Congedo di maternità o astensione obbligatoria

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta alla dipendente
 

Il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro allo scopo di tutelare la lavoratrice madre ed il nascituro. È vietato adibire le donne al lavoro:
a. due mesi prima della data presunta del parto, salva l’ipotesi della flessibilità (congedo pre partum)
b. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
c. durante i tre mesi dopo il parto, salva l’ipotesi della flessibilità (congedo post partum)
d. se il parto è anticipato, durante i giorni non goduti prima del parto (parto prematuro)

È applicabile anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato. Il trattamento economico sarà, comunque, commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera, mentre la durata del congedo è quella ordinaria.
L’inizio del congedo di maternità può essere posticipato ed il periodo non goduto prima del parto viene sommato al congedo post partum. La lavoratrice può scegliere la durata della flessibilità, ma il periodo da posticipare può essere al massimo di due mesi.
 

Congedo pre partum: la lavoratrice comunica all’amministrazione la data in cui inizierà il congedo fornendo certificato del medico specialista da cui risulti la data presunta del parto.
Congedo post partum: la lavoratrice comunica la data del parto, allegando certificazione medica o certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva, entro 30 giorni dall’evento.

Il congedo di maternità è interamente retribuito ed utile ad ogni effetto (anzianità di servizio, previdenza e tredicesima).
periodi corrispondenti al congedo di maternità e di astensione facoltativa, anche verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (artt. 25 e 35 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

L’assenza per congedo di maternità, in quanto astensione obbligatoria, non può essere interrotta per la fruizione di ferie e/o permessi.
Il periodo di assenza non riduce il numero dei giorni di ferie, ma comporta la decadenza dal diritto a fruire delle festività soppresse e di quella del Santo Patrono se non godute nell’anno.

Parto prematuro: se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti si aggiungono al congedo post partum.

Ricovero neonato
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto in questione può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.
 

Normativa di riferimento
 

Artt. 16, 16-bis, 17, 18, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
 

Fonti Contrattuali
 

Art. 28 del CCNL-Funzioni Centrali 9 maggio 2022
 

 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e della formazione
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio IV – Gestione del personale - reparto aspettative 

Dirigente -
Responsabile del Reparto -
mail: ufficio4.dgpersonale.dog@giustizia.it

 




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