Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TREVISO e la Fondazione Fratelli Zulianello onlus - 19 dicembre 2017

19 dicembre 2017

Tribunale di TREVISO

“FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO” ONLUS

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ art. 54 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’ art.2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla l. 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell’art.8 l.67/2014.

Premesso
 

che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO ONLUS con sede a San Stino di Livenza (VE) via Fosson 27, dove potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2017 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa e la Fondazione Fratelli Zulianello ONLUS nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rag. Angelo Manzato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

la Fondazione Fratelli Zulianello ONLUS consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Può essere presente 1 solo soggetto alla volta.
L’Ente specifica che presso la Casa di Riposo per Anziani di via Fosson 27 a San Stino di Livenza (VE) l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Manutenzioni immobili e verde nonché parco veicoli della Fondazione e supporto al personale nelle attività ludico - ricreative

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Direttore: mauro Antonio Segato

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, i quali per accedere alla struttura devono consegnare un certificato di sana e robusta costituzione attenendosi alle indicazioni del Medico incaricato della Sorveglianza Sanitaria dell’Associazione, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

la Fondazione Fratelli Zulianello ONLUS si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 e sarà rinnovabile con l’accordo delle parti contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 19 dicembre 2017

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Dott. Aurelio Gatto

Per la Fondazione Fratelli Zulianello ONLUS
Il Presidente
Rag. Angelo Manzato