Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e la Regione Siciliana - 1 dicembre 2001 e rinnovo 26 febbraio 2024
26 febbraio 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che:
- a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero detta Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alta stipula delle convenzioni in questione;
- la Regione siciliana rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia
che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mario D'ANGELO, Presidente del tribunale di Trapani, giusta la delega di cui in premessa e
la Regione Siciliana
rappresentata dal Presidente delta Regione, On. Le Dott. Salvatore CUFFARO, dall'Assessore regionale al Lavoro, alla Previdenza Sociale, alla Formazione Professionale e all'Emigrazione, On. Avv. Raffaele STANCANELLI, assistiti dal Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, Prof. Gaspare Carlo LO NIGRO,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Regione siciliana consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Regione siciliana specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le prestazioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa. Il numero dei condannati, l'oggetto delle prestazioni ed i soggetti incaricati, presso le strutture dell'amministrazione regionale, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato saranno riportati nelle singole schede che saranno rimesse al Presidente del Tribunale dai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle strutture equiparate per gli uffici centrali ed attraverso i dirigenti locali per le strutture periferiche.
Art.2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
La Regione siciliana individua nei soggetti indicati nelle schede di cui all' art. l le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
La Regione siciliana s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assorbimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal 2 gennaio 2002.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Palermo, lì 1° dicembre 2001
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Trapani
Mario D’ANGELO
Per la Regione siciliana
Il Presidente della Regione siciliana
Salvatore CUFFARO
L’Assessore al Lavoro
Raffaele STANCHELLI
Il Dirigente Generale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
Gaspare Carlo LO NIGRO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che:
- a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che in data 1° dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di cui agli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;
- con circolare presidenziale 17 marzo 2005, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 19 del 6 maggio 2005, sono state impartite istruzioni per il rinnovo delle predette convenzioni;
- con nota prot. n. 176 del 16 gennaio 2024, il Presidente del Tribunale Ordinario di Trapani ha chiesto il rinnovo della predetta convenzione;
- la Regione Siciliana rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. sa Daniela Troja, Presidente del Tribunale di Trapani f.f.
e
la Regione Siciliana
rappresentata dal Presidente della Regione On. Renato Schifani, dall'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro On. Le Nuccia Albano, dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, orientamento, servizi e attività formative Avv. Ettore Riccardo Foti,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La convenzione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 è rinnovata per la durata di un ulteriore triennio, con effetto dal 02 gennaio 2024.
Palermo, lì 26.02.2024
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente f.f. del Tribunale di Trapani
Daniela Troja
Per la Regione Siciliana
Il Presidente della Regione Siciliana
Renato Schifani
L’Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro
Nuccia Albano
Il Dirigente Generale del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
Ettore Riccardo Foti