Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e La Terza Dimensione Soc. Coop. Soc. Onlus - 21 settembre 2017

21 settembre 2017


Tribunale di SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal dott. Antonio Maiorana, Presidente del Tribunale di Siracusa

E

La Terza Dimensione Soc. Cooperativa Soc. Onlus, via Giusto Monaco snc, 96010 Palazzolo Acreide, P. IVA 01818170894, N.REA 150530, c/o Comunità Alloggio Coira, via Tagliamento snc, 96010 Palazzolo Acreide, regolarmente iscritto Albo Nazionale Cooperative n. C102177, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Biagio Giliberto, nato a Siracusa il 29/10/1971, residente a Palazzolo A.Via Colle Orbo n°6
CF: GLBBGI71R29I754I

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1

La cooperativa consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n°2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. La cooperativa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall' articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Collaborazione alla manutenzione ordinaria della struttura
  2. Coadiuvare l'attività degli Educatori della Comunità a favore dei minori inseriti nella struttura.


Art. 2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.


Art. 3

La cooperativa che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua nel soggetto sotto indicato la persona incaricata di coordinare la prestazione dell' attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
TUTOR: Coordinatore Responsabile Sig. Biagio Giliberto
La cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.


Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La cooperativa si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.


Art. 5

E’ fatto divieto alla cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico della cooperativa l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.


Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell' articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.


Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della cooperativa.


Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia anche per la pubblicazione sul sito internet del detto ministero, al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 21 settembre 2017

Il Legale rappresentante della cooperative

Il Magistrato
Giuseppina Storaci