Magistratura onoraria
aggiornamento: 29 agosto 2025
I magistrati onorari, ai sensi dell’art. 4 r.d. n. 12 del 1941, appartengono all’ordine giudiziario, al pari dei magistrati professionali c.d. “togati”, perciò ai magistrati onorari sono garantite autonomia, indipendenza interna ed esterna nonché imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
La competenza per i provvedimenti di nomina, trasferimento, conferma, sanzioni disciplinari è del Consiglio superiore della magistratura, cui la Costituzione assegna il compito di assicurare il rispetto delle essenziali garanzie dei magistrati, compresa la magistratura onoraria.
Per quanto riguarda le competenze del Ministero della giustizia:
- la Direzione affari interni fornisce agli uffici giudiziari risposte a quesiti specifici e adotta circolari a carattere generale in materia di liquidazione e pagamento delle indennità dovute ai magistrati onorari per l’esercizio della funzione.
Risposte operative agli uffici giudiziari
- la Direzione generale magistrati in tema di magistratura onoraria recepisce le delibere del Consiglio superiore della magistratura dandone seguito sul piano amministrativo.
Decreti e circolari
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2016 è stato pubblicato il primo decreto legislativo in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n.57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". E' espressamente previsto che tutte le disposizioni del decreto legislativo entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto legislativo si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all’esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo in commento.
Si tratta di un primo intervento di attuazione della riforma organica della magistratura onoraria.
La novità strutturale dell’intervento in esame risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio si assegna, in prima attuazione delle direttive di delega, un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all’esito positivo della procedura di conferma straordinaria alla quale sono tutti assoggettati.
Si prevede che l’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell’incarico. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla legge di delega, viene riservata al successivo decreto legislativo, che dovrà attuare compiutamente la delega.
E’ previsto che i magistrati onorari sottoposti a conferma rimangono in servizio, ex lege, sino alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell’incarico operano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, così garantendo il loro mantenimento in servizio senza soluzione di continuità.
E’ prevista una nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (attualmente contraddistinta dalla presenza di soli giudici di pace), prevedendo la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari.
Sono indette elezioni straordinarie relative esclusivamente alla nuova componente onoraria delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, con espressa rieleggibilità dei giudici di pace eletti nel corso dell'ultima procedura elettorale.