Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani - 9 aprile 2024

9 aprile 2024

Emblema del Ministero della giustizia e logo ministero sport e giovani

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,

E

MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

volto al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell’attività sportiva

di seguito, congiuntamente denominate le “Parti”

VISTI

  • La Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e ss. mm. e ii.;
  • il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e mm. e ii.;
  • il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ss. mm. e ii.;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio e l'on. Carlo Nordio è stato nominato Ministro della giustizia;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, concernente il «Conferimento di incarichi a Ministri senza portafoglio», con il quale al dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico di Ministro per lo sport e i giovani;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante le deleghe di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi;
  • la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e ss. mm. e ii.;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e ss. mm. e ii.;
  • l’art. 3 della Legge del 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del Corpo della Polizia penitenziaria» e mm. e ii.;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 «Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni» e il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione;
  • la Legge 11 agosto 2014, n.117 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
  • il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni», in particolare, l’art. 14 che prevede tra le attività che qualificano il progetto educativo dei minori e giovani adulti detenuti, quelle sportive;
  • il Decreto Ministeriale 27 luglio 2023 recante «Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150»;
  • la Legge del 13 novembre 2023, n. 159 recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;
  • la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge Quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali»; che all’art. 1 comma 4 “riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d’utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale….” con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  • la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità per il 2019) che definisce i compiti istituzionali di Sport e Salute S.p.A., quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 1, 2 e 2 bis, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. e ii., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti.

PREMESSO CHE

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, che esercita le proprie funzioni anche attraverso l’attività del Dipartimento per lo Sport e la società Sport e Salute S.p.A.:

  • nello svolgimento delle sue proprie funzioni in materia di sport, tra l’altro, propone e coordina tutte le iniziative anche normative volte alla promozione dello sport;
  • promuove l'attività sportiva di base nelle comunità territoriali per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso il potenziamento degli spazi dedicati, favorendo l’inclusione sociale;
  • promuove lo sport ed un corretto stile di vita sul territorio attraverso una maggiore inclusione e coesione sociale, così come previsto dagli obiettivi strategici indicati nell’Atto di Indirizzo dell’Autorità politica e identificati ed attuati da Sport e Salute S.p.A.;
  • promuove la progettazione e la realizzazione di specifici programmi sportivi, in favore dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile;

Il Ministro della Giustizia:

  • per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP), nel quadro di un impegno rivolto a migliorare l’offerta di opportunità di promozione dello sviluppo della persona ed al fine di attuare in maniera concreta e funzionale i principi sanciti dalla L. 354/75 e ss.mm.e ii., nonché dal Regolamento di esecuzione D.P.R. 230/2000, reputa necessario assicurare una valida ed efficiente organizzazione delle attività sportive negli Istituti penitenziari del territorio nazionale;
  • per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia (di seguito “DGMC”) - nel quadro di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile - riconosce che le attività sportive rappresentano un’importante opportunità socio-educativa nel favorire il processo di crescita e di integrazione nella comunità territoriale di appartenenza dei minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, facilitando l’inclusione sociale e lavorativa anche come misura di contrasto al fenomeno della recidiva;

Le Parti concordano sulla necessità di collaborare al reinserimento delle persone in esecuzione pena e dei minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, non solo attivando programmi di pratica sportiva individuale, ma anche organizzando percorsi di avviamento al tirocinio ed alla qualificazione tecnica, che consentano di offrire agli stessi opportunità di lavoro, impegnandoli, altresì, in attività di supporto a manifestazioni sportive di particolare valenza sociale;

Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di attivare percorsi di qualificazione tecnica del personale dei Dipartimenti, a livello locale, che consentano di dare continuità nel tempo alla pratica amatoriale dello sport al suddetto personale, nonché attività di formazione rivolta al personale sportivo e, sempre nell’ottica di un reinserimento sociale, per gli stessi detenuti adulti, minorenni e giovani adulti.

