Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra UIEPE e Libera coordinamento di BOLOGNA - 18 gennaio 2018

18 gennaio 2018

CONVENZIONE TRA

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA BOLOGNA

E

LIBERA – COORDINAMENTO DI BOLOGNA

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE PRESSO LIBERA BOLOGNA

VISTO:

  • L’art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del/la condannato/a”;
  • La legge n. 354/75, recante norme sull’Ordinamento Penitenziario, e successive modificazioni, prevede all’art. 47 che “(..) l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)”,
  • Il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull’O.P. e sulle Misure privative e limitative della libertà, che prevede:
    • all’art. 1 che “il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale;
    • all’art. 68 c. 6, che le Direzioni degli U.E.P.E. curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
    • all’art. 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
  • La L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L. 383/00 sulle “Associazioni di promozione sociale”


CONSIDERATO che l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e l’Istituto penitenziario del Ministero della Giustizia hanno tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, detenute o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

  • Che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:
    • una forma di riparazione che il/la condannato/a pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
    • un’attività di indubbia valenza per il/la reo/a, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significati quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;
    • un’indubbia utilità per l’ente ospitante, che può ampliare in tale modo i servizi al/la cittadino/a;
  • Che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso il soggetto sopra citato;
  • Che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;
  • Che il progetto individuale definiti con il/la condannato/a e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;


CONSIDERATO CHE la presente Convenzione ha lo scopo di:

  • promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  • promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  • favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano le persone in esecuzione di pena in misura alternativa, che abbiano aderito ad un progetto riparativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Libera Bologna consente che n. 2 persone (in esecuzione di Misure Alternative alla Detenzione, v. Affidati in prova al servizio sociale e/o Detenuti Domiciliari) svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività,
L’attività di volontariato potrà essere svolta presso la sede di Libera Bologna in via Santa Maria Maggiore n. 1, e sul territorio provinciale in occasione di eventi, incontri e iniziative organizzate da Libera Bologna e aperte al pubblico.
Libera Bologna informerà periodicamente l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di attività volontaria disponibili, per favorire l’attività di orientamento e concreto  avvio del percorso di volontariato.

Articolo 2

Libera Bologna si impegna a collaborare con l’U.E.P.E. nel redigere un progetto individuale per ogni condannato/a che contempli l’attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall’interessato.
Le attività proposte saranno tutte relative alla promozione e valorizzazione della cultura di contrasto alle mafie, attraverso la partecipazione agli eventi, incontri e iniziative aperti al pubblico, come gestione di stand, iniziative di autofinanziamento, attività d’ufficio di supporto alla segreteria, e altre proposte che possano valorizzare le competenze e le risorse dei/delle singoli/e volontari/e.
Libera Bologna si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Articolo 3

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze del/la condannato/a e Libera Bologna, anche in funzione di eventuali variazioni del progetto individuale di attività volontaria, offrendo ogni necessario supporto al/alla volontario/a.

Articolo 4

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei/delle volontari/e, sono garantiti dalla tessera associativa che l’Associazione Libera Bologna farà sottoscrivere alle persone coinvolte.

Articolo 5

Libera Bologna comunicherà all’U.E.P.E. il nominativo dei/lle referenti, incaricati/e di coordinare la prestazione lavorativa dei/delle volontari/e, e di impartire le relative istruzioni.
I/le referenti si impegnano a comunicare mensilmente all’U.E.P.E. le presenze del/la condannato/a, e a segnalare tempestivamente – e prima di una eventuale rescissione del progetto – eventuali assenze non giustificate, inadempienze o comportamenti non idonei del/la condannato/a.
Libera Bologna si impegna a verificare con cadenza settimanale periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l’U.E.P.E. e il/la condannato/a, l’andamento dell’inserimento, per valutare l’opportunità di eventuali variazioni dell’attività, la sua prosecuzione o l’eventuale interruzione.

Articolo 6

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.
È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno trenta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno trenta giorni all’altra parte contraente.
Nel caso in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà auspicabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Bologna, 18 gennaio 2018

Per Libera Bologna
Antonio Monachetti

Per Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna
Maria Paola Schiaffelli