Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRINDISI e la Cooperativa Sociale Si Può Fare - 5 dicembre 2017

23 maggio 2017

TRIBUNALE DI BRINDISI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso


che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;
che I'Ente  firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso,  quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Domenico Cucchiara Presidente vicario del Tribunale di Brindisi, giusta delega di cui all'atto in premessa, e I'Ente “Cooperativa Sociale Si Può Fare ONLUS” nella persona del legale rappresentante Giuseppe Valerio D’ANCONA nato il 09.10.1989 a Brindisi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente, che gestisce l’omonimo “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo” (ex art. 60 regolamento regionale 4/2007) sito in Latiano (Brindisi) alla Via Giambattista Papadia 11, consente che num. 1 (uno) soggetto svolga presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è una, dislocata sul territorio provinciale come sopra indicato. L'ente informerà periodicamente Ia cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso il proprio centro per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare Ie istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015: prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie, nei confronti di persone diversamente abili, ospiti del “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo Si Può Fare” sito in Latiano (Brindisi); in particolare: collaborazione e affiancamento nel trasporto degli ospiti del centro diurno, collaborazione e affiancamento nelle attività laboratoriali e riabilitative svolte dagli ospiti del centro diurno, collaborazione e affiancamento nell’impiattamento e distribuzione dei pasti, collaborazione e affiancamento nelle attività di segreteria, collaborazione e affiancamento nell’acquisto dei viveri e loro immagazzinamento o stoccaggio, collaborazione e affiancamento nella igienizzazione degli ambienti. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento,  cura  per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanta previsto dal Decreto Legislative 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – quinques  del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario  incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente  si impegna,  altresì,  a  comunicare  ogni eventuale  variazione  dei  nominativi  dei  referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n . 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M.  n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messe alta prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente

Brindisi, 5.12.2017

Il Presidente vicario del Tribunale
dott. Domenico Cucchiara

Il Presidente della coop. soc. Si Può Fare Onlus
Giuseppe Valerio D’Ancona