Protocollo d'intesa in materia di utilizzo coordinato e condiviso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - 23 gennaio 2014

23 gennaio 2014

PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di utilizzo coordinato e condiviso delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione ai fini del miglioramento della

fruizione dei servizi giudiziari

tra

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia,

Corte dei conti, Giustizia amministrativa e Avvocatura dello stato


VISTI in particolare 

  • l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
  • il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
  • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
  • il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.i. e in particolare gli artt. 45 c.1, 47, 50, 50bis, 52, 56;
  • il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
  • il decreto-legge 29/12/2009, n. 193, convertito nella legge 22/2/2010 n. 24, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
  • il decreto legislativo 14/3/2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra le altre:

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, recante le disposizioni sul processo tributario;
  • Il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recante le disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione:
  • l'articolo 39, comma 8, lett. d), del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , concernente l'introduzione di disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • Il decreto ministeriale 26 aprile 2012 che disciplina le regole tecniche per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata delle comunicazioni processuali nel processo tributario di cui all'articolo 16. comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

e, per il Ministero della Giustizia, tra le altre:

  • il decreto ministeriale 27/3/2000 n. 264, regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli Uffici giudiziari:
  • il decreto ministeriale 27/4/2009, recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della Giustizia;
  • il decreto ministeriale 21/2/2011 n. 44, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgv. 7/3/2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, del d.1. 29/12/2009, n. 193, convertito nella legge 22/2/2010 n. 24;
  • il provvedimento DGSIA del 18/7/2011 , recante specifiche tecniche previste dall'art. 34, co. 1 del d.m. 21/2/2011 n. 44;
  • il decreto ministeriale 3/4/2013 n. 48, recante modifiche al d.m. 44/2011 ;

e, per la Giustizia amministrativa, tra /e altre:

  • il Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 che approva il testi unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
  • la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, recante istituzione dei TAR;
  • la legge 21 luglio 2000, n. 205. recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;
  • il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni del Codice del processo amministrativo;

e, per la Corte dei conti, tra le altre:

  • il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti;
  • la legge 14 gennaio 1994, n. 19 istitutiva delle Sezioni Giurisdizionali Regionali;
  • la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
  • il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012. n. 213;
  • l'art. 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012. n. 221;

e, per l'Avvocatura dello Stato, tra le altre:

  • il Regio Decreto 30 ottobre 1933. n. 1611 di approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
  • il Regio decreto 30 ottobre 1933. n. 1612, di approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
  • la legge 3 aprile 1979. n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
  • la legge 18 giugno 2009. n. 69. recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di Processo civile. 

 

CONSIDERATO

 

  • che, nell'ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, il contesto normativo, tecnologico ed organizzativo, sia in ambito nazionale in ambito comunitario, richiede la realizzazione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione correlata e ciò vale a maggior ragione per il settore giustizia, da tempo in grave sofferenza organizzativa;
  • che a tale riguardo è già operativo un programma di collaborazione tra gli Stati membri dell'U.E.. denominato e-Justice, istituito dal Consiglio Europeo, per lo sviluppo di progetti e iniziative comuni in ambito di giustizia telematica;
  • che le tecnologie digitali costituiscono uno dei fattori più incisivi in termini di efficienza dell'azione giudiziaria e dell'attività amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, per I consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere;
  • che è necessario tradurre in interventi concreti le iniziative di digitalizzazione in atto, con particolare riferimento all'implementazione di servizi on-line rivolti specificata mente ai cittadini, ai professionisti e alle Amministrazioni che interagiscono con le diverse giurisdizioni;
  • che occorre intervenire in termini di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dei rapporti tra giustizia amministrativa, giustizia contabile, giustizia ordinaria e Avvocatura dello Stato, provvedendo altresì all'informatizzazione uniforme dei processi di servizio ed all'evoluzione dei sistemi informativi dei vari plessi giudiziari, nelle rispettive fasi e gradi di giudizio;
  • che è necessario migliorare la funzionalità complessiva degli uffici giudiziari, sia per ridurne i costi , sia per accrescere l'efficacia della loro azione e corrispondere meglio alle esigenze degli utenti in materia di amministrazione della giustizia, in particolare attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali e l'interconnessione tra i vari plessi;
  • che in particolare l'iniziativa in questione si inquadra nel programma complessivo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, orientato al conseguimento di significativi risparmi di spesa, nel contesto dei recenti provvedimenti in tema di c.d. spending review, nonché al miglioramento delle efficienze gestionali finalizzate ad ottenere un forte cambiamento organizzativo e favorire li ciclo di convergenza digitale fra processiamministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;
  • che, nell'ottica di quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) in materia di riuso e di interoperabilità e cooperazione applicativa, appare imprescindibile una stretta collaborazione nelle tematiche di comune interesse;
  • che le azioni oggetto del presente protocollo verranno adottate nel pieno rispetto delle prerogative, dei poteri e dei vincoli previsti dai rispettivi ordinamenti, a tutela del segreto d'ufficio, della riservatezza dei dati personali ed in particolare di quelli trattati per ragioni di giustizia; 

 

RITENUTO OPPORTUNO

 

