Giustizia riparativa
aggiornamento: 17 febbraio 2026
La giustizia riparativa rappresenta una modalità di risposta al reato complementare alla giustizia penale tradizionale, orientata a promuovere il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostruzione dei legami sociali incrinati dal fatto di reato.
Introdotta in modo organico dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, la giustizia riparativa si colloca nel solco dei principi affermati dalle fonti internazionali ed europee, che valorizzano la centralità della persona e la necessità di affiancare al momento dell’accertamento della responsabilità penale uno spazio di ascolto, dialogo e riparazione.
Essa non si sostituisce al processo penale né ne altera le garanzie, ma offre alle parti coinvolte dal reato un percorso parallelo, autonomo e volontario, fondato sul consenso, sulla partecipazione attiva e sull’intervento di un terzo imparziale: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, iscritto nell’apposito elenco.
Il significato e le finalità
Il programma di giustizia riparativa si basa sull’incontro – diretto o indiretto – tra la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, eventualmente con la partecipazione di altri soggetti appartenenti alla comunità.
Si tratta di uno spazio neutrale, protetto e riservato, all’interno del quale le parti possono raccontare l’esperienza vissuta, esprimere i propri bisogni, ascoltare l’altro e confrontarsi sulle conseguenze del reato, con l’assistenza di un mediatore qualificato, terzo ed imparziale.
L’obiettivo principale è la ricomposizione del conflitto generato dal fatto di reato, attraverso un percorso che consenta:
- alla vittima di vedere riconosciuto il danno subito e di trovare uno spazio di ascolto
- all’autore dell’offesa di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di assumerne responsabilità
- alla comunità di contribuire alla ricostruzione dei legami sociali.
In questa prospettiva, la giustizia riparativa si pone come valore aggiunto rispetto al sistema penale, favorendo percorsi di responsabilizzazione, prevenzione della recidiva e pacificazione sociale, in coerenza con la funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il dialogo tra autore e vittima può rappresentare uno strumento concreto di attuazione del volto costituzionale della pena, promuovendo consapevolezza, riconciliazione e reinserimento sociale.
I destinatari dei programmi
La giustizia riparativa si rivolge in primo luogo:
- alle vittime dei reati e ai loro familiari
- alle persone indicate come autrici dell’offesa, in qualunque fase del procedimento penale e finanche indipendentemente dalla proposizione della querela
- alle comunità coinvolte dal reato.
Possono essere interessati anche enti, associazioni e istituzioni rappresentativi degli interessi lesi, nonché servizi sociali e altri soggetti pubblici o privati coinvolti nelle conseguenze del fatto.
La prospettiva è inclusiva: il reato non è visto soltanto come violazione della legge, ma come frattura relazionale che coinvolge più livelli – individuale, familiare e sociale.
Quando è possibile accedere
I programmi di giustizia riparativa possono essere attivati in diversi momenti:
- subito dopo la commissione del reato, anche prima della proposizione della querela
- durante le indagini
- nel corso del processo
- dopo la sentenza
- durante o dopo l’esecuzione della pena.
L’accesso può avvenire su invio dell’autorità giudiziaria al Centro per la giustizia riparativa competente, ove i mediatori esperti valutano la fattibilità del percorso e ne curano la realizzazione.
Gli esiti riparativi
Il programma può concludersi con un esito riparativo, che rappresenta la manifestazione concreta del percorso svolto.
L’esito può essere:
- Simbolico, come dichiarazioni di scuse, impegni pubblici, accordi comportamentali o iniziative rivolte alla comunità
- Materiale, come risarcimenti, restituzioni o attività volte ad attenuare o eliminare le conseguenze dannose del reato.
L’esito positivo rileva ai fini processuali nei casi previsti dalla legge.
Qualora non si raggiunga un esito riparativo, la partecipazione non produce effetti negativi per la persona sottoposta a procedimento penale, restando ferme le garanzie del giusto processo.
I Centri per la giustizia riparativa
I programmi si svolgono presso i Centri per la giustizia riparativa, istituiti sul territorio nazionale dagli enti locali individuati attraverso le Conferenze locali previste dal decreto legislativo n. 150/2022.
I Centri costituiscono le strutture operative del sistema e garantiscono:
- l’accesso ai programmi
- la presa in carico dei casi
- la gestione dei percorsi riparativi
- il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Il ruolo del Ministero della giustizia
Il Ministero della Giustizia assicura il coordinamento, lo sviluppo e il monitoraggio del sistema di giustizia riparativa su scala nazionale.
Tra le principali funzioni:
- programmazione e riparto delle risorse
- vigilanza sui servizi
- coordinamento con l’autorità giudiziaria
- monitoraggio dei fabbisogni territoriali
- relazione annuale al Parlamento
- gestione dell’elenco dei mediatori esperti e dei formatori
- promozione delle attività formative e dei rapporti con le Università.
Le strutture competenti
La materia è assegnata al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e, in particolare, all’Ufficio IV – Giustizia riparativa - Direzione generale per la Giustizia minorile e riparativa
A tale Ufficio sono attribuiti, tra gli altri, i compiti di:
- segretariato della Conferenza Nazionale e delle Conferenze Locali
- istruttoria per la nomina degli esperti
- definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
- coordinamento e monitoraggio dei servizi
- vigilanza sul sistema
- tenuta dell’elenco dei mediatori
- programmazione delle risorse e trasferimenti agli enti locali
- attività di studio e ricerca.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
D.m. 9 giugno 2023 - Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività
D.m. 9 giugno 2023 - Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa
D.m. 15 dicembre 2023 - Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità' con l'esercizio dell'attività' di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023.
D.m. 23 ottobre 2024 - Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015.