Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia. Modifiche alla convenzione 23 settembre 2010 - 19 luglio 2011

19 luglio 2011

Convenzione tra ministero giustizia ed  Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Modifiche alla convenzione tra Ministero Giustizia ed Equitalia giustizia per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 1 commi 367 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Premesso che,

In data 23/09/2010 tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia s.p.a. è stata sottoscritta la Convenzione di cui in epigrafe, registrata alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2011, registro n. 6 - foglio n. 280.

Ritenuto che al fine di razionalizzare la procedura di ritiro e scansione elettronica degli atti consegnati dagli uffici giudiziari e di realizzare significativi risparmi di spesa, si ritiene opportuno proporre alcune modifiche, non incidenti sul contenuto sostanziale della Convenzione, agli articoli 20 e 27 della Convenzione stessa, proposti, concordati e condivisi da Equitalia giustizia S.p.a. e dall’amministrazione giudiziaria.

Rilevato che le modifiche non incidono in alcun modo sugli adempimenti che Equitalia giustizia è chiamata a svolgere e sono finalizzate esclusivamente a consentire che:

  • la trasmissione degli atti ad Equitalia giustizia, dagli uffici di minor rilevanza, possa avvenire via fax, riducendo notevolmente gli oneri economici connessi al materiale ritiro degli atti stessi da parte degli incaricati di Equitalia giustizia;
  • negli altri uffici, il ritiro degli atti possa essere effettuato con periodicità diversa da quella settimanale, in funzione dell’entità dei flussi documentali prodotti dai singoli uffici giudiziari;
  • le società del Gruppo Equitalia di cui Equitalia giustizia si avvarrà per la scansione elettronica in loco degli atti consegnati dagli uffici giudiziari possono immediatamente restituirli agli stessi uffici, senza trasportarli materialmente e limitando, quanto più possibile, la circolazione di dati giudiziari riservati.

Considerato che le modifiche proposte consentiranno di ridurre i costi complessivi per la gestione del servizio, semplificando e rendendo più flessibili le procedure di ritiro degli atti negli uffici giudiziari.

LE PARTI DI COMUNE INTESA CONVENGONO CHE

Gli articoli 20 e 27 della Convenzione in epigrafe sono sostituiti dai seguenti;

Art. 20 - Ritiro degli atti presso gli uffici

  1. Salvo diverso accordo tra le Parti ai sensi del comma 4 del presente articolo, la società provvede al ritiro, presso gli uffici, degli atti di cui all’articolo 5.
    Per svolgere tale attività e quelle di trasporto e scansione elettronica degli stessi atti, la società, a tutela del rilevante interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed alla gestione in forma riservata di adempimenti connessi all’esercizio della funzione di amministrazione della giustizia, è tenuta ad avvalersi esclusivamente di altre società del Gruppo Equitalia ovvero di soggetti che:
    1. dispongano di stabili strutture operative, idonee ad effettuare le stesse attività, in tutti i comuni in cui hanno sede uffici giudiziari;
    2. siano a prevalente partecipazione pubblica e comunque soggette all’influenza dominante di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163;
    3. abbiano maturato una specifica esperienza di almeno dieci anni nell’esercizio delle predette attività.
  2. La società deve procedere all’affidamento delle attività indicate al comma 1 entro il sessantesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione e mantiene, nei confronti del Ministero, l’esclusiva responsabilità dello svolgimento di tali attività.
  3. Ai fini di cui all’articolo 12, comma 3, i termini per l’iscrizione a ruolo da parte della società decorrono dal giorno di ritiro dei relativi atti. Salvo diverso accordo tra le Parti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tale ritiro deve essere effettuato, presso ciascun ufficio, almeno con periodicità settimanale, in conformità ad un programma comunicato dalla società al Ministero; in caso di mancato rispetto di tale programma, i predetti termini decorrono in ogni caso dal giorno di ritiro settimanale stabilito, per il singolo ufficio, nello stesso programma.
  4. Tenuto conto del numero di atti da trasmettere alla società ed ai fini di una maggiore economicità e di una maggiore efficienza del servizio, le Parti si riservano di individuare uffici con riferimento ai quali:
    1. il ritiro degli atti presso l’ufficio è effettuato dalla Società con cadenza diversa da quella settimanale;
    2. gli atti sono trasmessi dall’ufficio alla società via fax ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero via web.
  5. La Società si riserva di restituire gli atti agli uffici dopo averne completato la scansione elettronica.

Artt. 21- 26 (invariati) Omissis

Art. 27 - Tutela della riservatezza

  1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe titolari dei dati trattati nello svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.
  2. La società si impegna a trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
  3. La società è tenuta a far assumere analogo impegno al soggetto affidatario delle attività di cui all’articolo 20, che deve, altresì, obbligarsi a provvedere alla distruzione degli atti ritirati presso gli uffici, se non restituiti a questi ultimi dopo la scansione elettronica, sempre con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, entro dieci giorni dalla scansione elettronica.

Per il Ministero della Giustizia
Il Vice Capo dipartimento vicario per gli affari di giustizia
Pietro Martello
Il Capo Dipartimento
Dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Luigi Birritteri

Per Equitalia Giustizia s.p.a.
L’Amministratore Delegato
Carlo Lassandro

 

Registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2011 Reg. n. 18 foglio n.123