.
Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
All’Agenzia delle entrate
Divisione contribuenti
interpello@pec.agenziaentrate.it
Al Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le
politiche di coesione
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione generale del Bilancio e della contabilità
All’Ispettorato generale
Oggetto: rimborso diritti di copia e di certificato – Circolare
Sono state segnalate a questa Direzione generale alcune criticità in merito alla procedura di rimborso dei diritti di copia e di certificato in quanto le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, investite di tali richieste, hanno precisato che “la competenza dell’Agenzia delle entrate è limitata alla sola liquidazione dei rimborsi inerenti al contributo unificato di iscrizione a ruolo e il contributo fisso di pubblicazione, la cui gestione avviene con le procedure di cui alla circolare 33/2007 del MEF”.
A fronte di tali segnalazioni e considerato che nel testo unico sulle spese di giustizia non si rinviene una apposita disciplina recante le modalità di rimborso del diritto di copia e del diritto di certificato, sono state avviate apposite interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e con la Direzione generale del Bilancio di questo Ministero per individuare il modus operandi da seguire per procedere al rimborso degli importi in esame.
La Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che “l’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2007, n. 163, S.O.), prevede che «Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all’erario provvede l’Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato»; di conseguenza, ha precisato la Ragioneria Generale, “la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dello Stato compete, di regola, alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata, mediante apposito capitolo di spesa presente nel relativo stato di previsione. Le stesse amministrazioni effettuano la relativa istruttoria e provvedono, ricorrendone i presupposti, all’emissione del titolo di pagamento”.
Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, i diritti di copia e di certificato, ora pagati tramite la piattaforma PagoPa[1], affluiscono al capitolo di entrata capo XI – GIUSTIZIA, n. 2413, articolo 12, di conseguenza, in base al richiamato art. 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, l’onere del rimborso ricade sul Ministero della Giustizia.
Considerato che la Direzione Generale degli affari interni non gestisce capitoli di spesa che consentano il rimborso delle somme in parola, è stata individuata quale struttura competente ad effettuare la restituzione degli importi erroneamente versati la Direzione generale del bilancio e della contabilità.
Considerato che sono stati riscontrati diversi errori da parte dell’utenza nell’utilizzo della piattaforma PagoPa, la Direzione generale del bilancio e della contabilità ritiene necessario che l’ufficio giudiziario verifichi “il capo/capitolo di entrata delle somme per le quali si richiede il rimborso ai fini dell’individuazione dell’articolazione competente allo stesso”.
A tal fine, nel corso dell’istruttoria che gli compete, l’ufficio giudiziario dovrà chiedere all’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi, il rilascio di apposita certificazione/attestazione dalla quale risulti il capo/capitolo di entrata di tali somme, allegando le ricevute telematiche di pagamento.
Tutto ciò premesso, tenuto conto pertanto delle indicazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità, il rimborso dei diritti di copia e di certificato, andrà gestito secondo le seguenti modalità:
- le istanze di rimborso, debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate all’ufficio giudiziario presso cui è avvenuta la richiesta di rilascio di copie o di certificazione con indicazione del numero di ruolo generale del procedimento;
- alle istanze dovranno essere allegate:
- la quietanza originale comprovante l’avvenuto versamento o, comunque, copia della stessa dalla quale si evincono gli estremi del versamento (ad es. CRO o VCYL);
- copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità dell’istante;
- il conto corrente (IBAN) dell’istante dove effettuare il rimborso;
- l’ufficio giudiziario dovrà rilasciare apposito nulla osta al rimborso dal quale risulti che il pagamento non era dovuto oppure è stato eseguito per un importo superiore a quello richiesto (in tale ultimo caso occorre indicare l’importo da rimborsare);
- l’ufficio giudiziario dovrà acquisire apposita certificazione da parte dell’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi dalla quale risulti il capo/capitolo di entrata delle somme oggetto dell’istanza di rimborso.
All’esito dell’attività istruttoria sopra descritta, accertato l’incameramento al citato capo XI – GIUSTIZIA, n. 2413, articolo 12, l’istanza di rimborso, corredata di tutti i documenti sopra indicati, dovrà essere trasmessa dall’ufficio giudiziario, a mezzo interoperabilità, alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, che effettuerà il relativo rimborso.
Diversamente, se dalla certificazione rilasciata dalla Direzione generale per i servizi applicativi dovesse risultare che le somme di cui si chiede il rimborso siano affluite ai capitoli del capo VIII del bilancio dello Stato, le istanze, corredate della documentazione sopra riportata, andranno indirizzate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze; diversamente, per le somme affluite a capitoli del capo X, la competenza al rimborso sarà delle Ragionerie territoriali dello Stato.
Infine, si rammenta che, ad eccezione delle istanze di rimborso relative al settore civile, dove il pagamento dell’imposta di bollo è ricompreso nel contributo unificato, “per importi superiori a € 77,47 l’istanza di rimborso è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3 della Tariffa, in quanto diretta ad una Amministrazione dello Stato e tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo”.
Le SS.LL. cureranno la diramazione della presente circolare presso gli Uffici di rispettiva competenza.
Si invita il Consiglio Nazionale Forense a diramare la presente circolare presso i Consigli locali degli Ordini degli avvocati, rammentando che le istanze indirizzate a questa articolazione ministeriale saranno smistate agli uffici giudiziari competenti; in caso di omessa indicazione dell’ufficio giudiziario, le istanze saranno archiviate senza alcun seguito.
Cordialmente
Roma, 24 febbraio 2026
Il Direttore Generale
Sabrina Mostarda
[1] Art. 196 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 13, comma 1, lettera f), d.lgs. n.149/2022.