Protocollo d'intesa tra Associazione Comuni d'Italia, Regione Lazio e Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio - 15 novembre 2013
15 novembre 2013
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (ANCI) REGIONE LAZIO
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL LAZIO - ROMA -
Premesso che
- l'ANCI, in base alle previsioni dell’art. 1.1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni. Svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei comuni italiani, promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;
- il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall'Ordinamento penitenziario, è da tempo impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 1. 27 Cost.:
- i Provveditorati Regionali esercitano, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2002, le competenze relative ad affari di rilevanza regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;
- al fine di implementare il flusso di opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca. ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale, è Indispensabile instaurare un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino - ognuno per il proprio ambito di competenza - le amministrazioni comunali nell'attività di ricerca di posti di lavoro, e le strutture periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria insistenti sul territorio regionale, (istituti penitenziari ed Uffici di esecuzione penale esterna), nella complessa opera di individuazione di persone da Impiegare nelle attività lavorative extra murali;
- il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del condannato che, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro, possa individuare percorsi alternativi al crimine.
- in questo contesto, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgano i condannati in un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica, è condizione imprescindibile per la creazione di una sistematica rete occupazionale per l'impiego in attività lavorativa, fuori dalle mura del carcere, delle persone sottoposte ad esecuzione di pena, ristrette nei 14 istituti penitenziari o affidate agli Uffici di esecuzione Penale Esterna dislocati sul territorio regionale;
- le Amministrazioni comunali considerano la sicurezza un bene fondamentale per i propri cittadini e garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio;
- le Parti, condividendo gli stessi obiettivi, ritengono fondamentale promuovere il valore della "cultura e del lavoro e del saper fare" per il recupero delle persone sottoposte ad esecuzione di pena anche attraverso un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro in favore degli enti pubblici.
Considerato che:
- l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA a livello regionale e locale può operare efficacemente con ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività, anche favorendo lo scambio di buone pratiche;
- il PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL LAZIO, allo scopo di ricercare nuove opportunità occupazionali, incrociarle con il potenziale occupabile di cui dispone e creare occasioni di lavoro intra ed extramurarie, ha l'esigenza di consolidare la rete di contatti tra gli istituti e servizi penitenziari del distretto e gli enti locali, interessati a fruire di prestazioni lavorative delle persone sottoposte ad esecuzione di pena., agevolando la conoscenza immediata di eventuali fabbisogni occupazionali a livello locale.
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA in data 20 giugno 2012 hanno stipulato un protocollo d'ìntesa finalizzato alla collaborazione per la promozione ed attuazione di un Programma di attività per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali, secondo le varie forme previste dalla legge vigente;
- il DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA in data 20 giugno 2012 hanno stipulato un protocollo contenente le disposizioni di dettaglio e di attuazione del predetto atto d'intesa.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA DELLA REGIONE LAZIO
E
IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL LAZIO
CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
Il presente Accordo di collaborazione ha come oggetto la promozione di un Programma di attività per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività lavorative extramurarie in favore delle comunità locali da parte dei soggetti sottoposti ad esecuzione di pena.
Art. 2
Programma Sperimentale di attività nella comunità locale
AI fine di promuovere nel territorio laziale lo svolgimento del lavoro nella collettività, s'intende realizzare un Programma sperimentale di attività, come di seguito articolato:
- Promozione di Accordi, mediante la forma della convenzione, tra le Amministrazioni comunali e le strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria (Istituti e Uffici di Esecuzione Penale Esterna UEPE) per lo svolgimento di attività lavorativa o di utilità sociale, accordi che prevedano:
- Individuazione da parte dei Comuni, mediante il costante monitoraggio dei fabbisogni presenti nel territorio di riferimento, di settori specifici che possano offrire occasioni di inserimento lavorativo e valorizzino le risorse soggettive delle persone in esecuzione di pena, con particolare riferimento a:
- attività per le quali si rileva un fabbisogno di manodopera non soddisfatto dall'offerta di lavoro anche per lavori non qualificati (quali raccolta di rifiuti urbani, pulizia delle strade parchi e siti archeologici, pulizia di coste e arenili, etc.);
- attività che possano favorire l'inserimento lavorativo dei condannati anche a tempo determinato,quali a titolo esemplificativo il lavoro occasionale accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. o i lavori di pubblica utilità di cui al D.L. del 7/8/97 n. 280, ossia lavori in favore dei giovani nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; nei settori del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e del beni culturali.
