Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia - Tribunale per i minorenni e Questura di Milano con CIPM Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - 4 aprile 2024
4 aprile 2024

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
PROTOCOLLO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CRIMINALITA’ MINORILE E L’INSERIMENTO DEL MINORE, DESTINATRIO DI MISURA DI PREVENZIONE, IN UN PERCORSO DI RECUPERO TRATTAMENTALE
Tra
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con sede in via Giacomo leopardi n.18, rappresentato dal Presidente pro tempore, Dott.ssa Maria Carla Gatto (d’ora innanzi denominato “Tribunale per i Minorenni”)
e
la Questura di Milano, con sede in via Fatebenefratelli n. 11, Milano, rappresentata dal Questore pro tempore, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Dott. Giuseppe Petronzi (d’ora innanzi denominata “Questura”)
e
CIPM "Centro Italiano per la Promozione della Mediazione", con sede in Milano, Via Correggio 1, in persona del Presidente Dott. Paolo Giulini
di seguito, anche congiuntamente indicate come “Parti”.
VISTI
- la legge 1 aprile 1981, n.121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- l’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Amministrazioni Pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 19 febbraio 2017 n. 215 in materia di individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi;
- il Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, recante “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- il Codice deontologico degli psicologi italiani, entrato in vigore in data 16 febbraio 1998;
- il D.L. 20 Febbraio 2017 nr.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”;
- il D.lgs.6 Settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136”;
- il decreto legge 15 Settembre 2023 n. 123 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” convertito in legge, con modificazioni, n.159 del 13 Novembre 2023.
PREMESSO
- Che l’articolo 5 comma 2 del decreto legge 15 Settembre 2023 nr. 123 convertito in legge nr. 159 del 13 Novembre 2023 prevede che “fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8 commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009 n.38”;
- che l’articolo 5 al comma 5 del citato decreto legge n. 123 del 15 Settembre 2023, convertito in legge nr. 159 del 13 Novembre 2023, prevede che “qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Aprile 2009, n. 38”;
- che gli articoli 3 e 5 del D.L.123/2023, convertito in legge nr. 159 del 13 Novembre 2023, introducendo importanti novità in materia di misure di prevenzione personali, hanno novellato gli articoli 3 e 76 del D.lgs. 159/2011 e gli articoli 10, 13 e 13 bis d.l. 14/2017, prevedendo espressamente l’applicabilità delle misure di prevenzione personali, disciplinate dai suindicati articoli, anche ai minorenni che hanno compiuto gli anni quattordici;
- che il CIPM, avvalendosi di un’equipe di lavoro multidisciplinare, formata da diverse tipologie di professionisti (criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori, mediatori), ha nel tempo attivato una serie di progetti integrati e condivisi con altri Enti istituzionali, finalizzati:
- ad attuare strategie di contrasto e prevenzione del fenomeno di violenza domestica, offrendo loro percorsi trattamentali integrati sulla consapevolezza del disvalore sociale del fenomeno;
- ad attuare strategie di intervento nei confronti di soggetti minori che si rendono responsabili di reati nonché di sostegno nei confronti di minori vittime di tali atti, offrendo loro percorsi trattamentali integrati sulla consapevolezza del fenomeno;
- che dal 05 aprile 2018 la Questura di Milano nella persona del Questore pro tempore ed il CIPM "Centro Italiano per la Promozione della Mediazione" nella persona del Presidente Dott. Paolo Giulini, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa denominato “Zeus” e il protocollo “Zeus per il cyber bullismo” finalizzati a dare concreta attuazione al combinato disposto degli art. 3 e 5 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, nonché degli artt. 7 e 4 comma 6 della Legge 29 maggio 2017, n. 71, finalizzati rispettivamente a:
- “promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva”;
- promuovere, “nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte”;
- che dall’avvio delle attività oggetto dei protocolli, sono stati conseguiti significativi risultati;
- che nella ormai consolidata ottica di sinergia e collaborazione interistituzionale, necessaria a garantire un’adeguata tutela ai minori in ordine alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e della criminalità minorile, la Questura di Milano ha ritenuto opportuno adoperarsi affinché nella trattazione dei casi di ammonimento nei confronti dei minori, vengano proficuamente utilizzate le risorse disponibili sul territorio;
- che appare opportuno, in un’ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno della devianza minorile e della violenza giovanile, estendere il presente protocollo anche ai minori destinatari di Avviso Orale ex art. 3 D. L.vo n. 159/2011, Divieto di Accesso alle Manifestazioni sportive, Divieto di accesso alle aree urbane ex art. 10 D.L. 14/2017, Divieto ai locali pubblici o aperti al pubblico o pubblici esercizi ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali, plessi scolastici e sedi universitarie ex articolo 13 D.L. 14/2017, Divieto d accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento ex articolo 13 bis D.L. 14/2017, tutte norme novellate dal D.L. 123/2023, convertito in legge nr. 159 del 13 Novembre 2023, nonché ai minori destinatari di procedura di ammonimento ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. nella legge 23 aprile 2009 n. 38.
