Convenzioni per svolgimento lavoro di pubblica utilità
aggiornamento: 8 aprile 2026
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, Il lavoro di pubblica utilità può riguardare sia soggetti liberi imputati che detenuti o internati.
Il lavoro di pubblica utilità è svolto solo presso Enti che sottoscrivono con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, e di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica. La sanzione è stata introdotta dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
Qui si possono selezionare per ufficio, per distretto giudiziario, che è l'ambito territoriale di riferimento, e data di firma.