Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LUCCA e l’Associazione Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati - 27 dicembre 2019 e integrazione 17 marzo 2022
17 marzo 2022
TRIBUNALE DI LUCCA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha allegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Valentino Pezzuti, Presidente del Tribunale di Lucca, giusta la delega di cui in premessa e l’Associazione Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati con sede in Lucca, via del Fosso n. 170, nella persona del legale rappresentante pro – tempore Sig. Puccinelli Claudio, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o ammessi alla Messa alla prova ai sensi dell’articolo 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Coadiuvare gli educatori, gli operatori e i volontari nelle attività inerenti gli ospiti della Casa di Accoglienza per cittadini extracomunitari gestita dall’Associazione.
L’orario di servizio è istituito dalle ore alle ore 9:00 alle ore 18:00
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità specificata in ore/giorni, limite massimo di ore settimanali da lavorare ed eventuale deroga al superamento dello stesso, su richiesta dell’interessato.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig. Diego Martini.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di anni cinque dal 01/01/2020 al 31/12/2024, salvo rinnovo per quinquenni successivi.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Lucca, 27 dicembre 2019
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Valentino Pezzuti
(firma autografa)
Per L’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI
Sig. Puccinelli Claudio
(firma autografa)
Lucca, 16/03/2022 Prot.
OGGETTO : Svolgimento del lavoro di pubblica utilità – convenzione tra Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati e il Tribunale di Lucca
Integrazione
Spett.le Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati
LUCCA
A seguito della richiesta di sostituzione del nominativo di responsabile all’interno della struttura si ritiene che la stessa possa essere accolta nel senso che il responsabile della struttura Martini Diego sarà sostituito da Giusti Gina
Pertanto si procede alla modifica dell’art. 3 della convenzione, sottoscritta in data 27/12/2019, e per la durata di cinque anni dal 01/01/2020 al 31/12/2024, nella parte in cui si individuava la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, nel senso che tale nominativo deve essere modificato da Martini Diego a Giusti Gina.
Si precisa che la presente nota deve essere sottoscritta per accettazione anche da codesto Ente e –inviata con la sottoscrizione al Tribunale di Lucca (prot.tribunale.lucca@giustiziacert.it) farà parte integrante della convenzione indicata in oggetto e sarà valida fino alla scadenza della stessa fissata per il 31/12/2024.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Gerardo Boragine
(firma autografa)
Per accettazione
Puccinelli Claudio
(firma autografa) 17/03/2022