- recupero di abilità e competenze in lavori artigianali scomparsi o scarsamente diffusi.
- Promozione, nell'ambito della programmazione dell'utilizzo dei Fondi strutturali europei e di altre fonti finanziarie nazionali, regionali e locali, di progetti, anche sperimentali, in favore di inserimenti lavorativi di soggetti e gruppi svantaggiati, inclusa l'acquisizione o l'adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- Predisposizione di progetti da proporre al cofinanziamento della Cassa delle Ammende;
- Predisposizione di specifici progetti di pubblica utilità in favore della collettività ai sensi del c. 4 dell’art 21 OP, da realizzarsi anche mediante attività volontaria da parte dei detenuti, e di un elenco di attività di utilità sociale, che i condannati potranno svolgere durante il periodo di esecuzione della pena presso i Comuni di residenza o nei quali si trova l'istituto penitenziario e/o Uffici Esecuzione Penale Esterna UEPE
presso il quale sono ristretti; le amministrazioni comunali si faranno carico della spesa relativa alla copertura assicurativa per le prestazioni lavorative ricevute.
- Individuazione da parte dei Comuni, mediante il costante monitoraggio dei fabbisogni presenti nel territorio di riferimento, di settori specifici che possano offrire occasioni di inserimento lavorativo e valorizzino le risorse soggettive delle persone in esecuzione di pena, con particolare riferimento a:
- Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del LAZIO si impegna a:
- favorire, all'interno degli istituti e Uffici Esecuzione Penale Esterna UEPE, dislocati sul territorio regionale, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno (ex art. 21 L. 354/75) o a misure alternative per lo svolgimento delle attività formative e/o lavorative che di volta in volta saranno individuate;
- assicurare attraverso le proprie articolazioni territoriali, il coordinamento necessario ad agevolare le deliberazioni della Magistratura di Sorveglianza per l'ammissione lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione dei soggetti interessati ai progetti predisposti in attuazione del presente protocollo.
- Le modalità di inserimento lavorativo e di partecipazione a percorsi di formazione verranno di volta in volta definite in relazione alle opportunità individuate, alle esigenze delle aziende e alle possibilità dei singoli condannati, sulla base dei programmi di trattamento predisposti dalle Direzioni dell'Istituto penitenziario o dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e approvati alla Magistratura di Sorveglianza;
- Le attività previste e comprese nel presente articolo saranno realizzate in coerenza con gli indirizzi e le deliberazioni del Comitato di Gestione costituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo nazionale sottoscritto Il 20 giugno 2012 da ANCI e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Art. 3
Durata
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la durata di anni 3 (tre). Ciascuna parte contraente può chiedere, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza, una revisione delle condizioni qui contenute per procedere alla stipula del nuovo protocollo, che potrà essere rinnovato previa intesa tra le Parti.
Art. 4
Controversie
Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale ed al canone di buona fede contrattuale. In caso di mancato condiviso superamento del contrasto si osservano le regole giuridiche vigenti in punto di tutela giurisdizionale.
Art. 5
Modifiche ed integrazioni
Il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti, fatta salva la variazione automatica derivante da disposizioni di legge e da modifiche adottate in accordi fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l’ANCI nazionale.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
Dal presente protocollo e dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Presidente
ANCI LAZIO
Provveditore
Amministrazione Penitenziaria LAZIO