Lavoro dei detenuti

aggiornamento: 19 aprile 2024

 

L'art. 15 della l. 354/1975 - Ordinamento penitenziario (o. p.) , individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa.
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall’art. 20 come riformato dai d.lgs. 123 e 124/2018 che hanno recepito, intervenendo anche su altri articoli della legge, parte delle proposte elaborate durante i lavori degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Nel nuovo quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi.

Non è obbligatorio, in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato dell’art. 1 della Costituzione e deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.

I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.


Tipi di lavoro penitenziario

Il lavoro dei detenuti può svolgersi alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e alle dipendenze di soggetti esterni.

Le due macrocategorie si distinguono in base all’organizzazione dell’attività lavorativa ma hanno stessa natura giuridica, riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.

Il d.lgs 124/2018 ha inoltre definito, con l’introduzione dell’art. 20-ter ord. penit. e con la modifica del comma 4-ter dell’art.21, un’altra modalità di lavoro penitenziario in un’ottica riparativa: il lavoro di pubblica utilità distinto dal lavoro di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva

Il lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è di tipo domestico, industriale e agricolo.

- Il lavoro domestico comprende i servizi relativi alla gestione quotidiana dell’istituto: pulizie, facchinaggio, preparazione e distribuzione dei pasti, piccoli interventi di manutenzione del fabbricato, attività di magazzino e alcune mansioni retribuite dall’amministrazione, esclusive dell’ambiente penitenziario come lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze, e l'assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente.

- Le lavorazioni industriali producono in gran parte forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale. Si avvalgono principalmente di sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri e si svolgono in laboratori e officine presenti all’interno delle carceri.

- Le attività agricole occupano detenuti con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani che lavorano nelle colonie agricole (case di reclusione di Isili, Mamone Is Arenas in Sardegna e nell’isola di Gorgona) e nei tenimenti agricoli presenti in circa 40 istituti penitenziari.

I detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria percepiscono una remunerazione pari ai 2/3 di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un aumento delle retribuzioni di circa l’80 % in adeguamento agli importi previsti dal CCNL decorrente dal 1994 è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 e un secondo dal 1° luglio 2019.

I d.lgs. del 2 ottobre 2018 n. 123 e 124 sono intervenuti sull’art. 20 dell’ord. penit., valorizzando la produzione per autoconsumo le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto. È inoltre prevista la possibilità di destinare gli introiti delle lavorazioni penitenziarie al finanziamento per lo sviluppo del lavoro e della formazione professionale.

Il lavoro alle dipendenze di soggetti esterni

Il DPR 230/2000 - Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario ha introdotto la possibilità per imprese e cooperative sociali di avvalersi di manodopera detenuta e di organizzare e gestire le officine e i laboratori all’interno degli istituti. Per promuovere l’ingresso di attività esterne nelle carceri sono stati previsti degli incentivi per gli imprenditori come la concessione dei locali in comodato dalle direzioni (art. 47 regolamento di esecuzione) utilizzando gratuitamente i locali e le attrezzature già esistenti e come gli sgravi economici previsti dalla l. 193/2000 (cd. Smuraglia).

Sugli sgravi fiscali: PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2021 - Rideterminazione degli importi ed elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali, previsti dalla legge 193/2000, per il 2022

La legger Smuraglia ha consentito innovazioni di grande rilievo estendendo la definizione di persone svantaggiate, contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, alle categorie già contemplate dall’art. 4 l. 381/1991 alle "persone detenute o internate negli istituti pena”.

La legge offre benefici fiscali ai datori di lavoro che assumono detenuti, anche come lavoranti esterni con rientro notturno in istituto (art. 21 o.p.) pari a 520 euro sotto forma di credito d’imposta per ogni detenuto assunto, uno sconto del 95% sui contributi che il datore di lavoro versa allo stato per la pensione e l’assistenza sanitaria, benefici che si estendono ad un periodo di 18 o 24 mesi successivi alla scarcerazione.

Le retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze di soggetti esterni sono uguali a quelle dei lavoratori liberi. Il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l’attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.
I datori di lavoro devono versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge e l’importo di eventuali assegni familiari.

L’ordinamento penitenziario prevede la costituzione di:

  • commissione per il lavoro penitenziario in ogni istituto - art 20 comma 4 o.p.
  • commissioni regionali per il lavoro penitenziario - art. 25-bis o. p..

La commissione per il lavoro penitenziario è composta dal direttore o da un dirigente penitenziario delegato, dal dirigente sanitario, da responsabili delle aeree pedagogica e sicurezza da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, da rappresentanti sindacali e dal direttore del centro per l’impiego, forma elenchi di detenuti per l’assegnazione dei posti di lavoro e stabilisce criteri per il loro l’avvicendamento. 

Le commissioni regionali sono consultate, insieme ai Provveditorati e alle direzioni degli istituti, nell’organizzazione delle lavorazioni penitenziarie.

Le direzioni predispongono tabelle nelle quali sono elencati i posti relativi alle lavorazioni interne, industriali, agricole ed ai servizi di istituto nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o nelle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.
 

Lavoro di pubblica utilità di detenuti e internati

E’ praticabile a titolo volontario e gratuito, salva la possibilità di prevedere un minimo di rimborso spese erogato dalla Cassa delle Ammende o dagli Enti presso cui viene svolto, a favore di istituzioni pubbliche, soggetti privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di esecuzione.

Può anche essere svolto all’interno degli istituti o per il sostegno delle famiglie delle vittime dei reati commessi da chi svolge il lavoro di pubblica utilità , secondo quanto disposto dal comma 4-ter dell’art.21.

Le modalità con cui deve svolgersi non devono comunque pregiudicare esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dei condannati e degli internati.

Atti d’intesa con istituzioni pubbliche e private, per l’impiego di un rilevante numero di detenuti in servizi a favore della collettività, hanno portato all’individuazione di un modello di collaborazione per percorsi lavorativi di pubblica utilità.


Scheda di approfondimento su lavoro di pubblica utilità