Consultazione del Sistema Informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - 28 marzo 2013

28 marzo 2013

Convenzione per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

tra

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavoro Servizi e Forniture
con sede legale in Roma, Via di Ripetta n. 246, rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Daniela Galli, di seguito denominata “AVCP” 

e

Il Ministero della Giustizia
con sede in Roma, Via Arenula n. 70,
rappresentato dal Direttore generale della Giustizia Penale, dott. Luigi Frunzio

Premesso

che il Ministero della Giustizia ha definito, con decreto dirigenziale 5.12.2012 (di seguito denominato “decreto dirigenziale”) e relativi allegati, le regole tecnico operative per la consultazione diretta, per via telematica, del Sistema Informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi così come previsto dall’articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di seguito denominato “T.U.”;

che l’AVCP ha necessità di accedere al Sistema Informativo del Casellario (di seguito denominato “SIC”) per alimentare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso la stessa Autorità dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell’amministrazione digitale, al fine di permettere alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

che l’AVCP ha, pertanto, presentato, in data 24.9.2012, documentata istanza di consultazione diretta al SIC per acquisire i seguenti certificati, in relazione alle proprie finalità istituzionali :

  • Certificato del Casellario giudiziale di cui all’art. 21 del T.U., in relazione all’articolo 38, commi 1 e 2, del d. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
  • Certificato selettivo dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui all’ articolo 39 del T.U

Visto l’articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, il quale prevede che il Ministero della Giustizia individui con apposito decreto dirigenziale le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione diretta, in via telematica, del sistema informativo del casellario, qualora ne abbiano necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell’amministrazione digitale così come modificato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 (di seguito denominato “CAD”), che all’art. 60, comma 3 bis, pone tra le basi dati di interesse nazionale quella del casellario giudiziale e all’art. 62 bis prevede l’istituzione presso l’AVCP della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, anche al fine di “favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi”;

Visto l’articolo 50, comma 2, del CAD che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni, quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l’articolo 58 del CAD, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongano, sulla base delle linee guida redatte dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – ora Agenzia per l'Italia Digitale, apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle stesse amministrazioni procedenti;

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l’istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

Visto l’articolo 6-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito denominato “Codice”), il quale stabilisce tra l’altro che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'AVCP per espressa previsione del CAD;

Visto, in particolare, il comma 4 del citato articolo 6-bis, il quale prevede che i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice siano tenuti a metterli a disposizione dell'AVCP entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità;

Vista la delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, che regolamenta le modalità di attuazione dell’art. 6 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006  n.163;

Vista l’acquisizione in data 19 dicembre 2012 del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è diretta a consentire all’AVCP la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario per l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui in premessa, previsti dall’art. 4 del decreto dirigenziale, attraverso l’attivazione del “Sistema  CERPA”, così come definito dallo stesso decreto.

Art. 2 - Ambito territoriale

Ai fini del presente atto, l’ambito territoriale di competenza dell’AVCP è nazionale.

Art. 3 - I servizi

I servizi forniti sono specificatamente indicati nell’allegato tecnico A al decreto dirigenziale.

Art. 4 - Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il sistema CERPA è in funzione 24 ore su 24.

Nelle giornate di lunedì e mercoledì il SIC potrà risultare non accessibile per alcune ore nel pomeriggio per attività di manutenzione e aggiornamento.
L’assistenza agli utenti avviene telefonicamente tramite un numero unico, fornito sul sito del Ministero della giustizia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle ore 8 alle 14.
L’assistenza sistemistica è garantita negli stessi giorni ed orari.

Art. 5 -  Modalità di accesso ai servizi

La consultazione diretta del SIC da parte dell’AVCP avviene, così come richiesto, attraverso il servizio in cooperazione applicativa realizzato tramite tecnologia web service, previo espletamento della procedura di registrazione al sistema, di cui all’allegato A al decreto dirigenziale.

