Organismi composizione crisi da sovraindebitamento - Registro - Iscrizione
aggiornamento: 5 dicembre 2025
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Il dm 24 settembre 2014 n. 202, "Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" introduce la procedura finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il dm n. 202 del 2014 istituendo il Registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1)
Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale degli affari di giustizia ne è il responsabile.
Il decreto in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede per i primi 3 anni una disciplina transitoria per cui avvocati, commercialisti e notai non hanno obbligo di aggiornamento, purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori. Dovranno produrre l'attestazione di compiuto svolgimento del tirocinio utilizzando il modello disponibile nella pagina "Moduli".
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