Festività

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.


Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.


Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste e alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 516  del 22 novembre 1988 e della legge n. 101 dell’ 8 marzo 1989. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.


In aggiunta alle ferie sono riconosciute quattro giornate di riposo, cosiddette “festività soppresse”, previste dall’art. 1 comma 1 lett. b) L. 937/1977. Le festività soppresse maturano proporzionalmente al servizio prestato.
Tali giornate devono essere godute nell’anno di riferimento, altrimenti si perdono.
Per il resto la disciplina é la medesima di quella prevista per le ferie.


Le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica o altro giorno festivo, compreso il Santo Patrono non sono recuperabili.


Il lavoratore ha diritto di godere delle festività del Santo Patrono nel giorno in cui si verifica la ricorrenza. Tuttavia, non potendosi adottare la chiusura totale dell’ufficio, è necessario provvedere alla costituzione di un presidio per il compimento degli atti urgenti ed il disbrigo delle emergenze. Le unità di personale presente in ufficio differiranno il godimento della festività ad altro giorno della settimana e  non oltre l’anno solare in corso.


La festività del Santo Patrono, ove non goduta per esigenza di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge n. 937/1977 per le festività soppresse.


Normativa di riferimento
 

Legge 23 Dicembre 1977, n. 937
Legge 27 maggio 1949 n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Legge 31 marzo 1954 n. 90 - Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze festive
Legge 22 novembre 1988, n. 516 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno
Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane

 

 

 

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