Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e La Società Cooperativa Sociale Terza Dimensione onlus - 18 settembre 2017

18 settembre 2017


Ministero della Giustizia
 

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p.

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

che  il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 D.M. 88/15 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;

che l’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue

TRA

Il Ministero della Giustizia, che  interviene al presente atto  nella persona della dott.ssa  Giuseppina  Storaci,  presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana

E

Terza Dimensione  Società Cooperativa Sociale Onlus, via Giusto Monaco snc, 96010 Palazzolo A.  P. IVA 01818170894, N. REA 150530, c/o Comunità Alloggio Coira, via Tagliamento snc, 96010 Palazzolo Acreide, in persona del suo legale rappresentante Sig. Biagio Giliberto, nato a Siracusa il 29/10/1971 e residente a Palazzolo A. in via Colle Orbo 6, C.F. GLBBGI71R 29I754

Art. 1

La cooperativa  consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n° 2 indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono dislocate nel territorio di Palazzolo Acreide.
La cooperativa  informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture della cooperativa le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2 comma 4 del D.M. 88/2015:

  1. Collaborazione  nel settore cucina/servizi ausiliari a favore di minori inseriti in Comunità Alloggio;
  2. Collaborazione alla  manutenzione ordinaria della struttura e attività di giardinaggio

TUTOR: Coordinatore Responsabile Sig. Biagio Giliberto

La cooperativa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’UEPE.


Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e della cooperativa, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla cooperativa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

La cooperativa garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la  predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico della cooperativa che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, la cooperativa potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

La cooperativa comunicherà all’UEPE in nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE incaricato del procedimento l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinques c.p.p..
La cooperativa consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente si impegna a predisporre.
L’UEPE informerà la cooperativa sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La cooperativa si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE.

Art. 6

I referenti indicati nell’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’UEPE che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 D. L.,vo 28.7.1988 n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione  potrà  essere risolta da  parte  del Ministero della  Giustizia  o del Presidente  del tribunale da esso delegato, salve le eventuali  responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della cooperativa.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della cooperativa, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 comma 3 D.M. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia anche per la pubblicazione sul sito internet del detto ministero, al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, all’UEPE competente,  alla  cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati ed al locale Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati.

Siracusa, 18 settembre 2017

Il Magistrato
Storaci Giuseppina

Il Legale rappresentante della Cooperativa