Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LUCCA e la società cooperativa “Solidarietà e Sviluppo Società Cooperativa ed Impresa Sociale - 11 gennaio 2023
11 gennaio 2023
TRIBUNALE DI LUCCA
Convenzione tra
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e
SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA ED
IMPRESA SOCIALE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274
dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
- che a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l’art. 186 comma 9bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.2000 n. 274(…);
- l’art. 187 comma 8bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.n. 274”;
- l’art. 3 della legge 28.04.2014 n. 67 ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168bis, il quale stabilisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…OMISSIS…La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS..la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”
- l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazione di cui all’art. 1 dello stesso decreto presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Tutto ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Gerardo Boragine, Presidente del Tribunale di Lucca, giusta la delega di cui in premessa, e la società cooperativa “SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA ED IMPRESA SOCIALE” con sede legale in Via Lima 68 loc. Fornoli - Bagni di Lucca (LU), c.f./p.iva 02459090466, nella persona del Sig. Alessandro Ghionzoli, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, c.f. *OMISSIS*, in qualità di legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o ammessi alla Messa alla prova ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che l’attività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Supporto alle esigenze degli ospiti nelle varie strutture (fascia oraria da definire a seconda del periodo e delle attività in programma al momento. Sono possibili varie fasce orarie compreso la domenica e i festivi).
- Attività di supporto alla gestione della documentazione (fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00).
- Lavori di piccola manutenzione delle strutture (sono possibili varie fasce orarie durante la giornata).
- Aiuto nel riordino e pulizia degli spazi di lavoro (sono possibili varie fasce orarie durante la giornata).
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, specificata in ore/giorni, limite massimo di ore settimanali da lavorare ed eventuale deroga al superamento dello stesso, su richiesta dell’interessato.
Art. 3
L’Ente, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig. Alessandro Ghionzoli, legale rappresentante dell’Associazione.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino alla data di scadenza fissata per il 31/12/2027, salvo rinnovo per il quinquennio successivo.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Lucca, 11 gennaio 2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Gerardo Boragine
(firma digitale)
SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA ED IMPRESA SOCIALE
Alessandro Ghionzoli
(firma digitale)