Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MANTOVA e il Comune di Cavriana - 23 gennaio 2018 - 20 gennaio 2023

20 gennaio 2023

TRIBUNALE DI MANTOVA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. 274/2000 E ART. 2 DEL D. M. 26/03/2001

PREMESSO

  • Che a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 274/2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;
  • Che l’art. 2, c. 1, del D. M. 26/03/2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6, del D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, c. 1, del citato D. M.;
  • Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

PREMESSO

altresì che l’ente Comune di Cavriana, avente sede in Cavriana in via Porta Antica n.23, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nel citato Decreto Ministeriale;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa

e

l’Ente Comune di Cavriana, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Geom. Cauzzi Giorgio

si conviene e stipula

 ART. 1

Il comune di Cavriana consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 274/2000, presti presso di sé l’attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che, presso le sue strutture, l’attività non retribuita, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D. M. 26/03/2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale (comprese aree verdi);
  • Attività di riordino di archivi o lavori d’ufficio meramente esecutivi;
  • Contingenti necessità dell’ente;
  • Iniziative in ambito sociale.

ART. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, c. 2, del D. Lgs. 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L’Ente, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone indicate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Responsabile area affari generali;
  • Responsabile settore tecnico-manutentivo, territorio e ambiente.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente, al Presidente del tribunale di Mantova, eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria e a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti, indicati nell’art. 3 della presente convenzione, incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale di Mantova, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del D. M. 26/03/2011, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 20 gennaio 2023

Per il Comune di Cavriana
Il Sindaco
Cauzzi Giorgio

Per il Tribunale di Mantova
Il Presidente Vicario
Dott. Enzo Rosina

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 168-BIS C.P., ART. 464-BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PREMESSO

  • che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 2014, n. 67 e dell'alt. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1, del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale;
  • che l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

l'Ente Comune di Cavriana, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Cauzzi Giorgio

si conviene e stipula 

ART. 1

L'Ente consente che n. 1 soggetto, residente nel comune di Cavriana, svolga presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis del codice penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

ART. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • Manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale (comprese aree verdi);
  • Attività di riordino di archivi o lavori d’ufficio meramente esecutivi;
  • Contingenti necessità dell’ente;
  • Iniziative in ambito sociale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma dì trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alte norma in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

ART. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti; segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionati dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio dì esecuzione penale esterna.

ART. 6

I referenti indicati all'art.5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898, n. 271.

ART. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

ART. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività dì lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

ART. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Mantova, 20 gennaio 2023

Per il Comune di Cavriana
Il Sindaco
Cauzzi Giorgio

Per il Tribunale di Mantova
Il Presidente Vicario
Dott. Enzo Rosina

 

prot.352/2018 U

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente Comune di Cavriana avente sede in Cavriana via Porta Antica n.23 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CAUZZI GIORGIO  giusta la deliberazione di G.C. n. 127  del  22.11.2017 si conviene e si  stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 25 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale (comprese anche aree verdi);
  • attività di riordino di archivi o lavori i di ufficio meramente esecutivi;
  • contingenti necessità dell’ente;
  • iniziative in ambito sociale.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Personale responsabile afferente ai settori affari generali, tecnico-manutentivo, territorio e ambiente del Comune di Cavriana.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché  al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 23 gennaio 2018

II Sindaco
Cauzzi Giorgio

Il Presidente del Tribunale
dott. Luciano Alfani

ELENCO SEDI SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

  1. SEDE MUNICIPALE – UFFICI COMUNALI – VIA SOLFERINO E SAN MARTINO N. 1, ROVERBELLA (MN)
  2. BIBLIOTECA COMUNALE – VIA SOLFERINO E SAN MARTINO N. 12, ROVERBELLA (MN)