Pensioni

aggiornamento: 1 febbraio 2024

Avvisi 1 febbraio 2024

Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e maggiorazione Retribuzione Individuale di Anzianità

In merito alla decisione della Corte Costituzionale n. 4 dell’ 11 gennaio 2024 in materia di RIA e maggiorazione RIA, questo Ufficio non ha ancora ricevuto disposizioni in merito agli adempimenti di competenza.

Si prega pertanto di non inviare diffide o richieste di informazioni. Questo Ufficio comunicherà tempestivamente al personale le novità.


CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO alla LIQUIDAZIONE del TFR/TFS

Conformemente a quanto disposto dalla Circolare INPDAP (oggi INPS) n. 30 del 1° agosto 2002, par. 3, “Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP (oggi INPS) ai fini TFS o TFR. In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio”.
 

 

Avviso 27 giugno 2023

DENUNCIA MENSILE ANALITICA LUGLIO 2021

Non inviare alle diverse sedi INPS, ed a questo Ufficio, richieste di variazione della posizione assicurativa con inserimento della contribuzione relativa al mese di luglio 2021. Si tratta di un problema generale che va risolto dal Ministero dell’Economia – NoiPa cui questo Ufficio ha segnalato di provvedere.

Pertanto, si chiede di attendere.

 

Avviso 19 aprile 2023

DIMISSIONI E TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE AMMINISTRATIVO

L’istituto delle dimissioni afferisce alla sfera giuridica del dipendente.

La revoca delle dimissioni in prossimità del temine precedentemente indicato e comunicato, a prescindere dalla presa d’atto dell’Amministrazione, genera disservizi di non poco conto, sia nei rapporti con INPS che con le Ragionerie Territoriali dello Stato, con carichi di lavoro ed adempimenti non necessari se il termine fosse rispettato da ciascuno.

Si prega dunque il dipendente di tenere conto di quanto sopra, ferma restando la disponibilità delle dimissioni in capo allo stesso.

Questo ufficio procede celermente con le certificazioni di competenza di modo da garantire la tempestiva erogazione del trattamento pensionistico; pertanto, si richiede collaborazione in tal senso da parte di tutti gli uffici ed i dipendenti al fine di contemperare la tutela dei diritti di ciascuno con il buon andamento dell’azione amministrativa.

 

Avviso 4 aprile 2023

Dal 4 giugno 2013 le amministrazioni devono trasmettere le domande di riscatto ai fini della buonuscita esclusivamente in via telematica, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 43 del 21/03/2013

L’INPS mette a disposizione dell’iscritto il modello di domanda che può essere scaricato accedendo al sito nell’area tematica corrispondente.

Copia della domanda compilata in ogni sua parte, firmata e debitamente documentata, deve essere inoltrata all'amministrazione, la quale provvederà all’invio della stessa all’INPS mediante il canale telematico piattaforma web dedicata; contestualmente all'invio della domanda, l'amministrazione comunica i dati economici e giuridici necessari al calcolo del contributo di riscatto e all'emissione della relativa determinazione da parte dell'INPS.

 

Avviso 7 marzo 2023

Le modalità di gestione del trattamento pensionistico e di fine rapporto sono cambiate da tempo, a seguito delle nuove circolari INPS e della necessità di utilizzare gli applicativi in uso all’Istituto, competente ad erogare la prestazione.

A questo Ufficio spetta di certificare periodi e stipendi.

Si comunica che dal 2018 non è più possibile inserire manualmente i dati afferenti agli emolumenti accessori poiché gli stessi transitano direttamente, tramite DMA, ovvero denuncia mensile analitica, dal Ministero dell’Economia - RTS all’ INPS.

Fino al 30 settembre 2018 è stato possibile inserire gli emolumenti accessori sull’applicativo S7, ovvero nel PA 04.
Dal 1°ottobre 2018 non è più possibile

I predetti flussi sono alimentati dai singoli uffici; ad esempio, per quanto riguarda il FUA o il pagamento dello straordinario, l’ufficio di appartenenza del dipendente per il tramite del reparto ragioneria inserisce i relativi dati nell’applicativo e il corrispondente valore economico, tramite flusso, perviene alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Per tutti questi motivi, nelle richieste di integrazione documentale rivolte ai dipendenti, è stata espunta la voce “certificazione emolumenti accessori”.

Si prega di attenersi alla presente e di non inviare certificazioni o attestazioni riguardanti l’oggetto poiché non più occorrenti.
Il flusso si alimenta volta per volta, a seguito dell’adozione di provvedimenti a vario titolo incidenti favorevolmente, dal punto di vista economico, nella sfera del dipendente, ancorchè cessato
Il dipendente non deve fare nulla per vedere ricalcolato il rateo pensionistico; questo Ufficio procede autonomamente seguendo l’ordine cronologico di cessazione.

 

TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (aggiornamento 2 dicembre 2022)

Per il personale amministrativo e di magistratura:

In linea generale, i tempi di erogazione della prestazione relativa al trattamento di fine servizio differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Il pagamento deve avvenire:

  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti contributivi per ottenere la pensione anticipata;
  • dopo 24 mesi dalla cessazione in caso di dimissioni volontarie e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente (licenziamento/destituzione ecc.)

In caso di cessazione per ipotesi particolari, ad esempio inabilità o decesso, sussistono termini speciali.
 

