Congedo matrimoniale

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

Il dipendente ha diritto a quindici giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio, che può essere richiesto entro i trenta giorni successivi.
 

Destinatari

- Lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo parziale orizzontale;

- Lavoratori a tempo determinato: l’art. 55, co.1, lett. d) CCNL 12.02.2018, disposizione ancora vigente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 62 CCNL 09.05.2022, prevede espressamente che possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 31 comma 2 (ora ai sensi dell’ art. 24, co. 2 CCNL 09.05.2022);

- Lavoratori a tempo parziale verticale: Il permesso per matrimonio spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera (art. 33, co.9 CCNL 09.05.2022).

 

Modalità di fruizione

- Il periodo di 15 giorni è ininterrotto, non è frazionabile e comprensivo delle giornate festive e lavorative

- La fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente – compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso (art. 24, co.2 CCNL 09.05.2022).

- La fruizione può essere ripetuta nella vita lavorativa, ricorrendo le condizioni.

- Deve essere documentato, anche mediante autocertificazione.
 

Aspetti retributivi

Durante il predetto periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il periodo non riduce le ferie, la tredicesima e l'anzianità di servizio

 

 

Dirigente -
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