Accordo di programma tra Regione autonoma Trentino Alto Adige e Ministero della Giustizia sul funzionamento degli uffici giudiziari - 31 gennaio 2011

31 gennaio 2011

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ACCORDO
DI   PROGRAMMA

Preso atto

  • che lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 attribuiva alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol particolari competenze in materia di giudici conciliatori;
  • che la normativa di attuazione dello Statuto speciale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 267 attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol peculiari compiti e funzioni in materia di giudici di pace;
  • che con leggi regionali 2 maggio 1993, n. 9, 28 aprile 1995, n. 3 e 20 novembre 1999, n. 8, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha provveduto a disciplinare l’organizzazione amministrativa degli Uffici del giudice di pace ed è intervenuta a sostegno e riconoscimento dei magistrati onorari investiti, nella regione, delle funzioni di giudice di pace;
  • che in forza delle attribuzioni conferite in materia di giudici di pace la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol attualmente organizza amministrativamente i 22 Uffici del giudice di pace del Distretto provvedendo sia per quanto riguarda il personale amministrativo assegnato agli uffici, che è inquadrato nei ruoli regionali, sia con riferimento alle attrezzature ed ai servizi occorrenti per il funzionamento delle strutture, sia relativamente alla formazione, iniziale e permanente, di tali magistrati onorari;
  • che, pertanto, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol svolge un ruolo significativo per quanto riguarda la magistratura onoraria con iniziative e misure funzionali al perseguimento di obiettivi di alta qualità del servizio reso all’utenza.

Ritenuto

  • che la giustizia vada intesa innanzitutto come servizio fornito al cittadino e che tale servizio, essenziale per l’ordinato svolgersi dei rapporti interindividuali e collettivi, sia anche un fattore determinante per il sistema economico in termini di crescita, produttività e competitività;
  • che l’attenzione ai profili organizzativi degli Uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile al fine di migliorare i livelli di efficienza e qualità del servizio giustizia e di ridurne i costi;
  • che la riorganizzazione dei processi lavorativi, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane e materiali a disposizione, l’orientamento al risultato e la programmazione delle attività, costituiscono aspetti fondamentali della dimensione organizzativa;
  • che a una gestione efficace ed efficiente degli Uffici giudiziari possa contribuire la leale collaborazione di tutti gli organi e poteri a vario titolo coinvolti nell’organizzazione amministrativa delle strutture giudiziarie;
  • che il profilo della dislocazione territoriale degli Uffici giudiziari comporti il coinvolgimento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
  • che l’autonomia speciale attribuita alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che si fonda anche su peculiari principi in materia di uso delle lingue in particolare nei procedimenti giudiziari ed è caratterizzata da una radicata tradizione nell’ambito della magistratura onoraria, debba contribuire ad assicurare al cittadino un servizio giustizia efficiente e di qualità;
  • che alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, competa provvedere per quanto riguarda l’interesse della medesima a che l’attività giudiziaria possa svolgersi in modi efficienti.

Considerato

  • che in data 30 aprile 2003 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Corte d’Appello di Trento un primo protocollo di intesa che prevedeva forme di collaborazione in particolare nell’ambito della formazione dei giudici di pace, della formazione del personale amministrativo di tutti gli Uffici giudiziari del distretto, nonché un impegno dell’amministrazione regionale per quanto riguarda la messa a disposizione di personale amministrativo presso gli Uffici giudiziari;
  • che in data 22 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Corte d’Appello di Trento un protocollo di collaborazione e di intesa che, aggiornando il precedente documento, prevede, tra l’altro, l’impegno dell’amministrazione regionale nella fornitura di attrezzature tecniche ed informatiche, di risorse materiali e di servizi nonché il distacco di personale regionale presso gli Uffici giudiziari;
  • che in data 16 giugno 2007 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia un Accordo di programma triennale che recepisce, specificandoli in un contesto programmatico di azione ed in una cornice di organica e condivisa pianificazione delle attività, le iniziative e gli interventi già delineati nel citato protocollo di collaborazione e di intesa sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Corte d’Appello di Trento in data 22 dicembre 2004;
  • che la consolidata collaborazione istituzionale tra l’amministrazione della giustizia e l’amministrazione regionale ha determinato apprezzabili risultati e positive sinergie.

Visto

  • l’art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i quali prevedono che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
  • l’art. 10 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 il quale prevede che al fine di consentire efficiente funzionalità all’attività giudiziaria, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contribuisca al miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli Uffici giudiziari del Distretto prevedendo iniziative ed attuando interventi con oneri a carico del bilancio regionale secondo i principi e le finalità previsti in protocolli di collaborazione e di intesa sottoscritti con le Autorità giudiziarie;
  • l’art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 che autorizza la Giunta regionale ad intervenire a sostegno dei comuni nei quali hanno sede gli Uffici del giudice di pace nell’apprestamento dei locali relativi;
  • l’art. 79 comma 1 lett. c) dello Statuto speciale di autonomia.

