Protocollo di collaborazione integrata nell'ambito della prevenzione e della tutela dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari in ambito penale tra il Dipartimento giustizia minorile e Comune di Castiglione delle Stiviere - 13 settembre 2013

13 settembre 2013

PROTOCOLLO DI INTESA

tra
Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile
, con sede in Roma, Viale Damiano Chiesa n. 24, CAP 00136, di seguito per brevità denominato “DGM”, legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento Giustizia Minorile, Presidente Caterina Chinnici;
e
Il Comune di Castiglione delle Stiviere
, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Cesare Battisti n. 4, CAP 46043, di seguito per brevità denominato “Comune”, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Alessandro Novellini;

PREMESSO CHE

  • il Dipartimento per la Giustizia Minorile è un’articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputato alla tutela e alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato;
  • la Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile è competente rispetto alla materia penale - sia per l’organizzazione tecnica e la gestione operativa sia per la programmazione e i progetti e il rispetto alla tutela e protezione giuridica dei minori. Pertanto, attua, assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) che sono organi del decentramento amministrativo, i quali hanno competenza sul territorio di una o più regioni. I CGM esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità;
  • la Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile, è impegnata: nelle azioni di programmazione di interventi rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale; nella sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e della comunità locale per l’attuazione di politiche sociali che intervengano in ambiti specifici; sperimentazione e monitoraggio di modelli organizzativi e modalità di intervento trattamentale innovativo e spendibile ai fini del reinserimento socio-lavorativo; sostegno delle proposte legislative concernenti il settore minorile; realizzazione di attività con altri Enti e con Associazioni che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei soggetti in età evolutiva;
  • nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, in Via Moscati, 27, presso Villa Brescianelli, è operativa una delle tre sedi dell’Istituto Centrale di Formazione del Personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile; Istituto presente nel territorio da molti anni e che collabora con le Istituzioni locali nell’ambito dei programmi di prevenzione e di recupero dei minorenni devianti ed a rischio di devianza;
  • il Comune di Castiglione delle Stiviere è incaricato quale capofila del Piano di Zona del Distretto di Guidizzolo (MN), composto dai Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana;
  • nel Piano di Zona annualità 2012 /2014 del citato Distretto è prevista un’azione specifica di ambito relativa al consolidamento del Servizio Tutela Minori, ponendo una particolare attenzione all’area del penale minorile ed ai progetti di messa alla prova partecipando a tutte le azioni territoriali che possono sviluppare tali tipologie di interventi.

VISTO

  • la legge 354/75 recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
  • il D.P.R. 448/88 recante disposizioni in merito al processo penale a carico di imputati minorenni;
  • il D.L. 272/89 recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del D.P.R. 448/88;
  • il D.P.R. 230/2000 regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;
  • la legge n. 328/2000 la quale richiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall’art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • il documento “Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dall’Autorità Giudiziaria” approvate dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il volontariato del Ministero della Giustizia, in data 5 febbraio 2008, nonché il documento, elaborato all’interno della medesima Commissione e denominato “ Linee guida in materia di Formazione Professionale e Lavoro”;
  • la normativa della Regione Lombardia, in particolare la Legge Regionale del 6 dicembre 1999 n. 3 “Politiche regionali per la famiglia”, la Legge Regionale del 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori”, la Legge Regionale del 24 febbraio 2006 n. 5 “Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità”, la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”

CONSIDERATO CHE

  • la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche, nonché il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e - il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l’offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari;
  • la Riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini; 
  • la Riforma dell’Amministrazione Pubblica impone la costruzione di reti tecnico-operative per progettualità integrate per obiettivi comuni e condivisi realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una qualità dell’intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità;
  • la normativa regionale richiama l’attenzione al coinvolgimento dei Comuni e degli Enti Locali nello sviluppo di interventi nell’ambito della tutela minorile, individuando linee di azione relative ai minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti penali.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il DGM ed il Comune intendono avviare un programma di collaborazione integrata nell’ambito della prevenzione e della tutela dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari in ambito penale. In particolare il DGM ed il Comune convengono sull’impegno di avviare rapporti di collaborazione sistematici finalizzati a promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di:

  1. progetti di inserimento sociale e di formazione dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che prevedano percorsi socio-educativi-riabilitativi, volti a facilitarne il reinserimento sociale;
  2. studi e ricerche, attività di informazione e di formazione, concernenti i temi dei minori e giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale e/o esclusi dai processi di socializzazione ordinaria;
  3. iniziative di promozione e divulgazione degli interventi e delle attività svolte dal Dipartimento Giustizia Minorile, dai Centri di Giustizia Minorile, dai Servizi Minorili, dall’Istituto Centrale di Formazione, dal Comune e dal Distretto indicato.

