Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESCARA e l’Associazione Cristiana Parola Vivente - 3 aprile 2024
3 aprile 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Presidenza
e
Associazione Cristiana “Parola Vivente”
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSA
- A norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.08.2000 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), e in applicazione della legge 11.06.2004 N. 145 e dell’art.73 comma 5/bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge N. 49 del 21.02.2006, nonché degli artt. 186 e 187 del codice della strada, come modificati con legge n. 120/2010, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica, a seconda dei casi, possono applicare, su richiesta dell’imputato ovvero di ufficio se non vi è opposizione dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
CONSIDERATO
che l’Associazione Cristiana “Parola Vivente” intende promuovere l’applicazione delle norme sopra citate,
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Angelo Mariano Bozza, giusta delega di cui in premessa, e l’Associazione Cristiana “Parola Vivente” in persona del legale rappresentante sig.ra Tirsa Ciccone.
Art. 1
Attività da svolgere
L’Associazione Cristiana “Parola Vivente” si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
L’Amministrazione specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la professionalità o le attitudini del soggetto:
- poiché l’Associazione sta realizzando/completando altri locali al di sopra della sua Chiesa Cristiana Evangelica per la creazione di una “casa famiglia”, il soggetto potrà svolgere opere di volontariato e manutenzione allorquando sarà attivata detta casa famiglia;
- provvederà alla manutenzione e pulizia dei locali interni della Chiesa, delle corti annesse e dei giardini che necessitano frequenti tagli d’erba.
Il numero massimo annuo di condannati che l’Amministrazione si impegna ad accogliere è di 3 unità.
Tale numero potrà essere superato, previo nulla osta della stessa Associazione.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Coordinatori delle prestazioni
L’Amministrazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.M. 26.03.2001, nel Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il predetto Dirigente individua tra gli assistenti sociali dell’ente - Area Inclusione Sociale colui che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, avrà il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi dovrà mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, dovrà segnalare eventuali inadempienze e, in generale, dovrà seguire il condannato durante il periodo di inserimento.
L’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato D. Lgs..
L’Amministrazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni per malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità.
Art. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lgs. 274/2000.
Art. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto del condannato.
Art. 8
Durata dell’accordo
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.
Art. 9
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità a termine di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Associazione.
Art. 10
Relazione sull’applicazione della convenzione
Il Settore Risorse Umane predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa:
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia civile e di comunità -Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova – Ufficio primo;
- alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto Ministeriale citato in premessa;
- all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;
- al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Pescara, 3 aprile 2024
per l’Associazione Cristiana “Parola Vivente”
sig.ra Tirsa Ciccone
Il Presidente del Tribunale
Angelo Mariano Bozza