Tutto ciò premesso

la Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia

convenendo

sull’esigenza che agli Uffici giudiziari del Distretto siano assicurati mezzi e risorse che, uniti all’adozione di adeguate misure organizzative, consentano una efficiente funzionalità all’attività giudiziaria;

sulla opportunità, a tale predetto fine, di assicurare carattere di continuità nel tempo alla positiva collaborazione instaurata;

e recependo

i principi e le finalità del protocollo di collaborazione e di intesa sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Corte d’Appello di Trento in data 22 dicembre 2004 che si intende interamente confermato;

concordano in particolare quanto segue

  1. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al fine di contribuire ad assicurare agli Uffici giudiziari del Distretto di Trento le risorse materiali occorrenti per il funzionamento, provvederà a fornire, sulla base di quanto concordato dalla Segreteria tecnica di cui al punto 5, materiale di cancelleria, stampati speciali, carta, materiale di consumo informatico, attrezzature tecniche ed informatiche e relativi servizi di manutenzione, software e strumenti di studio e documentazione;
     
  2. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al fine di garantire la funzionalità degli Uffici giudiziari del Distretto di Trento, conferma il distacco di 20 unità di personale regionale già in atto presso gli Uffici medesimi, provvedendo altresì, eventualmente, a mettere a disposizione fino ad un massimo di ulteriori 5 unità di personale regionale in relazione a situazioni specifiche di eccezionale emergenza e gravità individuate dalla Segreteria tecnica di cui al punto 5;
     
  3. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol assicura ai comuni nei quali hanno sede gli Uffici del giudice di pace del Distretto di Trento un contributo annuo per le spese da essi sostenute nell’apprestamento dei relativi locali in misura non inferiore al contributo a carico dello Stato ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;
     
  4. rimangono a carico del bilancio regionale senza alcun rimborso da parte dello Stato le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 relativamente al funzionamento degli Uffici del giudice di pace del Distretto;
     
  5. i punti 1 e 2 del presente Accordo triennale di programma vengono attuati con successivi appositi provvedimenti e/o misure organizzative a seguito di valutazioni condivise nell’ambito di una Segreteria tecnica a composizione paritetica. La Segreteria tecnica, sulla base delle esigenze segnalate dai vertici giudiziari giudicanti e requirenti del Distretto, provvede alla individuazione e pianificazione delle azioni e degli interventi di supporto di cui al presente Accordo.
    Visto l’A.P.Q. sottoscritto fra Governo Italiano, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento in data 8 febbraio 2002 ed atto modificativo e aggiuntivo di data aprile 2008 concernenti “interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento”, le parti convengono che la Segreteria tecnica costituisce altresì sede di confronto, verifica e raccordo fra il Ministero della Giustizia e la Provincia Autonoma di Trento in relazione agli aspetti connessi al trasferimento gestionale – operativo della Nuova Casa Circondariale di Trento con annessi alloggi per polizia penitenziaria e del nuovo Polo Giudiziario di Trento realizzati a cura della Provincia Autonoma di Trento.Nell’ambito della Segreteria tecnica la tipologia e l’entità della popolazione detenuta nella Nuova Casa Circondariale di Trento costituiranno oggetto di esame ai fini del rispetto della normativa vigente sull’assetto degli Istituti penitenziari e della compatibilità con le caratteristiche della Nuova Casa Circondariale in modo da consentire idonee condizioni di detenzione e contenere nei limiti definiti dall’art. 9 del citato atto aggiuntivo dell’A.P.Q. la popolazione detenuta.
    La Segreteria tecnica è composta dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dirigente del coordinamento interdistrettuale Sistemi informativi automatizzati di Milano per il Ministero della Giustizia, dal Segretario della Giunta regionale e dal Dirigente della Ripartizione IV Supporto all’attività giudiziaria e giudici di pace per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dal Dirigente del Progetto speciale grandi opere civili per la Provincia Autonoma di Trento.

Al fine di valorizzare la collaborazione istituzionale sancita, l’amministrazione della giustizia, sia a livello centrale che locale, integra gli impegni assunti dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol promuovendo azioni ed iniziative ed assumendo decisioni sinergiche, sollecite e coerenti con i principi del presente documento.

Gli oneri sostenuti dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in conseguenza di quanto disposto dal presente Accordo di programma potranno essere imputati quale concorso finanziario al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. c) dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Trento, 31 gennaio 2011

IL VICE PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO–ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Lorenzo Dellai

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Angelino Alfano