Coppie di nazionalità diverse: Separazione e divorzio

aggiornamento: 27 marzo 2020

COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE: SEPARAZIONE E DIVORZIO
 

Qual è il diritto applicabile alla separazione e al divorzio

In caso di separazione personale e divorzio nonché di scioglimento delle unioni civili la normativa europea sul conflitto di leggi (Regolamento (UE) n. 1259 del 2010) prevale sulla legge nazionale di diritto internazionale privato (legge 218/1995)

Il Regolamento (UE) n. 1259 del 2010 consente ai coniugi (o uniti civilmente) di scegliere la legge applicabile purché si tratti:

  1. della legge dello Stato di residenza attuale di entrambi o
  2. della legge dello Stato dell’ultima residenza comune se uno vi risiede al momento dell’accordo o
  3. della legge dello Stato in cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o
  4. della legge del foro adito.

In mancanza di accordo, si applicano i suddetti criteri di collegamento in ordine di gerarchia (prevale il primo sul secondo e così via).

 

Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio

La legge disciplina i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio (v. par. n. 2). Il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.

Tale verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda congiunta di divorzio; il consenso dei coniugi non costituisce infatti causa efficiente del divorzio (e quindi non si ha un divorzio propriamente congiunto), ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a fondamento della domanda.

La pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio, se contratto a norma del codice civile, ovvero di cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio contratto secondo il rito religioso e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. È necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Riferimenti normativi:

legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio o anche legge sul divorzio)

 

Quali sono le cause del divorzio

Uno dei coniugi può chiedere il divorzio:

  1. quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti - anche anteriori al matrimonio – di particolare gravità, e cioè:
  1. alla pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi, con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto (art.564 cp) e per i delitti in materia di violenza sessuale di cui agli articoli 609 bis (violenza sessuale), 609 quater, 609 quinquies, 609 octies (introdotti con legge 1996, n.66);
  3. a qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di un figlio;
  4. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali gravissime, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, di circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa della convivenza coniugale;
  1. nei casi in cui:
    l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e di violenza sessuale di cui alle lettere b) e c) del punto n. 1, quando il giudice accerti l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
    è stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente
  1. per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
  2. per sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale
  3. ovvero per sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile;

il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lettere b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di pubblico scandalo;

l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;

il matrimonio non è stato consumato;

è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, potendo in tal caso la domanda di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha mutato sesso, sia dall’altro.

In sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche (nelle quali, oltre alla condanna per fatti di particolare gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione per vizio di mente, di estinzione del reato, di mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie di incesto), costituiscono causa di divorzio anche le seguenti:

  1. la separazione personale;
  2. l’annullamento, lo scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro coniuge;
  3. la non consumazione del matrimonio;
  4. il mutamento di sesso.

 

Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

  1. i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)

La pronuncia di divorzio comporta:

  1. l’estinzione del vincolo coniugale, con conseguente restituzione ai coniugi dello stato civile di nubile o celibe che consente loro di contrarre nuovo matrimonio;
  2. per la donna, la perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio; ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al suo, quando sussista un interesse della ricorrente ovvero dei figli meritevole di tutela.

La pronuncia di divorzio non comporta:

  1. il venire meno del vincolo di affinità ed in particolare la cessazione dell’impedimento dell’affinità in linea retta (art. 87, n. 4, codice civile);
  2. la perdita della cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita a seguito di matrimonio.
  1. la divisione dei beni dei coniugi

Il divorzio determina lo scioglimento della comunione legale (la quale riguarda tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti dei beni personali indicati nell’art. 179 del codice civile), nonché lo scioglimento del fondo patrimoniale; ma qualora vi siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore età dell’ultimo dei figli minori. Non produce effetti sulla comunione ordinaria (per esempio in caso di beni acquistati prima del matrimonio pro-quota, o anche durante il matrimonio ma in regime di separazione dei beni) che può essere sciolta ad istanza di uno dei coniugi.

Al genitore convivente con il figlio minore potrebbe essere riconosciuto il diritto a continuare ad abitare nella ex casa coniugale ove sussista l’interesse del minore a permanere in tale abitazione.

  1. i figli minori dei coniugi

Il tribunale che pronuncia il divorzio:

  1. dispone l’affidamento condiviso dei figli minori, tranne nei casi eccezionali di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori;
  2. stabilisce i tempi di permanenza dei figli minori presso il genitore non collocatario (presso il quale non è collocato il minore);
  3. dispone per l’amministrazione dei beni dei figli;
  4. adotta provvedimenti per la determinazione di un assegno periodico mensile in favore dei figli da versarsi a mani del genitore convivente (in caso di minore età del figlio).
  1. l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge

Con la pronuncia di divorzio il tribunale, ad istanza di parte, dispone l’attribuzione di un assegno periodico divorzile in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sussistenza ovvero non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario. L’assegno di divorzio, su accordo della parti, può anche essere corrisposto in unica soluzione, anche mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su un immobile. (Per ulteriori informazioni vedere: Crediti alimentari – Italia)

Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge (in caso di separazione) o dell’assegno divorzile e/o dei figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 codice penale).

Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla ripartizione della pensione con il coniuge superstite, nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità, qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei beni del coniuge obbligato.

 

Cosa significa "separazione legale" in termini pratici

La separazione personale dei coniugi implica la cessazione dell’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio. La separazione di fatto è priva di effetti (fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975, n. 151).

Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale.

Riferimenti normativi:

la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (articoli 150 e seguenti del codice civile; in materia successoria articoli 548 e 585 codice civile)

 

Quali sono le condizioni per la separazione legale

La separazione giudiziale presuppone l’accertamento della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi.

