Ferie

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (festività soppresse) da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/77.


Il numero dei giorni di ferie cambia in ragione dell’anzianità di servizio e della tipologia di orario di lavoro adottata:


Settimana lunga (6 giorni lavorativi):
- nei primi tre anni dalla firma del contratto: 30 giorni + 4 festività soppresse
- dopo tre anni di servizio: 32 giorni + 4 festività soppresse


Settimana corta (5 giorni con due rientri pomeridiani):
- nei primi tre anni dal contratto: 26 giorni + 4 festività soppresse
- dopo tre anni di servizio: 28 giorni + 4 festività soppresse


I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.


Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.


Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.


Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.


In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o che si siano protratte per più di 3 giorni.
Ai fini dell’accertamento del diritto alla sospensione, l'amministrazione deve essere tempestivamente informata.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In questo caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.


Alla data di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

 

Normativa di riferimento
 

Decreto legge n. 95 del 2012, articolo 5 comma 8

Legge 23 dicembre 1977 n. 937 - Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

Nota interpretativa 6 agosto 2012, prot. n. 0032937 del Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio studi e consulenza trattamento personale

OGGETTO: decreto legge n. 95 del 2012 - art. 5, comma 8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.
Si fa riferimento alla nota n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23 luglio 2012, con la quale l'A.N.C.I. ha sottoposto la problematica dell'ambito temporale di applicazione della disposizione in relazione alla sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute disposta dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.
La predetta disposizione stabilisce che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoii cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.".

 

La disposizione ha portata generale poiché riguarda tutte le amministrazioni inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione e tutte le categorie di personale, ad ordinamento privatistico e pubblicistico, e la sua ratio è di evidente contenimento della spesa pubblica.
La normativa non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, si ritiene che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto conto che l'entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporto di lavoro verìficatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso.

Pertanto, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicatamente prevista. Così ad avviso delle scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).
Resta salvo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie In questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate - per il tempo previsto - solo in presenza delle circostante specificamente indicate (art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetlzzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.
Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo.
il Capo Dipartimento  Antonio Naddeo

 

Dirigente -
Responsabile del Reparto -
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