Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali
aggiornamento: 25 agosto 2023
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Strumenti
Legislazione
- L. 217/1990 - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
- L. 134/2001 - Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
- D.p.r. 115/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- L. 25/2005 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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