 

LIMITI DI ETÀ (aggiornamento 1°dicembre 2022)

Cessazione dal servizio per limiti di età personale amministrativo:
In caso di personale amministrativo, tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio per limiti di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite d’età.
 

 

DECESSO di un congiunto dipendente (aggiornamento 24 marzo 2023)

Gli eredi devono:

  1. comunicare tempestivamente la data del decesso all’ufficio di appartenenza del dipendente e a questo ufficio
  2. inviare telematicamente domanda di pensione indiretta all’INPS e copia della stessa a questo ufficio
  3. inviare a questo ufficio:
  • copia della richiesta inviata all’INPS telematicamente relativa al trattamento di pensione indiretta, redatta utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it;
  • IBAN relativo al c/c bancario o postale ove ricevere l’indennità di buonuscita/TFR da parte degli eredi aventi diritto;
  • autocertificazione contenente i seguenti dati:
    • generalità del de cuius e data del decesso;
    • data e luogo di nascita del coniuge superstite;
    • data di matrimonio;
    • dichiarazione dalla quale risulti se sia stata o meno pronunciata sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • data e luogo di nascita dei figli minori di anni 18;
    • data e luogo di nascita dei figli di età superiore ad anni 18 qualora dediti agli studi; se studenti universitari, solo se in corso di laurea e comunque entro i 26 anni;
    • dichiarazione da cui risulti lo stato di famiglia del defunto al giorno della morte, con l’indicazione delle generalità complete degli aventi diritto all’indennità di buonuscita/TFR;
  • dichiarazione del coniuge superstite attestante se lo stesso presti opera retribuita alle dipendenze dello Stato o se abbia in godimento altra pensione;
  • copia del foglio matricolare militare del de cuius o certificato di esito di leva (ove in possesso);
  • fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del de cuius e di tutti gli eredi aventi diritto;
  • eventuale dichiarazione in ordine ai benefici previsti dall’art. 2 della Legge del 24/05/1970 n. 336 e relativa documentazione;
  • recapiti (cellulare ed e-mail personale)
     

 

SCELTA DEL REGIME PENSIONISTICO DI CUI ALLA QUOTA 100 o 102 (aggiornamento 3 ottobre 2022)

IN CASO DI SCELTA DEL REGIME PENSIONISTICO DI CUI ALLA QUOTA 100 o 102, l’istanza di dimissioni -  che riguarda TUTTO IL PERSONALE - va rivolta all’ufficio di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Tale preavviso prescinde e non va confuso con il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico che viene conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti dai suindicati istituti.

 

COSA CHIEDE L'AMMINISTRAZIONE al PERSONALE di MAGISTRATURA in caso di:

Collocamento a riposo per limiti di età (70 anni)

Viene inviata una nota, presso l’Ufficio di appartenenza, al fine di sollecitare da parte del magistrato la presentazione all’INPS territorialmente competente della domanda di pensione.
Il procedimento è gestito interamente dall’Ufficio.
Vi è l’intermediazione del CSM (IV Commissione), che delibera sulla base delle osservazioni formulate dal Ministro della giustizia.
La delibera del CSM è recepita in un decreto ministeriale.
L’Ufficio procede con gli adempimenti di competenza ai fini del trattamento pensionistico e della buonuscita anche prima dell’adozione del decreto ministeriale.
In caso di collocamento a riposo per limiti di età, il magistrato cessa dal giorno successivo al compimento del settantesimo anno di età.

Dimissioni

Una volta ricevuta l’istanza, la Direzione generale magistrati chiede la valutazione tecnica circa la sussistenza dei presupposti per il trattamento pensionistico.
Nel procedimento interviene anche il CSM (IV Commissione), che delibera sulla richiesta di dimissioni del magistrato; in caso di accoglimento, il Ministro della giustizia, recependo la delibera del CSM, adotta decreto di accettazione delle dimissioni.
Le dimissioni hanno efficacia dalla data indicata dal magistrato ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del decreto di accettazione delle dimissioni, da quest’ultima data.
Una volta comunicato il decreto ministeriale, l’Ufficio procede con gli adempimenti di competenza ai fini del trattamento pensionistico e della buonuscita.
In caso di dimissioni, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è la medesima prevista per il personale amministrativo ed è contenuta nell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti.
Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato inoltre l’accesso alla pensione anticipata che si consegue, a prescindere dall’età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini.
Tali requisiti, secondo quanto disposto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.

 

QUALI DOCUMENTI CHIEDE L'AMMINISTRAZIONE al PERSONALE AMMINISTRATIVO in caso di:

Dimissioni

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Valutazione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
 

 


RILIQUIDAZIONE PENSIONE E BUONUSCITA

Per il personale cessato si procede alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ordine cronologico di cessazione.
In sede di riliquidazione si tiene conto di tutti i miglioramenti contrattuali afferenti al periodo di servizio prestato, anche se intervenuti successivamente alla data di cessazione, stante l’applicabilità retroattiva dei contratti collettivi.

 


PROGRESSIONI ECONOMICHE

Per quanto attiene alla progressione economica relativa all’attribuzione della fascia economica superiore, il provvedimento del direttore generale:
per l’anno 2018 è stato emesso il 13 marzo 2019
per l’anno 2019 è stato emesso il 10 giugno 2020
Pertanto, nella riliquidazione si terrà conto della fascia economica superiore attribuita.

 




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