Art. 6 -  Utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa

L’AVCP si impegna:

  1. a realizzare le necessarie applicazioni di cooperazione, i web services e la porta di dominio per l’utilizzazione del servizio, descritte nell’allegato A al decreto dirigenziale;
  2. a definire, nell’ambito del proprio sistema informatico, i livelli di visibilità e operatività per tutte le utenze autorizzate alla consultazione del SIC, sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche equivalenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d’identità elettronica. Le credenziali di autenticazione possono essere associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente (art. 7, comma 3, decreto dirigenziale)

Art.  7 - Titolarità dei dati

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l’Ufficio del Casellario centrale, è titolare del trattamento dei dati del SIC.

L’acquisizione dei dati tramite l'accesso diretto al SIC non ne modifica la titolarità; conseguentemente l’AVCP non può in alcun caso cedere a terzi, diversi dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

L’Ufficio del Casellario centrale garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati del SIC e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 8 - Utilizzo dei dati e loro tutela

Le parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del Decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

In particolare, l’AVCP si impegna ad accedere ai dati del SIC soltanto per lo svolgimento dei compiti istituzionali indicati in premessa e si assume la responsabilità di elaborarli all’interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 L'AVCP si impegna, inoltre, a garantire:

  1. la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati; 
  2. l’individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione o manutenzione del sistema, anche attraverso lo strumento del “Registro degli accessi al SIC”, di cui all’art. 15, comma 2, del decreto dirigenziale;
  3. la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all’operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all’ora di esecuzione e ai dati oggetto dell’accesso.

Il Ministero della giustizia adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sul SIC.

Art. 9 - Conservazione dei dati

L’AVCP garantisce che la conservazione dei dati durante il loro ciclo di vita presso di sé sia assicurata, da parte del responsabile del trattamento indicato nella scheda informativa di cui all’articolo 5 del decreto dirigenziale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, si impegna a:

  1. conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
  2. non utilizzare i dati che a seguito delle verifiche risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene,

Art. 10 - Regole tecniche per l’accesso

Un apposito gruppo tecnico operativo, composto da due rappresentanti dell’AVCP e da due rappresentanti del Ministero della giustizia, curerà l'attuazione delle regole di interoperabilità già fissate nell’allegato tecnico A al decreto dirigenziale.

Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell’attuazione della convenzione, di cui all’articolo seguente. 

Art. 11 - Responsabili per l’attuazione della convenzione ed oneri economici

Il Direttore dell’Ufficio del Casellario centrale dott.ssa Barbara Chiari, per il Ministero della Giustizia, e il Direttore generale dell’ Osservatorio – Servizi informatici e delle telecomunicazioni ing. Nushin Farhang, per l'AVCP, svolgeranno la funzione di responsabili dell’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. Per l'Autorità tale ruolo coincide con quello del Referente del servizio di cui alla scheda informativa fornita in sede di richiesta di accesso al SIC.

Il Gruppo Tecnico Operativo di cui all’articolo precedente svolgerà le attività a cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.

L'attuazione della Convenzione non comporta oneri economici per le amministrazioni interessate, così come previsto dall’art. 58, comma 2, del CAD. 

Art. 12 - Clausola di Salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale, si applicano le disposizioni del decreto stesso.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite mediante posta elettronica certificata.

Art. 14 - Durata della Convenzione e procedura per eventuali modifiche

La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata, salva la facoltà di disdetta, da comunicarsi, con la modalità di cui al precedente articolo 12, entro il novantesimo giorno precedente la scadenza.

A norma dell’art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale, eventuali modifiche alle norme che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso sono comunicate dall’ AVCP all’ufficio centrale del casellario, tramite posta elettronica certificata, per l’attivazione della procedura di cui all’art. 3, comma 10, del decreto dirigenziale. Nello stesso modo l’Ufficio del Casellario centrale comunica all’AVCP eventuali cause di sospensione della convenzione per modifiche a norme del T.U.

Roma, 28.3.2013

Il Ministero della Giustizia
Direttore Generale della Giustizia Penale
Luigi Frunzio

AVCP
Segretario Generale
Daniela Galli


Struttura di riferimento

Legislazione