CONSIDERATO CHE

il Ministro per lo sport e i giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport:

  • ha stipulato con la Sport e Salute S.p.A. una convenzione volta alla realizzazione di attività finalizzate alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita nei territori, per tutte le fasce di età, all'ampliamento del bacino di praticanti, allo sviluppo, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale attraverso lo sport, che prevede, tra l’altro, interventi volti al potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari, in collaborazione con il DAP ed il DGMC;

il Ministro della Giustizia, per il tramite del DAP:

  • nell'ambito del mandato istituzionale derivante dall'art. 27 della Costituzione, ha il compito di promuovere interventi trattamentali finalizzati al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire la promozione umana e culturale di soggetti reclusi;
  • che la legge 354/1975, agli articoli 15 e 27 prevede l'organizzazione negli Istituti penitenziari di attività culturali, ricreative e sportive “...volte alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati anche nel quadro del trattamento rieducativo”;
  • che il Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. 230/2000, all'articolo 59 incentiva la programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive con modalità differenziate, in modo da favorire la partecipazione dei soggetti in esecuzione penale;
  • che l'azione trattamentale ha lo scopo di valorizzare la centralità della persona e di sviluppare le potenzialità insite in ciascun individuo all'interno del progetto pedagogico definito da ogni istituto penitenziario;
  • che deve essere incentivata la partecipazione delle componenti pubbliche, private e del privato sociale più qualificate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali anche a norma dell'art. 68 del Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. 230/2000;

il Ministro della Giustizia, per il tramite del DGMC:

  • nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale, esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile e quelli inerenti all’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti;
  • è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;
  • attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
  • assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni - e i servizi minorili dipendenti;
  • promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale;

le Parti:

  • riconoscono che la pratica di un’attività sportiva costituisce un fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo, in ogni persona, di capacità relazionali ed equilibrio psicofisico, nonché per favorire il rispetto delle regole e del prossimo;
  • intendono realizzare efficaci forme di collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività in favore di detenuti adulti, minorenni e giovani adulti in carico al DAP e ai Servizi della Giustizia Minorile, con l’obiettivo di coniugare i valori positivi dello sport con quelli dell’educazione alla legalità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

  1. Le premesse e i considerata formano parte integrante del presente protocollo d’intesa (d’ora in poi il Protocollo).

Articolo 2 - Oggetto

  1. Il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro della giustizia, per il tramite dei citati Dipartimenti, si impegnano ad attivare percorsi di pratica sportiva e formativa mirati al coinvolgimento del personale dei Dipartimenti, del personale sportivo e dei detenuti adulti, minorenni e giovani adulti in carico al DAP e ai Servizi della Giustizia Minorile, di volta in volta individuati.
  2. Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione o vincolo, anche di natura precontrattuale o contrattuale, in capo alle Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata alla sottoscrizione di accordi scritti tra le Parti su specifiche progettualità condivise, subordinatamente al soddisfacente completamento delle rispettive valutazioni e analisi anche di conformità con la normativa applicabile, di ammissibilità interna e istruttoria di ciascuna Parte e all’adozione delle delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni.

