Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di POTENZA e l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia – Sez. Basilicata - 21 marzo 2024

21 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
  • che nei casi previsti dall’art 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (a seguire UEPE), subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e 187 c. 8bisd.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che, inoltre, ai sensi dell’art. 2 DM Giustizia n. 88 del 2015 cit. gli ammessi potranno svolgere, altresì,
  1. “a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  3. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  5. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  6. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.”
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia e ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Rosario Baglioni, Presidente del Tribunale di Potenza, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia – Sez. Basilicata nella persona della Presidente Coviello Caterina, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'Ente consente che numero 2 condannati/imputati possono essere sottoposti al lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e prestino presso la propria sede l’ attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 2 unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni suddette.

 L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’UEPE.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, per il periodo fissato dal giudice anche in riferimento all’orario di lavoro per le prestazioni da espletarsi in favore dell’ente beneficiario della prestazione, il quale, in ogni caso, si riserva di indicare una diversa articolazione oraria dandone comunicazione al Tribunale e all’Autorità preposta al controllo.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 1

dislocata sul territorio come da elenco che segue:

  • Casa Santa Luisa De Marillac, via San Vincenzo De Paoli,28 Potenza

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’UEPE, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L’ente che consente la prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Biscione Modestina
  • Cittadini M. Antonietta
  • Coviello Caterina
  • Labanca Assunta
  • Lamiranda Angiolina
  • Ligrani Antonia
  • Melis Giovannina
  • Orsi Teresa
  • Postiglione Raffaela
  • Troiani Felice

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Potenza (Via dei Mille, s.n.c. - telefono: 0971411472 - mail: uepe.potenza@giustizia.it – pec: prot.uepe.potenza@giustiziacert.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE.

L’UEPE informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità o nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professioni, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I referenti indicati all’art.2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall’ammesso; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’UEPE, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art 9

La presente convenzione è da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché all'UEPE di Potenza; al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari di Giustizia; al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Potenza, 21/03/2024

Il Rappresentante dell’Ente
Caterina Coviello

Il Presidente del Tribunale
Dr. Rosario Baglioni