Su richiesta di uno dei due coniugi, anche in opposizione alla volontà dell’altro, il giudice - ove ne ricorrano i presupposti - dichiara la separazione;

in casi eccezionali è prevista anche una pronuncia di addebito che rileva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento, dell’assegno divorzile e ai fini successori. È necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il provvedimento di omologazione da parte del Tribunale, cui spetta la funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi ultimi, il giudice convoca nuovamente le parti indicando le modifiche da adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare l’omologazione.

 

Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale

Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza; cessa la presunzione di paternità; la donna non perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice – su istanza di quest’ultimo - può vietarne l’uso ove esso sia gravemente pregiudizievole, così come può autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa derivare un pregiudizio.

Proprietà beni comuni: la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

Responsabilità genitoriale: il giudice che pronuncia la separazione provvede sull’affidamento dei figli minori e stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge presso il quale il minore non è collocato (o non affidatario nei casi eccezionali di affidamento esclusivo) per il mantenimento dei figli. Il coniuge presso il quale il minore è collocato è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale

Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito, resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di separazione il criterio di adeguamento automatico previsto espressamente per l’assegno di divorzio.

È possibile la successiva modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno (per il coniuge e per i figli). La violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno costituisce reato (art. 570 cp).

Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (ex articoli 548 e 585 del codice civile).

Ulteriori effetti: la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato, di versarne una parte agli aventi diritto.

 

Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici

Il codice civile raccoglie sotto la categoria della “nullità” (articoli 117 e seguenti codice civile) ipotesi tra loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero all’annullabilità del matrimonio. È preferibile utilizzare la categoria della invalidità e fare riferimento in concreto alle singole figure di invalidità e al relativo regime giuridico.

Il matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi espressamente indicati dal legislatore e che devono essere fatti valere con apposita impugnativa.

L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. È necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Riferimenti normativi:

la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (articoli 117 – 129 bis del codice civile)

 

Quali sono le cause di annullamento del matrimonio

Le cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti (articoli 117 e seguenti del codice civile):

  1. vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (mancanza della libertà di stato); l’invalidità è assoluta e imprescrittibile; la legittimazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse;
  2. impedimentum criminis; tale causa sussiste quando il matrimonio viene contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato in danno del coniuge dell’altra; l’invalidità è assoluta e insanabile e può essere fatta valere dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
  3. interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi; la pronuncia di interdizione può intervenire anche successivamente al matrimonio, purché accerti l’esistenza della incapacità al momento del matrimonio; la impugnazione può essere proposta dal tutore, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse;
  4. incapacità di intendere e di volere (cd. incapacità naturale) di uno dei coniugi; l’impugnazione può essere proposta dal coniuge che – benché non interdetto – provi di avere contratto il vincolo matrimoniale trovandosi in condizioni di incapacità di intendere e di volere; l’azione non può essere proposta se - dopo il recupero delle facoltà mentali – vi sia stata coabitazione per un anno;
  5. difetto di età; la legittimazione spetta ai coniugi, al Pubblico Ministero e ai genitori; il già minorenne non può agire dopo oltre un anno dalla maggiore età;
  6. vincolo di parentela, affinità, adozione, e affiliazione; l’invalidità può essere fatta valere dai coniugi, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse, salvo che sia trascorso un anno dalla celebrazione e si tratti di una ipotesi in cui sarebbe stata possibile l’autorizzazione
  7. violenza, timore ed errore (consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo; errore sulla identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge ex art. 122 del codice civile); la legittimazione spetta al coniuge il cui consenso sia affetto da uno dei vizi sopra indicati, salvo che vi sia stata coabitazione per un anno dal momento di cessazione della causa di violenza o di timore ovvero dalla data di scoperta dell’errore;
  8. simulazione; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi i quali abbiano contratto matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano; l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero quando i contraenti, anche per breve tempo, abbiano convissuto more uxorio successivamente alla celebrazione del matrimonio.

 

Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio

Se i coniugi erano in buona fede (e cioè ignoravano il vizio al momento della celebrazione), il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia di annullamento, la quale opera con effetti ex nunc (cd. matrimonio putativo). Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli, anche nel caso di mala fede di entrambi i coniugi.

Il giudice può altresì disporre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere, per un periodo non superiore a tre anni, somme periodiche di denaro a favore dell’altro coniuge che non abbia redditi propri adeguati e non sia passato a nuove nozze.

Se uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano in suo favore e in favore dei figli. Il coniuge in mala fede è tenuto a corrispondere una congrua indennità corrispondente al mantenimento per tre anni, oltre alla prestazione degli alimenti se non vi siano altri obbligati.

 

Procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria

Il Governo italiano con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014, ha previsto due nuove procedure alternative alla via giurisdizionale:

  1. le parti possono stilare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero possono risolvere in via amichevole e stragiudiziale la controversia con l’assistenza degli avvocati.

Questa possibilità viene estesa, anche in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, ai seguenti casi:

  1. separazione consensuale tra coniugi;
  2. cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
  3. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In tal modo, si vuole prevenire l'instaurazione di un processo (articoli .2 e 6);

  1. laddove non vi siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è stata introdotta la possibilità per i coniugi di concludere dinanzi all’ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art 12). L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali. I coniugi si devono recare in Comune. L’assistenza del legale è facoltativa.

 

Per maggiori informazioni puoi consultare i siti web dei singoli uffici giudiziari, in particolare:

 

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