Articolo 3 - Impegni del Ministro per lo sport e i giovani

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’art. 2, il Ministro per lo sport e i giovani, per il tramite Dipartimento per lo Sport attraverso l’Ufficio Affari generali, Attività internazionale e Comunicazione – Servizio Comunicazione, attività internazionale, studi e ricerche si impegna a:
    1. diffondere attraverso i propri canali i contenuti e le finalità del presente Protocollo;
    2. supportare la realizzazione del programma sportivo e formativo annuale rivolto ai minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile ed i progetti/iniziative di carattere sportivo che saranno realizzati negli Istituti penitenziari per adulti;
    3. incentivare, laddove possibile, la pratica sportiva per il personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
    4. fornire il proprio supporto alla definizione e realizzazione di moduli e materiali formativi;
    5. promuovere iniziative di diffusione e divulgazione scientifica e culturale (mediante convegni, tavoli, giornate di studio), forme di editoria stampata e/o digitale (podcast, ecc.), nonché occasioni di ascolto e confronto in materia di sport con i giovani, con gli operatori socioeducativi e con i tecnici;
    6. contribuire, attraverso la Società Sport e Salute S.p.A., nei modi e nelle forme che saranno successivamente determinati e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del successivo art. 7, alla fornitura di materiale sportivo quale dotazione individuale e collettiva nonché all’approvvigionamento di materiale ed attrezzature necessarie per l’arredo di impianti sportivi e di mezzi da competizione, realizzare corsi volti alla formazione e rendere disponibili tecnici ed allenatori qualificati al fine di predisporre un’adeguata attività formativa e educativa dei detenuti adulti, minorenni e giovani adulti in carico al DAP e ai Servizi della Giustizia Minorile.

Articolo 4 - Impegni del Ministero della Giustizia

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’art. 2, il Ministero della Giustizia, per il tramite del DAP attraverso la Direzione Generale Detenuti e Trattamento - Ufficio II “Trattamento e Lavoro penitenziario”, nonché attraverso le ulteriori articolazioni interne del Dipartimento, ognuna per le rispettive competenze, si impegna a:
    1. diffondere i contenuti e le finalità del presente protocollo presso le articolazioni periferiche (Provveditorati Regionali ed Istituti penitenziari);
    2. ad individuare detenuti che possano, ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario così come di recente modificato, collaborare a titolo volontario e gratuito alle attività del Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute e degli Organismi sportivi con le modalità che di volta in volta saranno congiuntamente convenute tra le parti;
    3. ad impiegare in tali progetti il personale individuato dal Gruppo Sportive Fiamme Azzurre.
  2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’art. 2, il Ministero della Giustizia attraverso la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile – Ufficio I, si impegna a:
    1. diffondere alle Direzioni dei CGM e ai Servizi Minorili copia del presente Protocollo;
    2. rilevare i bisogni dell’utenza penale minorile in ordine all’attuazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione in relazione agli obiettivi specifici del presente Protocollo;
    3. supportare i Servizi Minorili per la definizione di progettualità integrate e per l’organizzazione di interventi per i minori e giovani adulti, anche attraverso il supporto educativo degli operatori ministeriali, nonché mettere a disposizione spazi strutturali ove questi fossero necessari in base alle finalità dei percorsi individuati.

Articolo 5 - Comitato tecnico-scientifico paritetico

  1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico (d’ora in poi il Comitato), composto da sei componenti, quattro designati dal Ministro per lo sport e i giovani due dal Ministro della Giustizia, che presteranno la propria opera a titolo gratuito. Il Comitato sarà presieduto da uno dei rappresentanti del Ministro per lo Sport e giovani. Non è previsto alcun corrispettivo e/o rimborso spese per le attività rispettivamente svolte da ciascuna delle Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 - Durata e recesso

  1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Non è ammesso il rinnovo tacito.
  2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’altra Parte con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace.
  3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la risoluzione del Protocollo ai sensi del presente articolo non pregiudicherà la validità e gli effetti di eventuali successivi accordi eventualmente sottoscritti dalle Parti in attuazione delle iniziative e attività derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 7 - Risorse

  1. Per l’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Attraverso successivi provvedimenti, le Parti si impegnano a individuare, nei limiti delle disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, le risorse eventualmente necessarie alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 8 - Foro competente

  1. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Articolo 9 - Confidenzialità e trattamento dei dati personali

  1. Il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro della giustizia si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo il caso in cui tali informazioni e documenti fossero, siano o vengano in possesso delle Parti nell’ambito della propria ordinaria attività e, comunque, non in violazione della presente disposizione.
  2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al Protocollo in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione del presente protocollo.

Roma, 09 aprile 2024

Letto, approvato e sottoscritto

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Andrea Abodi

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Carlo Nordio