Istituti vendite giudiziarie - Autorizzazione - Elenco

aggiornamento: 15 febbraio 2024

 

Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG) sono soggetti privati che, con concessione ministeriale, sono autorizzati alla vendita all'incanto di beni disposta dall’autorità giudiziaria, nonché alla custodia dei beni mobili e alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Per i beni mobili a norma dell'articolo 534 cpc e e per l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 cpc. La custodia e la vendita dei mobili pignorati avviene ai sensi degli articoli 520 comma 2 e 532 cpc.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli IVG assumono gli obblighi e le responsabilità degli incaricati di un pubblico servizio in quanto ausiliari del giudice.
L’attività è svolta in ottemperanza al dm 11 febbraio 1997, n. 109 e alle direttive del giudice dell’esecuzione.

Gli IVG hanno sede presso i Tribunali o presso le Corti d'appello nei cui territori sono autorizzati a svolgere l'attività. In ciascuna sede viene autorizzato un solo IVG, salvo in caso di comprovata necessità di istituzione di un secondo IVG.

SOGGETTI AUTORIZZATI
I soggetti autorizzati a costituire e gestire gli IVG sono persone fisiche o società regolarmente costituite. Eventuali modifiche della compagine societaria devono essere autorizzate dal ministero. La proposta di modifica viene inoltrata al Presidente della Corte d'appello cui spetta l’istruttoria e la formulazione del parere. 

AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione alla costituzione di un IVG viene data con decreto del ministero della giustizia ed ha una validità di 5 anni, tacitamente rinnovabili per ugual periodo, salvo i casi di cessazione, rinuncia o revoca.
La richiesta di autorizzazione può essere inviata al Presidente della Corte d'appello o al ministero, alla Direzione generale degli affari interni - Ufficio II. Nel caso di invio dell’istanza al ministero questo provvederà a inoltrarla al Presidente della Corte d'appello per l’istruttoria

L’istruttoria del procedimento viene curata, previa pubblicazione di un bando di nuova concessione, da parte del Presidente della Corte d'appello.
Nella sezione moduli di questa scheda è pubblicato un fac-simile di bando.
Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’avviso per  presentare la domanda.
Al termine della procedura la Corte d'appello trasmette gli atti al ministero con proposta motivata.
Il ministero, emesso il decreto, ne trasmette copia al presidente della Corte d'appello per la comunicazione al Presidente del Tribunale interessato e alle parti e procede alla pubblicazione del decreto

CESSAZIONE dell’AUTORIZZAZIONE
La durata dell’autorizzazione è di cinque anni, tacitamente rinnovabili per un ugual periodo.  Il Ministero della giustizia può disporre la cessazione dell’istituto comunicando tale provvedimento sei mesi prima della scadenza.
La cessazione ha luogo anche in seguito alla rinuncia di rinnovo da parte del titolare dell’IVG, da manifestarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta a:
Ministero della giustizia
Direzione generale degli affari interni 
Ufficio II
Via Arenula 70
00186 ROMA


REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione può essere revocata per violazione delle norme del regolamento (dm 109/1997) o per grave irregolarità o abusi nel funzionamento dell’istituto.
Il provvedimento è preceduto dalla contestazione obbligatoria degli addebiti e dal raccoglimento delle controdeduzioni di parte, cui provvede il Presidente della Corte d'appello. Il provvedimento adottato dal ministero  viene comunicato al Presidente della Corte d'appello.
La concessione viene revocata di diritto per i casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare dell’istituto.

FIDEIUSSIONE E ASSICURAZIONE
Gli istituti sono tenuti ad assicurare le cose detenute per la custodia o per la vendita contro i rischi di furto e incendio presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale.

REGISTRI E PUBBLICITA’
L’istituto detiene una serie di registri e bollettari, indicati dal decreto 11 febbraio 1997, n. 109, art. 12.
Per ogni incarico ricevuto l’IVG dovrà formare un fascicolo distinto.
I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell’istituto.

VIGILIANZA E CONTROLLI
Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sul funzionamento degli istituti direttamente e per il tramite dei Presidenti delle Corti di Appello. Gli istituti devono consentire in ogni momento le ispezioni dei locali e i controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione.
La gestione annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente della Corte di Appello trasmette al ministero la relazione sull’attività svolta dagli IVG del proprio distretto unitamente alle proprie osservazioni.

 

 

 

Riferimenti normativi:
cpc artt. 520, 532, 534, 534 bis, 592
art. 159 delle disposizioni di attuazione e transitorie al cpc




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