Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SAVONA e il Comune di Dego - 10 ottobre 2016 - 8 maggio 2024

8 maggio 2024

TRIBUNALE DI SAVONA

 

CONVENZIONE

TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA E IL COMUNE DI DEGO

TRA

Il Tribunale di Savona C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Caterina Fiumanò, Presidente della sezione penale, delegata del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barile 1, sui delega del Ministro della Giustizia,

E

il Comune di Dego che interviene al presente atto, nelle persone del Signor Massimo Tappa in qualità di Sindaco del Comune

Il giorno 10 del mese di ottobre anno 2016

PREMESSO CHE:

  • gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000;ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
  • l’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;
  • articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
  • l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • il Regolamento emanato dal ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell’ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
  • il ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie
  • il Comune di Dego rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione

  1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa ,

Articolo 2
Attività da svolgere

  1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Dego si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
  2. Il Comune di Dego individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell’indagato, imputato, condannato:
    1. manutenzione esterna ed interna dell’Ente
    2. attività legate alla protezione civile
    3. servizi amministrativi non soggetti a normative specifiche in materia di privacy
  3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo ai Responsabili di servizio competenti.

Articolo 3
Valutazione delle richieste

  1. Le richieste perverranno al Comune da parte dell’UEPE se trattasi di MAP o da parte dell’indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi.
  2. Le richieste dell'indagato/dell'imputato/condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro, che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell’Ente al momento della richiesta.
  3. In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4
Modalità di svolgimento e trattamento – impegni tra le parti

  1. Il Comune di Dego si impegna a:
  • Mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l’espletamento dell’attività stabilita ed a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
  • Nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
  • Documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
  • Predisporre la relazione che documenti l’attività prestata dal soggetto;
  • Comunicare via mail all’Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • Rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ordinanza/sentenza;
  • Segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l’eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti;
  • Segnalare, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
  1. In caso di messa alla prova l’UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a :
  • Comunicare al Comune di Dego il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
  • Verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • Assicurare la collaborazione con il Comune di Dego per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
  1. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

  1. L’Ente ospitante si impegna a:
  • Stipulare l’assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso
  • Garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l’integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
  1. E’ fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Dego per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
  2. E’ fatto divieto all’Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l’attività svolta.

Articolo 6
Relazione finale

  1. I referenti indicati all’art. 4 al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato inviandola:
    1. In caso di MAP all’UEPE, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;
    2. Per procedimenti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. al solo Tribunale di Savona, all’indirizzo pec tribunale.savona@giustiziacert.it, e, se provenienti dal GIP/GUP all’indirizzo pec gipgup.tribunale.savona@giustiziacert.it e per tutti gli altri, anche all’UEPE di Genova Viale brigate Partigiane n. 92 all’indirizzo uepe.genova@giustizia.it indicando in oggetto: LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, il numero RGNR, il nome dell’IMPUTATO/INDAGATO.

Articolo 7
Durata e decorrenza della convenzione

  1. La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.
  2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8
Trattamento dati

  1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

  1. Norma di rinvio/Registrazione
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
  3. Le parti concordano di richiedere l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
  4. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale.
  5. Copia della presente convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, nonché al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria direzione generale dell’esecuzione penale esterna e all’ufficio esecuzione penale esterna competente.

Savona, 10 ottobre 2016

Per il Tribunale di Savona
Caterina Fiumanò

Per li Comune di Dego
Massimo Tappa

 

CONVENZIONE

TRA

IL TRIBUNALE DI SAVONA

C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fiorenza Giorgi, Magistrato vicario, delegato del Presidente del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barile 1, su delega del Ministro della Giustizia,

E

IL COMUNE DI DEGO

C.F. 00296440092 - che interviene al presente atto nella persona di Franco Siri Sindaco del Comune di Dego, (omissis) e domiciliato presso il Comune di appartenenza, autorizzato con delibera consiliare e di giunta.