- Il presente Protocollo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le Parti, né comporta obblighi reciproci di natura economica e patrimoniale ed è identificata come documento di riferimento per ogni successivo accordo tra le Parti.
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Validità delle premesse
- Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2
Finalità e oggetto della collaborazione
- Le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione al fine di elaborare strategie utili alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e della criminalità minorile, assicurando un percorso trattamentale criminologico ai minori destinatari di misure di prevenzione, come sopra richiamate (Ammonimento, Avviso Orale, Divieto di Accesso alle Manifestazioni sportive, Divieto di accesso alle aree urbane, Divieto ai locali pubblici o aperti al pubblico o pubblici esercizi ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali, plessi scolastici e sedi universitarie per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, Divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento);
Articolo 3
Impegni delle Parti
- Per il conseguimento delle finalità della presente convenzione, la Questura si impegna a:
- condividere, in sede di riunione periodica, i dati relativi alle condotte criminali, resi anonimi ai sensi del “Considerando 26” del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le tecniche di anonimizzazione che non consentano in alcun modo di risalire all’identità dei soggetti interessati, in conformità alle procedure che presentano la maggiore affidabilità indicate dal parere n. 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato dal “Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati”, in data 10 aprile 2014, al fine di meglio valutare eventuali azioni di prevenzione ovvero di analisi criminologica del dato relativo al fenomeno di riferimento;
- a trasmettere al Tribunale per i Minorenni e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per il luogo di residenza del minore, tutte le misure di prevenzione adottate nei confronti dei minori, nonché le procedure di ammonimento avviate nei confronti di minori di età compresa tra i 12-14 e di età superiore agli anni 14.
- Il CIPM si impegna a:
- assicurare la possibilità di un percorso trattamentale-criminologico ai minori destinatari di una delle sopra indicate misure, fornendo un ulteriore strumento a contrasto della reiterazione di tali comportamenti;
- condividere, in sede di riunione periodica, i dati relativi ai casi seguiti, segnalando, in particolare, l’eventuale mancata presentazione ai colloqui e quelli che presentano i più elevati fattori di rischio.
- Il CIPM garantisce la disponibilità ad offrire senza oneri di spesa per l’utenza il servizio di cui sopra ai soggetti ammoniti o destinatari di altra misura di prevenzione personale e che decidono di usufruire dei servizi specializzati offerti dal medesimo Centro.
- I criminologi, psicologi, psicoterapeuti, psicopedagogisti che svolgono le attività oggetto della presente Convenzione sono incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del codice penale e ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del “Codice deontologico degli psicologi italiani”.
- I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche a firma congiunta di tutte le Parti.
