Coppie di nazionalità diverse: Regime patrimoniale dei coniugi

aggiornamento: 27 marzo 2020

COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE: REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

 

Regime legale patrimoniale: previsioni

Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni, prevista dagli articoli 177 e seguenti del codice civile.

Essa prevede la comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Sono beni personali del coniuge:

  1. quelli che appartenevano già ai coniugi prima del matrimonio;
  2. quelli donati o ereditati successivamente al matrimonio;
  3. quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  4. quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge;
  5. quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Rientrano nella comunione anche le seguenti attività:

  1. i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
  2. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti che la riguardano spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre è congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo.

 

Possibilità per i coniugi di regolare diversamente il loro regime patrimoniale: requisiti formali

I coniugi possono stipulare una diversa convenzione, che deve avere la forma di atto pubblico a pena di nullità.

Se viene scelto il regime della separazione dei beni la scelta può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Per accordo tra i coniugi è possibile costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 del codice civile).

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni (168 del codice civile).

 

Limiti relativi alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti (articolo 161 del codice civile).

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote (articolo 166 bis del codice civile).

Se i coniugi modificano con una convenzione il regime di comunione legale dei beni non possono ricomprendere nella comunione i seguenti beni:

  1. beni di uso strettamente personale;
  2. beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  3. beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
  4. la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (articolo 210 codice civile)

Non sono inoltre derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni e all’uguaglianza delle quote.

 

Effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi

Il divorzio, la separazione o l’annullamento del matrimonio comportano lo scioglimento della comunione legale.

 

Effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale

La morte determina lo scioglimento della comunione dei beni.

 

Autorità competente a decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi

È competente l’autorità giudiziaria secondo le regole generali.

 

Effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi

I beni della comunione legale non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio e neppure di quelle da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (articoli 187 e 188 codice civile).

I beni della comunione legale rispondono delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali (articolo 189 codice civile).

Quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito (articolo 190 codice civile).

 

Breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice che procede alla divisione, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge (articolo 194 codice civile).

Nella divisione i coniugi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano a ciascuno di loro prima della comunione o che sono pervenuti durante il periodo in cui erano in comunione per successione o donazione.

Se non si trovano i beni mobili da prelevare i coniugi possono chiedere una somma corrispondente al loro valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge (articolo 196 codice civile).

 

Procedimento e documenti o informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili

Devono essere trascritti nei Registri Immobiliari i contratti che trasferiscono la proprietà immobiliare e più in generale tutti gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti reali immobiliari e questa norma non subisce deroga per gli acquisti di beni immobili che rientrano nella comunione legale.

Chi domanda la trascrizione deve presentare al Conservatore dei Registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale nella quale deve essere indicato anche il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, secondo quanto risulta dalla dichiarazione da loro resa nell’atto o dal certificato dell’ufficiale di stato civile che ha provveduto all’annotazione del regime patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio.

Anche le altre convenzioni matrimoniali, con cui ad esempio si assoggettano determinati beni immobili già personali di un solo coniuge ad un regime di comunione o si costituisce un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, sono soggette alla trascrizione nei Registri Immobiliari.

 

Riferimenti normativi:

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262  - Codice Civile

  • articolo 177 Oggetto della comunione
  • articolo 179 Beni personali
  • articolo 180 Amministrazione dei beni della comunione
  • articolo 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
  • articolo 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
  • articolo 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
  • articolo 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali
  • articolo 191 Scioglimento della comunione
  • articolo 194 Divisione dei beni della comunione
  • articolo 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
  • articolo 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

 

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