Al fine di conseguire i sopra richiamati obiettivi, il DGM ed il Comune si impegnano congiuntamente a:

  • individuare interventi coerenti con le rispettive finalità istituzionali;
  • individuare le modalità e le procedure idonee a promuovere il coinvolgimento degli altri Soggetti Istituzionali interessati nell’ambito della promozione, prevenzione d’intervento con adolescenti devianti;
  • individuare le possibili fonti di sostegno utili a un’efficiente gestione delle risorse destinate agli interventi oggetto del Protocollo;
  • assicurare nei limiti delle proprie competenze la piena collaborazione nell’azione di accompagnamento alle successive azioni di realizzazione, attuazione e definitiva conclusione degli interventi programmati;
  • programmazione, valutazione, consulenza e supporto tecnico-operativo sia a livello centrale che periferico per la definizione di progettualità integrate e organizzazione degli interventi programmati; 
  • utilizzare gli spazi dell’Istituto Centrale di Formazione, del Comune e dei Comuni del Distretto, ove necessario, in base alle finalità dei percorsi individuati.

Il DGM ed il Comune si impegnano ad avviare, anche mediante la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari e l’istituzione di network progettuali, una collaborazione strategica focalizzata principalmente sui temi della formazione dei minori, dell’assistenza sociale e della promozione di interventi territoriali negli ambiti di interesse comune.
Con specifico riferimento ai punti sopra indicati, al presente accordo seguirà la definizione di un programma di lavoro congiunto finalizzato a definire le modalità operative di collaborazione.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari delle attività previste all’Art. 2 – “Oggetto e finalità”-

  1. minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale;
  2. popolazione giovanile a rischio di esclusione sociale e/o di devianza;
  3. il personale del DGM, del Comune e dei Comuni del Distretto;
  4. le associazioni e gli enti di promozione e di volontariato presenti nel territorio;
  5. la popolazione locale.

Art. 4 - Durata del protocollo

Il presente Protocollo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile con l’accordo tacito delle parti.
Il DGM ed il Comune possono comunque recedere in qualunque momento dal presente accordo con un preavviso pari a tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del firmatario tramite raccomandata a/r senza onere alcuno.

Art. 5 - Responsabilità dell’esecuzione

Per l’esecuzione delle attività inerenti il presente Protocollo sono responsabili:

  • per il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi;
  • per il Comune di Castiglione delle Stiviere e per i Comuni del Distretto di Guidizzolo – Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere

Art. 6 - Mezzi finanziari

Il DGM ed il Comune si danno reciprocamente atto di perseguire le finalità oggetto del presente accordo e che l’accordo non comporta alcun reciproco impegno od onere di tipo economico.

Art. 7 - Gruppo di lavoro congiunto

congiunto a livello centrale composto, in pari numero, dai rappresentanti designati dal Dipartimento Giustizia Minorile e dal Comune.
Tale Gruppo congiunto avrà il compito di:

  • promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo;
  • procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati,
  • garantire l’integrazione e la coerenza delle azioni progettuali compiute a livello locale;
  • mettere a disposizione tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze utili a raggiungere gli obiettivi dell’accordo;
  • predisporre incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori interessati;
  • diffondere le buone prassi sperimentate ed i risultati raggiunti;
  • collaborare all'individuazione delle risorse che consentano di implementare le azioni previste dal Protocollo.

Potranno altresì essere istituiti dei sottogruppi di lavoro territoriali per specifici segmenti che, a seconda della tematica che verrà sviluppata, dovrà coinvolgere gli operatori di settore.

Il Gruppo di lavoro congiunto potrà essere convocato vicendevolmente sia dal DGM che dal Comune e le riunioni del Gruppo di lavoro congiunto verranno indette con periodicità almeno semestrale.
Di tali incontri viene redatto apposito verbale.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto

Castiglione delle Stiviere, lì 13 settembre 2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Il CAPO DIPARTIMENTO
Presidente Caterina Chinnici

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
IL SINDACO
Alessandro Novellini