  • concordare una "agenda comune" tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero della Giustizia, Giustizia Amministrativa, Corte dei conti, e Avvocatura dello Stato, volta a realizzare iniziative comuni e coordinate, finalizzate al miglioramento della fruizione dei servizi giudiziari;
  • definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi progettuali di comune interesse;
  • individuare i criteri generali e i percorsi operativi e procedurali per le successive fasi gestionali ed organizzative:
  • armonizzare, anche attraverso un eventuale coordinamento delle iniziative normative in materia, le attività comuni e gli interventi progettuali che saranno successivamente individuati;
  • costituire un tavolo permanente inter-magistrature in materia di informatizzazione del servizio Giustizia nel suo complesso. anche al fine di fornire un supporto giuridico-informatico al Parlamento e al Governo per le rispettive iniziative regolamentari e legislative 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
(Finalità e priorità di azione)

  1. Le parti intendono avviare un rapporto di cooperazione istituzionale volto a individuare soluzioni e strumenti per realizzare un coordinamento permanente in materia di informatizzazione della Giustizia, incentivando forme di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte.
  2. L'iniziativa prevede l'individuazione di strategie, modalità e tempi per pianificare interventi di informatizzazione per lo sviluppo, in particolare, delle seguenti linee prioritarie di azione condivisa:
    1. definizione di contributi per l'elaborazione di direttive, circolari e regole tecniche su argomenti di comune interesse;
    2. costituzione di un Osservatorio permanente sulla legislazione in materia di informatica giuridica e di nuove tecnologie, con il compito di esaminare le novità legislative e gli orientamenti giurisprudenziali, nonché di fornire contributi tecnici sulle materie sopra menzionate.
    3. studio e analisi di soluzioni architetturali orientate alla condivisione delle infrastrutture tecnologiche e di rete, in particolare dei Centri elettronici e dei servizi informatici di comune interesse;
    4. coordinamento delle azioni relative alle iniziative in materia di Disaster Recovery e Business Continuity, al fine di ottenere significative economie di gestione e accelerazione dei tempi di realizzazione delle relative strutture;
    5. attivazione di canali trasmissivi telematici per lo scambio di dati di interesse istituzionale sui procedimenti di rispettiva competenza , fermi restando i processi autorizzativi previsti dalla legge;
    6. attivazione di specifici canali trasmissivi telematici per lo scambio di documenti, con pieno valore giuridico, ovvero di piattaforme documentali idonee allo scopo, nel quadro di più efficaci azioni di dematerializzazione del servizio giustizia;
    7. coordinamento delle azioni relative alle iniziative in materia di E•JUSTICE, allo scopo di partecipare ai programmi in materia di giustizia elettronica dell'Unione Europea;
    8. elaborazione di proposte relative all'acquisto di prodotti di IT per le professionalità giuridiche (magistrature e Avvocatura di Stato), allo scopo di conseguire condizioni economiche e contrattuali vantaggiose;
    9. elaborazione di proposte volte a dare attuazione, anche nell'ambito degliacquisiti di cui alla lettera h), a forme di riuso, di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento ai giudici tributari che svolgono le funzioni giurisdizionali anche presso altre magistrature;
    10. con riferimento al processo telematico nelle sue diverse realizzazioni, individua zio ne di modalità operative per favorire la disponibilità dei servizi di interesse dell'utenza, perseguendo l'uniformità delle tecnologie oltre che dei formati documentali;
    11. ricerca di fonti di finanziamento, anche attraverso la partecipazione a programmi di sovvenzionamento con fondi nazionali, europei o internazionali. 

ART. 2
(Risorse finanziarie)

  1. Le parti si impegnano ad individuare, ciascuno nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio, le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lett. j). 

ART. 3
(Attuazione dell'intesa)

  1. Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della Giustizia, Corte dei conti, Giustizia Amministrativa e Avvocatura dello Stato si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitora9gio delle iniziative. A tal fine si procederà alla stipula di accordi di servizio o allo scambio di note tra le strutture per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi operativi e finanziari specifici.
  2. Le finalità di cui all'art. 1 saranno attuate attraverso le decisioni del Comitato operativo composto dai seguenti Responsabili delle competenti strutture presso gli Organismi sottoscrittori del presente protocollo:
    1. Il Direttore della Direzione della giustizia tributaria per il Ministero dell'economia e delle finanze;
    2. Il Direttore della Direzione Generale per i sistemi Informativi automatizzati per il Ministero della Giustizia;
    3. il Magistrato Referente per i Sistemi Informativi automatizzati, per la Corte dei Conti
    4. Il Responsabile dei Sistemi Informativi per la Giustizia Amministrativa
    5. Il Responsabile dei Sistemi Informativi per l'Avvocatura dello Stato. 

ART. 4
(Durata dell'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa dura 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. Può essere rinnovato, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsicon scambio di comunicazione tra le stesse.

 

Roma, 23 gennaio 2014

 

PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Il Ministro

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministro

PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Il Presidente del Consiglio di Stato

PER LA CORTE DEI CONTI
Il Presidente

PER L'AVVOCATURA DELLO STATO
L'Avvocato Generale dello Stato