Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e "La Contea Falabia" Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - 21 settembre 2017

21 settembre 2017


Tribunale di SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli
artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del del Tribunale di Siracusa, dott.re Antonio Maiorana

E

La Contea Falabia Società Cooperativa Sociale Onlus, che interviene al presente atto nella persona del dott. Tommaso Corradini, Presidente del Consiglio di Amministrazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1

L’associazione consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n°2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. accudimento degli animali da cortile (galline e maiali) presenti nel fondo agricolo della Cooperativa Sociale,
  2. cura dell’orto presente nel fondo e raccolta degli ortaggi,
  3. cura dell’intera area del fondo e del manufatto in essa presente.


Art. 2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.


Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel soggetto sotto indicato la persone incaricata a coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR:
Sig. Giuseppe Giardina, membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.


Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’associazione si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.


Art. 5

E’ fatto divieto all’associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.


Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.


Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’associazione.


Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia anche per la pubblicazione sul sito internet del detto ministero, al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 21 settembre 2017

Il Legale rappresentante dell'Ente
Tommaso Corradini

Il Magistrato
Giuseppina Storaci

 


Tribunale di SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p.

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

che  il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 D.M. 88/15 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;

che l’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue

TRA

Il Ministero della Giustizia, che  interviene al presente atto  nella persona della dott.ssa  Giuseppina  Storaci,  presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana

E

"La Contea Falabia" Società Cooperativa Sociale Onlus, che interviene al presente atto nella persona del dott. Tommaso Corradini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che opera in Palazzolo Acreide (SR) in c.dfa Falabia snc,
 

Art.1

L'associazione  consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n° 3 indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono dislocate nel territorio come da elenco allegato.
L’associazione informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso la struttura della cooperativa  in c.da Falabia snc  le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2 comma 4 del D.M. 88/2015:

  1. accudimento degli animali da cortile (galline e maiali) presenti nel fondo agricolo della Cooperativa Sociale,
  2. cura dell’orto presente nel fondo e raccolta degli ortaggi,
  3. cura dell’intera area del fondo e del manufatto in essa presente.

TUTOR: Giuseppe Giardina
L’associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’UEPE.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.
 

Art. 4

L’associazione garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la  predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell’associazione che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
 

Art. 5

L’associazione comunicherà all’UEPE in nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE incaricato del procedimento l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinques c.p.p..
L’associazione consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente si impegna a predisporre.
L’UEPE informerà l’associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE.
 

Art. 6

I referenti indicati nell’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’UEPE che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 D. L.,vo 28.7.1988 n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione  potrà  essere risolta da  parte  del Ministero della  Giustizia  o del Presidente  del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali  responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’associazione.
 

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 comma 3 D.M. 88/2015.
 

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anno cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia anche per la pubblicazione sul sito internet del detto ministero, al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati ed al locale Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati.

Siracusa, 18 settembre 2017

Il Legale rappresentante dell'Ente
Tommaso Corradini

Il Magistrato
Giuseppina Storaci