Il giorno 8 del mese di maggio anno 2024

PREMESSO CHE:

  1. gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. l’articolo 33 comma 1 lett. d) della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l’articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e l’articolo 187 avente ad oggetto: “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell’imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 186, per lavoro di pubblica utilità si intende la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
  3. l’articolo 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito denominata MAP) dell’imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice penale, introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;
  4. l’articolo 224 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il Decreto Legislativo n. 274 del 2000;
  5. l’articolo 73 commi 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  6. l’articolo 165 del Codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  7. l’articolo 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
  8. l’articolo 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;
  9. Gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevedono che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;
  10. l’articolo 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bis c.p.p.;
  11. il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni necessarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione

  1. La presente Convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e/o presso Enti, società e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato di cui alla premessa.
  2. Il Comune/Ente si rende disponibile ad accogliere persone nella seguente situazione:

Lavoro di pubblica utilità disposto dal Giudice di Pace;

Lavoro di pubblica utilità ai sensi del Codice della Strada;

Lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova;

Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva D. Lgs 150/2022

Articolo 2
Attività da svolgere

  1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Dego (di seguito denominato Comune/Ente) si impegna ad accogliere persone, in numero di uno, per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione;
  2. Il Comune/Ente individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell’imputato, condannato, a titolo esemplificativo:
  • Pulizia strade e spazi pubblici;
  • Interventi di piccola manutenzione;
  • Supporto in attività amministrativa;

Articolo 3
Presentazione e valutazione delle richieste

  1. Le richieste perverranno al Comune/Ente da parte di UEPE se trattasi di MAP o da parte dell’imputato/condannato o dal suo difensore negli altri casi;
  2. Il Comune/Ente valuta la richiesta attraverso un preventivo colloquio tenendo anche conto della situazione professionale e personale del richiedente e delle concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità;
  3. È fatta salva la facoltà del Comune/Ente di rifiutare la richiesta per esaurimento dei posti disponibili o in ragione delle caratteristiche del soggetto richiedente, incompatibili con l’attività svolta o gli scopi perseguiti;
  4. In caso di decisione favorevole del Tribunale, si impegna a inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza;

Articolo 4
Modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità
- Impegni tra le parti-

  1. Il Comune /Ente si impegna a:
  • mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l’espletamento dell’attività stabilita ed a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
  • nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti alle modalità di esecuzione dei lavori;
  • documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
  • predisporre la relazione che documenti l’attività prestata dal soggetto;
  • comunicare via mail all’Ufficio o Autorità compente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ ordinanza/ sentenza;
  • segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l’eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti sia all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (PEC Gip tribunale.savona@giustiziacert.it; PEC Dibattimento dibattimento.tribunale.savona@giustiziacert.it) che all’Ufficio della Procura della Repubblica di Savona (PEC esecuzioni.procura.savona@giustiziacert.it);
  • segnalare inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa;
  1. In caso di messa alla prova l’UEPE competente:
  • comunicherà al Comune/Ente il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
  • verificherà tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • assicurerà la collaborazione con il Comune/Ente per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso;
  1. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

  1. Il Comune /Ente si impegna a:
  • stipulare l’assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
  • garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera rispetto alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  1. È fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune/Ente per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  2. È fatto divieto al Comune /Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l’attività svolta.

Articolo 6
Relazione finale

I referenti indicati al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato inviandola:

  1. in caso di MAP, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) (pec savona@giustiziacert.it) che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, indicando il numero di R.G.N.R. e il nome dell’imputato/condannato;
  2. per i restanti procedimenti al solo Tribunale di Savona – Cancelleria Penale con pec all’indirizzo tribunale.savona@giustiziacert.it, se provenienti dal dibattimento, oppure a gipgup.tribunale.savona@giustiziacert.it se provenienti dal Gip-Gup, indicando quale oggetto: lavoro pubblica utilità, il numero R.G.N.R., il nome dell’imputato/condannato.

Qualora l’ente non sia in possesso di casella pec potrà utilizzare la posta elettronica ordinaria inviando all’indirizzo e-mail cancelleria.dibattimento.tribunale.savona@giustizia.it se provenienti dal dibattimento, cancelleria.gipgup.tribunale.savona@giustizia.it se provenienti dal Gip-Gup.

Articolo 7
Durata e decorrenza della convenzione

  1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza, da inviare mediante lettera raccomandata o posta certificata all’indirizzo prot.tribunale.savona@giustiziacert.it;
  2. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova;
  3. In fase di prima stipula, è richiesto al Comune/Ente di inviare la Convenzione o tramite posta elettronica certificata (sottoscritta in tal caso digitalmente) o, in subordine, via raccomandata A/R, con firma in originale del legale rappresentante del Comune/Ente.

Articolo 8
Trattamento dati

  1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9
Norma di rinvio/Registrazione

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del Codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
  2. Si ritengono sin d’ora applicabili le eventuali modifiche che interverranno sul D. Lgs. 10 ottobre 2022;
  3. La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
  4. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Savona, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale;
  5. Copia della presente Convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet, nonché al Mistero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova e all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente.

Savona, 8 maggio 2024

Per il Tribunale di Savona
Fiorenza Giorgi

Per il Comune/Ente
Franco Siri