- Il Tribunale per i Minorenni si impegna a:
- condividere, in sede di riunione periodica, l’eventuale pendenza di procedimenti amministrativi, civili, penali a carico dei minori segnalati dalla Questura;
- trasmettere alla Questura i dati inerenti ai procedimenti amministrativi nei quali il minore non si sia presentato;
- promuovere l’eventuale apertura di procedimenti amministrativi in relazione ai casi segnalati per avviso orale o ammonimento;
- con riferimento ai minori fra quattordici e diciotto anni, su proposta del Questore, a valutare l’eventuale applicazione del divieto di utilizzare in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il minore è destinatario dell’avviso orale e risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, contro il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.
Articolo 4
Referenti
I referenti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
- per il Tribunale per i Minorenni: la dott.ssa Marina Zelante;
- per la Questura: il Dirigente pro tempore della Divisione Anticrimine;
- per il CIPM: il Dott. Paolo Giulini;
- I referenti hanno il compito di assicurare l’operatività della presente Convenzione nel rispetto degli obiettivi e delle missioni istituzionali. Ciascuno dei soggetti designati ha facoltà di delegare altro soggetto per le attività di propria competenza e può avvalersi del supporto dei rispettivi collaboratori.
- Le Parti si impegnano per l’intera durata dell’Accordo a garantire che i referenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità, professionalità ed indipendenza alla stregua di quelli richiesti dal Codice Civile all’art. 2382;
- assenza di condanne penali, assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
- Le Parti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente atto a comunicare nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’eventuale sostituzione del proprio referente che dovrà essere approvata dalle altre Parti.
Articolo 5
Regime dei risultati della collaborazione scientifica
- Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
- I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.
- L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’Interno 19 settembre 2017, n.215; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
- Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.
Articolo 6
Uso dei loghi
- L’uso in via convenzionale e a titolo gratuito dello stemma della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, è consentito solo congiuntamente al logo delle altre Parti contraenti, ferme restando l’osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2017, n. 215.
Articolo 7
Obblighi di riservatezza
- Le Parti si impegnano a tenere riservate le informazioni che vengono acquisite da ciascuna in attuazione della presente Convenzione.
Articolo 8
Oneri connessi all’attuazione della convenzione
Clausola di invarianza finanziaria
- All’attuazione della presente Convenzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il CIPM si dichiara disponibile ad offrire senza oneri di spesa per l’utenza il servizio di cui in premessa, favorendo l’ampia divulgazione ed informazione alle vittime e ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi al Centro per i fini individuati dalla presente Convenzione.
Articolo 9
Copertura assicurativa
- Tutti gli obblighi e gli oneri, anche assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti del rispettivo personale, impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, rimangono a carico di ciascuna Parte che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere.
Articolo 10
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del CIPM e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, nonché del personale della Questura di Milano che, in ragione dell’attività specificamente svolta rispettivamente presso strutture della Questura e del CIPM, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.
- Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione prevenzione dei rischi, comprese l’informazione, la formazione e l’addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.
- Il personale del CIPM e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Questura sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 11
Durata della Convenzione e procedure di rinnovo
- La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
- Al termine della durata della Convenzione il CIPM, la Questura e il Tribunale per i Minorenni redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
- Le Parti concordano di verificare, nei tre mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne determinano la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo, nonché eventuali modifiche da apportarvi.
Articolo 12
Recesso e risoluzione della convenzione
- Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
- Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
- Il CIPM, la Questura e il Tribunale per i Minorenni in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Articolo 15
Controversie
- Per tutte le controversie e/o l’esecuzione della presente Convenzione, qualora le stesse non venissero risolte bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 16
Comunicazioni
- Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
- Per la Questura di Milano: dipps146.000R@pecps.poliziadistato.it
- per il CIPM: protocollozeus.cipm@pec.it
- per il Tribunale per i Minorenni: gup.tribmin.milano@giustiziacert.it
Milano, 4 aprile 2024
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Dott.ssa Maria Carla Gatto
IL QUESTORE DI MILANO
Dott. Giuseppe Petronzi
IL PRESIDENTE DEL CIPM
Dott. Paolo Giulini