Assegnazione temporanea per maternità

aggiornamento: 15 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

È  la possibilità per i genitori, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.
In caso di adozione o affidamento l'istanza di assegnazione temporanea può essere presentata entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del minore.

I requisiti per richiederla sono:

  • il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), che determina solo l’arco temporale entro cui va fatta la richiesta di applicazione e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria (parere reso il 4.5.2004 dal Dipartimento della Funzione Pubblica). Esempio: il genitore può richiedere il beneficio dell’assegnazione temporanea quando il proprio figlio ha l’età di due anni ed ottenerlo per un periodo complessivo di tre anni (fino a quando il figlio avrà raggiunto dunque 5 anni di età)
  • la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione


Nell'istanza di assegnazione temporanea deve essere indicata la sede ove l'altro coniuge esercita la propria attività lavorativa.
Questa dichiarazione deve essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro, o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato.


In caso di plurime istanze di assegnazione temporanea presso una medesima sede e/o Ufficio la Circolare del 31 gennaio 2020 sulla mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare emanata dalla Direzione Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, integrata i successivi 9 aprile 2021 e del 7 ottobre 2022 stabilisce un ordine di priorità di assegnazione dei posti disponibili.


L’ordine è così formulato:

  1. Dipendente disabile in situazione di gravità;
  2. Famiglia nucleare:
    1. Figlio disabile in stato di gravità;
    2. Coniuge/convivente/parte di unione civile disabile in situazione di gravità;
  3. Ricongiungimento familiare ex art. 42bis D.lgs. 151/2001;
  4. Discendenti sino al secondo grado e ascendenti di primo grado:
    1. Genero/nuora disabile in situazione di gravità;
    2. Nipote in linea retta disabile in situazione di gravità;
    3. Genitore/suocero disabile in situazione di gravità;
  5. Secondo grado:
    1. Fratello/sorella/cognato/cognata disabile in situazione di gravità;
    2. Nonno disabile in situazione di gravità;
  6. Terzo grado (nei limiti di legge):
    1. Nipote in linea collaterale disabile in situazione di gravità;
    2. Zio disabile in situazione di gravità;
    3. Bisnonno disabile in situazione di gravità.

 

Nel caso di più istanze riconducibili ad una medesima categoria si ha riguardo in primo luogo alla distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di residenza/domicilio del disabile calcolata sulla tratta più breve ferroviaria ovvero stradale o, per analogia, in caso di istanze presentate ai sensi dell’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001, alla distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di svolgimento dell’attività lavorativa dell’altro genitore. Qualora la differenza tra le suddette distanze sia però inferiore a cinquanta chilometri, si dà preferenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio.

 


Normativa e circolari di riferimento
 

Art. 42 decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Art. 8 decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119  - Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
 

Circolare del 31 gennaio 2020 - Mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare, integrata i successivi 9 aprile 2021 e del 7 ottobre 2022

 

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