Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CATANIA e il Comune di Mascali - 14 marzo 2024
14 marzo 2024
TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, degli artt. 20bis c.p. e 545-bis c.p.p. e del D.M. 27 luglio del 2023
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI CATANIA
E
COMUNE DI MASCALI
Premesso
- che l’art 186 - comma 9 bis - e l’art. 187 - comma 8 bis – D. Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;”
- che l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014 stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
- che nei casi previsti dall'art. l’art. 3 legge 28.04.2014 n. 67 che ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
- che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- che l’art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l’art. 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi) e l’art. 545-bis c.p.p.;
- che l’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
- che il DM del 27 luglio 2023, Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, fornisce nuove disposizioni in materia di Lavoro di pubblica utilità
considerato che
L’Ente “Comune di Mascali” presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate in premessa, e ha espresso la propria disponibilità in tal senso,
si conviene e si stipula la presente convenzione
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Grazia Anna Caserta, giusta la delega di cui in premessa e “Comune di Mascali” con sede legale in Mascali, Piazza Duomo, nella persona del Dott.ssa Veronica Musumeci, giusta delega del legale rappresentante Dott. Luigi Messina.
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento)
- fino ad un massimo di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità;
- fino ad un massimo di n. 10 soggetti sottoposti alla messa alla prova, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 citato in premessa, nonché il D.M. del 27 luglio 2023, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni rientranti nei seguenti ambiti di attività:
- prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
- prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
- altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
L' ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Deputato alla verifica del corretto andamento dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) di Catania.
Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna o l’ordinanza all’U.D.E.P.E. e al referente dell’Ente.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al Giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.D.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le attività su indicate secondo le modalità che qui di seguito verranno specificate.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alla messa alla prova e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- Ing. Michele Spina; Dott.ssa Olivia Bartolotta;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti sottoposti alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali - Altri Obblighi
E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi. L’ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità designata dal Giudice, nella sentenza o nel decreto penale di condanna, alla verifica dello svolgimento delle attività e/o al controllo, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di verifica e di controllo.
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova
- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è pena sostitutiva di una pena detentiva breve
- La durata minima settimanale dell’attività non può essere inferiore ad ore 6;
- L’ente dovrà comunicare quanto prima le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna (ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’UEPE), i quali provvederanno alle comunicazioni di cui all’art. 66 della legge n. 689 del 1981.
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare all’ufficio di pubblica sicurezza ovvero, in sua mancanza al comando dell’Arma dei carabinieri e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolari della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni …. a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità accogliere altri soggetti rispetto al numero dei posti indicati all’art. 1, a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione anche in tempi antecedenti alla scadenza della stessa.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Catania, 14/03/2024
per il Comune di Mascali
Veronica Musumeci
per il Tribunale di Catania
Giudice Delegato
Grazia Anna Caserta