Coppie di nazionalità diverse: Unione civile o registrata

aggiornamento: 27 marzo 2020

COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE: UNIONE CIVILE O REGISTRATA
 

Come è disciplinata in Italia l’unione civile

L’unione civile è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione nell'archivio dello stato civile (legge 76 del 2016).

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata da un documento, che deve contenere:

  1. i dati anagrafici delle parti;
  2. l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza delle parti;
  3. i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. (art. 32 ter della legge 218 del 1995)

 

Quali cause impediscono l’unione civile

Sono cause impeditive a pena di nullità dell’unione civile:

  • il preesistente matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza tra le parti degli stessi rapporti di parentela, affinità, adozione che impediscono il matrimonio (cfr. articolo 87 primo comma del codice civile);
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

Le cause che impediscono l’unione civile sono norme di applicazione necessaria.

 

Che effetti conseguono all’unione civile

  • Diritto al cognome
    Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine.
  • Obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni
    Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; inoltre dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  • Amministratore di sostegno e indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro
    La parte di un’unione civile è scelta preferibilmente come amministratore di sostegno dell’altra ed ha diritto a percepire l’indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto in caso di morte dell’altra.
  • Equiparazione al matrimonio
    Tutte le previsioni contenute in testi normativi (leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti), atti amministrativi e contratti collettivi, che si riferiscono al matrimonio, al coniuge o utilizzano termini equivalenti, si applicano anche alle parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Fanno eccezione le norme del codice civile che non sono richiamate dalla legge sulle unioni civili e le norme in materia di adozione.

 

Qual è il regime patrimoniale dell’unione civile

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

Le convenzioni patrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità; la dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile (art 70 quaterdecies DPR 396 del 2000).

Nelle convenzioni patrimoniali le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

Si applicano all’unione civile le norme in materia di comunione legale dei coniugi, comprese quelle che regolano il suo scioglimento.

 

Quando si scioglie un’unione civile

L’unione civile si scioglie:

  • per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • nei casi già previsti dalla legge sul divorzio (articolo 3 numero 1 e 2 lettere a, c, d ed e della legge n. 898 del 1970);
  • quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile; decorsi tre mesi è presentata al tribunale la domanda di scioglimento dell’unione civile secondo le previsioni della legge sul divorzio, in quanto compatibili;
  • in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.

 

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